Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15335 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 12/07/2011), n.15335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17910/2010 proposto da:

PEI PROMOZIONI EDILIZIE ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SARDEGNA 38, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI Francesco,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ACERBONI

FRANCESCO, BAREL BRUNO, BORRA MAURIZIO giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIGLI

Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NASCIMBEN LUIGI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 1521/2010 del TRIBUNALE di VICENZA del

22/04/2010, depositata il 28/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Gigli Giuseppe, difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – La P.E.I. Promozioni Edilizie Italia spa ricorre, con atto notificato il 28.6.10 solo al creditore procedente P.E., per la cassazione del provvedimento emesso dal Tribunale di Vicenza in data 28.4.10 nella procedura esecutiva presso terzi n. 2161/09 r.g.e. di quell’ufficio, con cui è stato rigettato il reclamo dalla prima proposto avverso il diniego della sospensione dell’esecuzione ai suoi danni intentata, ai sensi degli artt. 669 terdecies e 624 c.p.c..

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio -in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – ed essere rigettato, per manifesta inammissibilità, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Il ricorrente impugna direttamente per cassazione il provvedimento indicato al n. 1, sostenendo l’ammissibilità del ricorso per il concreto tenore del medesimo e formulando tre motivi:

violazione del principio costituzionale del giudice naturale;

violazione dell’art. 625 c.p.c. e dei principi in materia di contraddittorio di cui all’art. 111 Cost.; violazione del principio del contraddittorio per irregolarità del deposito in pendenza di riserva.

4. – In via preliminare, l’eventuale carenza nell’instaurazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, in relazione al suo interesse in ordine all’esito dell’opposizione per vizi di forma dispiegata dalla debitrice, non rileva, attesa la possibilità di decidere il ricorso in punto di manifesta inammissibilità ed in applicazione del principio affermato da Cass. sez. un. 22 marzo 2010 n. 6826, in base al quale nel giudizio di cassazione il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio.

5. – Per il resto, è giurisprudenza assolutamente consolidata (per tutte, a conferma di un orientamento consolidato, v. Cass. ord. 8 maggio 2010 n. 11243, alla cui compiuta motivazione per brevità si rinvia) che è inammissibile, tanto nel regime dell’art. 624 c.p.c., scaturito dalla riforma di cui alla L. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di cui alla L. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., nonchè avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l’abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in guanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione.

6. – Nè a diversa conclusione può giungersi per il tenore dell’atto, secondo quanto prospetta la ricorrente: in primo luogo, non è certo l’ordinanza di rigetto del reclamo avverso l’ordinanza di diniego di sospensione che dispone anche l’assegnazione delle somme e così conclude la procedura esecutiva, tanto non risultando dal tenore testuale del provvedimento qui impugnato, che si limita a rigettare il reclamo e compensare le spese; in secondo luogo, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione (e non già di quello del reclamo) con cui si è disposta l’assegnazione dei crediti o delle somme ai sensi dell’art. 553 c.p.c., non è mai esperibile direttamente il ricorso per cassazione, quand’anche ai sensi dell’art. 111 Cost. (per tutte, basti un richiamo a Cass. 23 febbraio 2010 n. 4337 o a Cass. ord. 22 giugno 2007 n. 14574).

7. – In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, mentre delle parti il solo controricorrente ha chiesto di essere ascoltato in camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile; e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la P.E.I. Promozioni Edilizie Italia spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore di P.E., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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