Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15334 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 17/07/2020), n.15334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24864-2018 proposto da:

D.C.C., nella qualità di amministratore unico della

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO MARRESE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI, 9,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RUVITUSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELA FIORUCCI;

– controricorrente –

contro

C.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 462/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza n. 95/2017 il Tribunale di Perugia ha dichiarato il fallimento della s.r.l. (OMISSIS). E’ seguito il reclamo ex art. 18 L. Fall. della fallita società, a mezzo del suo amministratore.

Con sentenza depositata il 21 giugno 2018, la Corte di Appello di Perugia ha respinto il reclamo.

2.- La Corte territoriale ha rilevato, in particolare, che la

sentenza dichiarativa aveva enucleato una serie articolata di indici comprovanti l’impossibilità della società di dare in modo regolare adempimento alle proprie obbligazioni: serie composta da elementi “esterni”, quali la cessione dell’attività, il licenziamento dei dipendenti, l’irreperibilità presso la sede legale, le esecuzioni individuali; e non meno da elementi “interni”, quali i debiti risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 2015.

La Corte perugina ha ancora aggiunto che le “attrezzature” erano “vetuste” e di nessun “valore commerciale”, che non vi era liquidità di cassa, nè contratti in corso e neppure una “sede legale attiva”; che i beni immobili (“un immobile e tre lotti di terreno agricolo”) erano, “tra l’altro, gravati da ipoteche il cui valore supera quello di mercato degli stessi beni”; che, “dallo stato passivo in atti erano emersi debiti ingenti della società anche verso le banche”.

Ha quindi concluso che, nella specie, veniva a configurarsi “certamente non una situazione di transitoria difficoltà legata al settore edile”, quanto invece “uno stato di insolvenza con una prognosi assolutamente negativa in ordine alla risoluzione della crisi”.

3.- Avverso questo provvedimento D.C.C., quale amministratore unico della s.r.l. (OMISSIS) ha presentato ricorso, articolandolo in cinque motivi.

Il Fallimento della s.r.l. ha resistito con controricorso.

4.- C.S., creditore che aveva presentato l’istanza di fallimento, non ha svolto difese nel presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Il primo motivo di ricorso è rubricato “nullità del provvedimento impugnato per genericità e indeterminatezza della pronuncia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Lo svolgimento del motivo si condensa, poi, nelle seguenti affermazioni: la Corte di Perugia “si è limitata a riportare quasi integralmente quelle che sono state le conclusioni cui ebbe a giungere il Tribunale”; non ha effettuato “alcuna valida considerazione di tutte le circostanze e allegazioni della reclamante”; ha formulato “affermazioni apodittiche come quella secondo la quale i documenti contabili non sarebbero mai stati consegnati al curatore”; in sede di reclamo “la (OMISSIS) ebbe a contestare che il Tribunale di Perugia nella decisione poi reclamata confondeva chiaramente lo stato di insolvenza con la fisiologica crisi dell’impresa caratterizzata da una temporanea difficoltà ad adempiere”.

6.- Il motivo è inammissibile.

Nel suo complesso, il motivo assume un “difetto” motivazionale della pronuncia impugnata. “Difetto” che, peraltro, lascia nel vago anche in punto di diritto, senza precisarlo o quantomeno circoscriverlo, come pure avrebbe dovuto fare per rispettare il precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4,

A parte questo, è noto che la L. n. 134 del 2012 – immutando nel precedente sistema normativo – è venuta a eliminare dall’ambito del giudizio di legittimità la sindacabilità del vizio di “omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione”.

7.- Col secondo motivo, il ricorrente assume violazione della norma della L. Fall., art. 18, comma 10.

Secondo il ricorrente, la Corte di Appello “non ha dato alcun rilievo probatorio alla perizia di stima prodotta dalla (OMISSIS), non ha ritenuto di disporre una propria stima del compendio immobiliare della (OMISSIS) affidando l’incarico a un CTU e ha stigmatizzato il valore del compendio immobiliare errando, poi, nel considerare i lotti di terreno di natura agricola e non edificabile”, come pure assegnando loro “uno scarso valore”.

8.- Il motivo è inammissibile.

La decisione di disporre, oppure no, una consulenza tecnica di ufficio presuppone all’evidenza un apprezzamento di merito delle (altre) risultanze istruttorie. Simile ordine di apprezzamenti non è, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, sindacabile nel giudizio di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., 11 febbraio 2020, n. 3144).

La giurisprudenza di questq Corte ha chiarito, d’altra parte, che le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova, ma allegazioni difensive di contenuto tecnico che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese” (Cass., 21 novembre 2019, n. 30364).

Non pare dubbio, poi, che l’assunto dei ricorrente per cui la sentenza avrebbe “sottostimato” il parco immobiliare della società – oltre a sostanziarsi in una mera allegazione – involge propriamente un giudizio di fatto, pure non sindacabile in sede di legittimità.

9.- Col terzo motivo, il ricorrente rileva vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La Corte perugina ha trascurato di tenere in conto – così si osserva – le “dinamiche economiche e operative… del settore delle costruzioni”, che sono “diverse dalle comuni attività commerciali o industriali” e che “soprattutto nell’ultimo decennio ha subito una evoluzione economica radicale, passando anche una crisi del settore assai pesante”.

10.- Il motivo è inammissibile.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del vizio di omesso esame possono venire ad assumere rilevanza solo i fatti storici: quali considerati nella loro specifica materialità (cfr., da ultimo, Cass., 25 giugno 2018, n. 16703). Tali non possono essere ritenute le “dinamiche economiche e operative” dell’imprese edili, non foss’altro per le genericità dell’evocazione che così è stata effettuata.

D’altro canto, il ricorrente non esplicita le ragioni per cui queste assunte dinamiche verrebbero a possedere carattere decisivo in punto di presupposti per la dichiarazione di fallimento.

quarto e il quinto motivo sono suscettibili di un esame unitario.

Lamentando violazione degli art. 1 e 5 L. Fall., nonchè l’art. 2697 c.c., il quarto motivo rileva che la Corte di Appello ha sottostimato il complesso immobiliare della società e che, “così facendo, è incorsa anche nella violazione dell’art. 2697 c.c.”. A sua volta il quinto motivo, segnalando la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost., afferma che la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione “non già fatti allegati dalla ricorrente, ma fatti – si ignora da dove rinvenuti che sulla base di elementi del tutto generici… le hanno fatto sottostimare il valore del complessivo compendio immobiliare e mobiliare della MC0”.

12.- Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili.

Con questi motivi, il ricorrente chiede, in effetti, un sovvertimento del giudizio di fatto compiuto dalla Corte perugina, secondo quanto è proprio della verifica in concreto della sussistenza, o meno, dell’insolvenza della società fallita (cfr., ad esempio, Cass., 20 novembre 2018, n. 29913). D’altro canto, la messe e la qualità di elementi posti dalla Corte di Appello a fondamento della propria soluzione (cfr. sopra il n. 3) esclude senz’altro ogni irragionevolezza e implausibilità della soluzione da questa adottata.

13.- In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 5.100.00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 26 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 17 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA