Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15335 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 15335 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 9894/11 proposto da:
s.a.s. Di Rienzo Assicurazioni di Di Rienzo Fabio ed Ernesto & C.
in persona dei legali rappresentanti pro tempore sigg.ri Fabio ed Ernesto Di Rienzo;
rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Prosperini; con domicilio eletto presso lo studio
del predetto in Roma, via Dei Gozzadini n.30, giusta procura a margine del ricorso.
-Ricorrente –

Contro
ROMA CAPITALE ( c.f. 02438750586)
in persona del Sindaco pro tempore ; rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Baroni in
virtù di procura a margine del controricorso e con domicilio eletto in Roma, via Del
Tempio di Giove n.21 presso gli uffici dell’avvocatura capitolina
– Confroricorrente –

contro la sentenza n. 3157/10 del Tribunale di Roma, dell’8-16 febbraio 2010;
non notificata.

44 9- Ps–

Data pubblicazione: 21/07/2015

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 giugno 2015 dal
Consigliere * Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Alberto Prosperini per la società ricorrente, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso;

Alberto Celeste , che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.a.s. Di Rienzo Assicurazioni ha proposto due diversi ricorsi — poi riuniti- avverso
due ordinanze —ingiunzione del Comune di Roma — ora: Roma Capitale- con le quali si
era ingiunto il pagamento di curo 642 per l’illegittima installazione di due cartelloni
pubblicitari: a sostegno delle opposizioni la società ha sostenuto di aver già pagato la
sanzione in anni precedenti : il Comune si è costituito contestando la tempestività del
pagamento; le opposizioni sono state accolte con condanna dell’amministrazione comunale al pagamento delle spese; la sentenza del giudice di pace ha formato. oggetto di
appello per una più congrua determinazione delle spese di lite; il Tribunale di Roma ha
aumentato detto ammontare; per la cassazione di tale decisione la medesima società ha
proposto ricorso affidandolo ad un unico motivo — illustrato da successiva memoria-,
con il quale si è lamentata la violazione delle tariffe professionali; il Comune ha risposto
con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I – La società ricorrente lamenta ” la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della tariffa approvata con D.M. n 127/2004 e dell’art. 64 del regio decreto legge n. 1578 del
1933 convertito dalla legge 36 del 1934 nonché dell’art. 2 del decreto legge n 223 del 4
luglio 2006, convertito dalla legge n 248 del 2006″ , assumendo che la sentenza del Tribunale, aumentando di euro 200 gli onorari, non avrebbe però considerato le competenze procuratorie che sarebbero dunque rimaste al di sotto di quelle fissate per legge
secondo tariffa (all’epoca vigente).

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

II — Va innanzi tutto affermata la infondatezza della tesi, sostenuta dal Comune contro
ricorrente, a mente del quale l’art 23, comma II della legge n. 689/1981, disciplinerebbe
solo la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso, ma non quella
dell’amministrazione resistente, in caso di accoglimento: in contrario vanno infatti con-

cpc , sia l’assenza di indici logico-sistematici nella legge 689/1981 che inducano a ritenere giustificato il diverso e qui contestato principio , oltretutto in un procedimento, quale quello relativo all’opposizione alle sanzioni amministrative, presidiato dal favore della
difesa del privato ( v sul punto: Cass. 1330/2012: Cass. 12543/2003).

II.a – Dalla lettura del contenuto della sentenza riportata in ricorso emerge che il giudice di pace, riuniti i ricorsi, ha liquidato in favore della società risultata vincitrice, euro
150,00 di cui 30 per spese; a sua volta il Tribunale , ha indicato in euro 200 gli onorati
del primo grado ed ha liquidato per il giudizio di appello l’importo di euro 300 per onorari ed curo 200 per diritti, il tutto in favore dell’avv. Prosperini, antistatario: quanto al
primo grado dunque , in mancanza di diversa indicazione, deve ritenersi che il giudice
dell’appello abbia determinato tout court l’importo degli onorari, così che , per differenza,
l’ammontare dei diritti risulterebbe di curo 120 e dunque, su tale determinazione sì appuntano le critiche del ricorrente.

II.b –

Nel ricorso viene ribadita la necessità di distinguere la liquidazione tra diritti di

procuratore e per onorari di avvocato e in secondo luogo viene censurata l’erronea valutazione unitaria dei due procedimenti riuniti, quanto a determinazione degli / allora vigenti, diritti procuratori.
II.c – Il ricorso è fondato quanto al secondo profilo — potendosi pervenire, quanto al
primo aspetto, ad una soddisfacente individuazione del riparto tra diritti e spese, rimanendo quantificati gli onorari di primo grado, direttamente in sede di appello- atteso
che, a fronte ad una specifica indicazione di competenze procuratorie esposte in appello
— per somma molto maggiore di quella poi (implicitamente) liquidata- il giudice

siderate: sia la portata generale degli effetti della soccombenza in lite indicati dall’art 91

dell’impugnazione non ha rapportato l’attività che si assumeva resa nei due procedimenti ( essenzialmente: prima della riunione) ai minimi tariffari all’epoca inderogabili per le
competenze di procuratore, quali stabiliti dal D.M. 127/2004, disattendendo dunque la
portata vincolante di detta norma.

una nuova quantificazione dei diritti di procuratore alla stregua del concreto atteggiarsi
dell’attività del professionista nel primo grado di giudizio — non delibabile in questa sede- ; il giudice del rinvio, che si indica nel Tribunale di Roma in diversa composizione
soggettiva, provvederà altresì anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione soggettiva, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2015, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile
della Corte di Cassazione.

III — Il ricorso va dunque accolto nei termini sopra esposti ; la causa va rinviata, per

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