Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15336 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 12/07/2011), n.15336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23855/2010 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CAVOUR 96, presso il suo studio, rappresentato e difeso da

se stesso;

– ricorrente –

contro

C.E., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1975/2006 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 06/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato C.A., (ricorrente) che si riporta agli

scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – L’avv. C.A. ricorre, con atto spedito per la notifica solo ad alcuni dei suoi contraddittori in data 16.10.10, per la cassazione del provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Foggia in data 6.10.10 nella procedura esecutiva n. 89/03 r.g.e. di quell’ufficio, con cui sono state rigettate le istanze di sospensione dell’esecuzione dispiegate con ricorsi dep. il 23.3.10, il 23.6.10 ed il 26.7.10; e deposita altresì il 25.10.10 istanza di sollecita trattazione del ricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio -in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – ed essere rigettato, per inammissibilità, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Il ricorrente impugna direttamente per cassazione il provvedimento indicato al n. 1, formulando due motivi: illegittimità della prosecuzione di un pignoramento immobiliare dopo la declaratoria di nullità del precetto; violazione e falsa applicazione dell’art. 555 c.p.c. e preteso vizio di motivazione in riferimento a dedotto vizio di mandato al difensore dei creditori.

4. – L’eventuale carenza nell’instaurazione del contraddittorio – indicando lo stesso ricorrente esservi, oltre ai creditori procedenti, un numero imprecisato di interventori come da elenco allegato – non rileva, attesa la possibilità di decidere il ricorso in punto di manifesta inammissibilità ed in applicazione del principio affermato da Cass. sez. un. 22 marzo 2010 n. 6826, in base al quale nel giudizio di cassazione il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio.

5. – Per il resto, è giurisprudenza assolutamente consolidata (per tutte, a conferma di un orientamento di svariati decenni, v. Cass. ord. 8 maggio 2010 n. 11243) che e inammissibile, tanto nel regime dell’art. 624 c.p.c., scaturito dalla riforma di cui alla L. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di cui alla L. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., nonchè avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l’abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione.

6. – In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, mentre il solo ricorrente ha chiesto di essere ascoltato in camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile; sulle spese del giudizio di legittimità non vi è peraltro luogo a provvedere, non avendo gli intimati svolto in questa sede alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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