Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15334 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 15334 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 7594-2011 proposto da:
FERRARA

SILVIO

FRRSLV41P24G611X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato
e difeso da se medesimo;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO
UFFICIO

ACCERTAMENTI,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 21/07/2015

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro
tempore, PREFETTURA ROMA in persona del Prefetto pro

persona del Ministro pro tempore;
– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA R.G.n.
48941/2010, dell’8/2/2011 e depositato 1’08/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/05/2015 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’integrazione del contraddittorio o per la rimessione
al giudice a quo.

tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in

Ritenuto in fatto
l. –

È impugnata l’ordinanza del giudice coordinatore

dell’ufficio del Giudice di pace di Roma, depositata l’8 febbraio 2011, di accoglimento dell’opposizione proposta

to l’istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
1.1. – La richiesta di liquidazione, che aveva ad oggetto
l’attività svolta dal professionista, in favore del cittadino
extracomunitario Rahimi Rhamat, per la fase di legittimità del
procedimento ex art. 13, coma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998,
di opposizione al decreto di espulsione, era stata rigettata
dal Giudice di pace di Roma per carenza dei presupposti di applicazione dell’art. 385 cod. proc. civ., e quindi accolta, in
sede di opposizione dinanzi al giudice coordinatore.
Il provvedimento di accoglimento aveva liquidato il compenso nell’importo complessivo di euro 290,00, di cui euro
25,00 per spese generali, oltre accessori di legge, previa riduzione ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002.
3. – Per la riforma del provvedimento indicato l’avv. Silvio Ferrara ha proposto ricorso straordinario, sulla base di
un motivo.
Sono rimasti intimati il Ministero dell’economia e delle
finanze, il Ministero dell’interno e la Prefettura di Roma.

dall’avv. Silvio Ferrara avverso il decreto che aveva rigetta-

L’Agenzia delle entrate,

rappresentata e difesa

dall’Avvocatura generale dello Stato, ha depositato atto di
costituzione al solo fine di partecipare alla discussione in
udienza.

dell’udienza, nella quale ha dato atto della sopravvenuta sentenza n. 8516 del 2012 di questa Corte, ed ha chiesto la rimessione della causa al primo giudice.
Considerato in diritto
l. – Preliminarmente si deve rilevare che il giudizio di
merito si è svolto in assenza di contraddittorio con il Ministero della giustizia, che la sentenza n. 8516 del 2012 delle
Sezioni Unite di questa Corte ha individuato come parte necessaria nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti
a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico
dell’erario.
1.2. – La sentenza d’appello deve pertanto essere cassata
e, in applicazione dell’art. 383, terzo comma, cod. proc.
civ., deve essere disposta la rimessione della causa al primo
giudice, individuato come in dispositivo.
1.3. – Le spese del giudizio di merito e del presente giudizio sono dichiarate non ripetibili.
PER QUESTI warvI
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del
giudizio di merito e ne ordina la rinnovazione davanti al Giu2

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità

dice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato. Dichiara non ripetibili le spese del giudizio di merito e di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se-

zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 maggio

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