Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15334 del 25/07/2016
Cassazione civile sez. I, 25/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 25/07/2016), n.15334
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19642-2009 proposto da:
GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS LTD, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TOSCANA 1, presso l’avvocato GIUSEPPE CERULLI IRELLI, rappresentata
e difesa dall’avvocato LUCA TREVISAN, giusta procura speciale del
2.7.2009 per Notaio MARK RICHARD DOUGHERTY dell’ISOLA DI MAN, munita
di Apostille n. (M)IOM 042054 del 3.7.2009;
– ricorrente –
contro
Z.G., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso l’avvocato ANDREA MANZI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato IRENE CAVESTRO, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 293/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 20/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato G. CERULLI IRELLI, con delega,
che ha chiesto la cessazione della materia del contendere;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato G. CALDERARA, con delega,
che ha chiesto la cessazione della materia del contendere;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per la cessazione della materia del
contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 20 febbraio 2009, ha respinto l’impugnazione della Gulf International Lubricants Ltd, contro la decisione del Tribunale di quella stessa città, davanti al quale aveva chiesto – senza successo – l’accertamento e la dichiarazione di nullità e comunque l’invaliditità del marchio “Gulf” registrato dal signor Z.G., nonchè la concorrenza sleale da parte del suo titolare;
che, avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la società straniera, con nove motivi;
che il sig. Z. ha resistito con controricorso.
Considerato che con atto sottoscritto delle parti personalmente e dai loro difensori, depositato in Cancelleria, prima dell’udienza, la società ricorrente – nell’ambito di un accordo più ampio e di carattere dispositivo – ha dichiarato di rinunciare al ricorso (per cassazione);
che tale atto risulta idoneo a determinare l’estinzione del giudizio, in quanto risponde ai requisiti formali prescritti per la rinuncia, recando l’autenticazione delle sottoscrizioni delle parti ed essendo sottoscritto dai difensori (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., Sez. 3, 31 gennaio 2013, n. 2259; Cass., Sez. 1, 15 settembre 2009, n. 19800);
che, pertanto, ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del giudizio di legittimità, alla quale non occorre far seguire alcun provvedimento in ordine alle spese processuali non avendo l’intimata curatela svolto attività difensive in questa fase del giudizio.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di cassazione, il 16 giugno 2016, dai magistrati sopra indicati.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016