Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15334 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10166-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI, 54, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA FRANCIOSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO FIMMANO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8254/21/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 06/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di C.F. avverso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2008.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la CTR – richiamando per relationem una propria precedente sentenza – avrebbe omesso di indicare l’iter logico seguito;

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che occorre preliminarmente rilevare la carenza di un litisconsorzio necessario;

che non sono parte del processo gli altri soci di fatto, individuati nel verbale della Guardia di Finanza del 18 luglio 2014;

che è invero pacifico che la fattispecie riguardi l’accertamento di maggior reddito a favore dei soci conseguente all’accertamento di maggior reddito d’impresa a carico di una società priva di personalità giuridica;

che la controversia relativa alla configurabilità o no di una società di fatto ai fini della pretesa tributaria comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Sez. 5, n. 23261 del 27/09/2018);

che trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati destinatario di un atto impositivo apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio: il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., ed all’art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità assoluta che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. SS. UU. 14815 del 2008; Sez. 6-5, n. 7789 del 20/04/2016);

che solo ove l’avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un’identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, la Corte di cassazione, dinanzi alla quale per la prima volta sia stata sollevata la questione della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, può legittimamente disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c., piuttosto che l’annullamento delle sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la “ratio” del litisconsorzio necessario (Sez. 5, n. 26648 del 10/11/2017);

che, però, nella specie, non risulta che l’avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società, senza che nei gradi di merito fosse stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci G.R., P.M., G.G. e C.G., sicchè deve concludersi che l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14;

che si impone quindi la cassazione della decisione impugnata e dell’intero giudizio, e la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Napoli; che si impone quindi la cassazione della decisione impugnata e dell’intero giudizio, e la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

PQM

La Corte dichiara la nullità del giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, anche per le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

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