Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15335 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10279-2018 proposto da:

P.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 5625/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che P.O. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2008.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a quattro motivi;

che, col primo, la ricorrente assume nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR, richiamando altra sentenza, avrebbe omesso alcuna autonoma valutazione dei fatti di causa e dei motivi di fatto e di diritto sottesi all’appello della contribuente;

che, col secondo, sì deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza impugnata avrebbe fondato la legittimità del recupero solo sul rilievo che i costi non erano stati pagati e non risultavano per iscritto, trascurando del tutto la rilevanza dell’inerenza del costo all’attività o ai beni da cui derivano i ricavi;

che, col terzo, la contribuente invoca violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 comma 2, nonchè dell’art. 2729 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR si sarebbe unicamente riportata alle indimostrate asserzioni dell’Agenzia, invertendo l’onere della prova, pur in mancanza di elementi gravi, precisi e concordanti;

che, mediante il quarto, si sostiene omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5: la CTR avrebbe mancato di esaminare una serie di circostanze (omessa allegazione di alcuno degli atti relativi all’avviso presupposto, effettiva esecuzione dei lavori della Pegasus e del geometra, omesso pagamento delle opere subappaltate, assenza di prove circa l’omessa dichiarazione dei redditi);

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che non è parte del processo la società Agriedil s.a.s.;

che è invero pacifico che la fattispecie riguardi l’accertamento di maggior reddito ai fini IRPEF a carico della soda conseguente all’accertamento di maggior reddito d’impresa a carico di una società priva di personalità giuridica;

che la unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.) e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte dello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1) perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto alla obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva della obbligazione (Sez. U, n. 1052 del 18/01/2007; Sez. 6-5 n. 7840 del 27/03/2017);

che trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati destinatario di un atto impositivo apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29): il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e all’art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità assoluta che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008; Sez. 6-5, n. 17218 del 02/07/2018; Sez. 6-5, n. 22634 del 27/09/2017);

che nel caso di specie il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti anche della società, la quale risulta aver promosso un distinto giudizio, celebratosi separatamente, ed esaminato da una sezione diversa della CTR, in maniera non coordinata, e senza che fosse disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti anche della socia, sicchè – non essendo in questa sede possibile la riunione – deve concludersi che l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14;

che si impone quindi la cassazione della decisione impugnata e la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, e la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Roma.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità del giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Roma, anche per le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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