Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15333 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 17/07/2020), n.15333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16637-2017 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO TRINCO;

– ricorrente –

contro

METALSISTEM GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII N. 265,

presso lo studio dell’avvocato CARLO TESTORI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANGELA GIEBELMANN;

– controricorrente –

contro

FINANZIARIA S MARCO SRL IN LIQUIDAZIONE, MAGIR SRL IN LIQUIDAZIONE,

PREALFIN SRL IN LIQUIDAZIONE, A.E., R.G.,

REMAI SRL, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, DD SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 145/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 19/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Nell’aprile 2006, la s.p.a. Metalsistem Group ha convenuto avanti al Tribunale di Rovereto la finanziaria San Marco s.r.l. in liquidazione, A.M., la s.r.l. Prealfin, la s.r.l. Magir, A.E. e R.G., in relazione a un contratto di cessione di quote di partecipazione della s.r.l. CD Company. L’attrice, quale acquirente delle quote, ha chiesto l’accertamento della sussistenza di una serie di sopravvenienze passive e l’insussistenza di una serie di sopravvenienze attive, come previste nel detto contratto, la condanna dei convenuti al pagamento di una connessa somma di danaro, nonchè a risarcire il danno sofferto.

Il Tribunale, con sentenza depositata il 19 settembre 2013 (n. 380/2013), ha accolto le domande attoree, salvo quella relativa al risarcimento del danno. La decisione ha, in particolare, ritenuto che, alla luce delle pattuizioni intervenute tra le parti, dovevano intendersi quali sopravvenienze passive rilevanti anche i crediti verso società fallite e altri crediti inesigibili, nonchè la perdita di bilancio al 31/12/2000, pure procedendo a un partito esame delle partite venute in discussione tra le parti. Ha poi respinto la domanda risarcitoria avanzata da Metalsistem per mancata indicazione del titolo della pretesa.

2.- A.M. ha presentato appello avanti alla Corte di Trento, articolando cinque motivi di impugnazione. Questa, con sentenza depositata il 19 maggio 2016, ha dichiarato inammissibile l’appello in tal modo proposto.

In relazione al primo motivo, la Corte territoriale ha osservato che l’impugnazione si sostanziava nella “riproposizione di quanto già a suo tempo sostenuto dallo stesso appellante in primo grado a proposito della “sopravvenienza passiva””, senza neppure indicare “a quali delle numerose (e non omogenee) poste esaminate dal Tribunale la diversa interpretazione prospettata avrebbe potuto assumere eventuale rilievo”.

In relazione al secondo motivo, la Corte territoriale ha osservato che l’appellante “formula generiche critiche alla CTU (non già alla sentenza) e torna a richiamare il principio contabile n. 29,… in ordine al quale nulla di diverso il Tribunale ha mai affermato”.

In relazione al terzo motivo, la Corte territoriale ha osservato che l’appellante “ripropone esattamente, parola per parola, quanto esposto nella comparsa conclusionale in primo grado, senza operare alcun riferimento alla motivazione esposta al riguardo dal Tribunale”.

In relazione al quarto motivo, la Corte territoriale ha osservato che l’appellante si è limitato a riportare quanto scritto in comparsa conclusionale, senza portare alcuna contestazione alla pronuncia impugnata.

In relazione al quinto motivo, la Corte territoriale ha osservato che questo si risolveva in una doglianza “del tutto generica” della condanna alle spese in sè e del mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione delle medesime.

3.- A.M. ha allora presentato ricorso per cassazione, promosso per sei motivi.

Si è costituita, con controricorso, la s.p.a. Metalsistem Group, che ha anche depositato memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- In via preliminare, occorre rilevare che il ricorso sembra risultare perplesso circa l’individuazione del provvedimento che ha inteso impugnare.

A p. 3, in sede di intestazione dell’atto, e a p. 72 il ricorrente fa esplicito riferimento alla sentenza della Corte di Appello, che anche viene distintamente depositata. A p. 16, per contro, lo stesso dichiara che l’impugnazione “deve essere proposta avverso la sentenza di primo grado”; e così dichiara espressamente che intende fare. A p. 17, peraltro, segue un’ulteriore dichiarazione, in cui si esplicita la “proposizione di un ricorso unico contro due distinti provvedimenti”.

Posto che la norma dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3 prevede che, nel caso di dichiarazione di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., l’eventuale ricorso per cassazione vada diretto contro la pronuncia di primo grado, il Collegio ritiene che il ricorso presentato nella specie vada letto nella sua perplessità – nel senso aderente alla prescrizione di legge.

5.- Il primo motivo assume “contraddittorietà della motivazione in ordine alla definizione di “sopravvenienza passiva”.

Il motivo svolge una disamina della nozione di “sopravvenienza passiva”, che assume rilevante.

6.- Il motivo è inammissibile.

Com’è noto, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 83 del 2012 il vizio motivazionale non risulta sindacabile in sede di giudizio di legittimità.

D’altro canto, il motivo non svolge nessuna censura alla decisone del Tribunale di Rovereto, limitandosi in tutto e per tutto a osservare che “la corretta disamina e interpretazione del predetto principio avrebbe certamente indotto il Tribunale ad assumere decisione diametralmente opposta a quella spesa”.

7.- Il secondo motivo assume “contraddittorietà e/o carenza della motivazione in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio richiesta di integrazione istruttoria”.

Il motivo si snoda nell’enunciazione dei passi attraverso i quali si è svolta, nel primo grado del giudizio, la disposta CTU. In prosieguo, il motivo dispone una trattazione del principio contabile n. 29.

8.- Il motivo è inammissibile.

Esso non contiene alcun riferimento ai contenuti del provvedimento che pure viene impugnato. In più passi, anzi, appare funzionale all’ottenimento di un provvedimento da parte del Tribunale di Rovereto (“soprattutto della “questione” del magazzino, questo Ill.mo Tribunale si è già occupato nella vertenza sub R.G. n. 205/03″; così, ad esempio, a p. 39).

9.- Il terzo motivo assume “carenza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alle singole “sopravvenienze””.

Il motivo si dipana in una dettagliata descrizione di talune “tabelle” approntate dal CTU, che per ogni voce viene a concludersi con la dicitura “sopravvenienza inesistente”. Il motivo assume che il “Tribunale ha sostanzialmente seguito la medesima impostazione” del CTU.

10.- Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, pur non contenendo specifiche censure rivolte alla decisione del tribunale, sembra chiedere a questa Corte un nuovo giudizio di fatto su cosa, nella specie, rientri nell’ambito delle sopravvenienze rilevanti e cosa no.

11.- Il quarto motivo assume “violazione di legge in riferimento all’art. 1292 c.c. in presenza di decisione relativa alla cessione di quote di una società di capitali”.

12.- Il motivo è inammissibile. Esso non formula censure nei confronti della decisione del Tribunale e neanche contiene l’indicazione delle ragioni per cui questa avrebbe violato la norma dell’art. 1292 c.c. Peraltro, il riferimento a tale disposizione di legge compare solo nell’intestazione del motivo, non anche nel suo svolgimento.

13.- Il quinto motivo assume “carenza di motivazione in relazione alla condanna alle spese in via solidale in ragione della soccombenza della parte attrice rispetto alle domande versate in causa”.

14.- Il motivo è inammissibile, prima di tutto per la genericità e indeterminatezza degli assunti che vi sono formulati.

15.- Il sesto motivo assume violazione dell’art. 111 Cost., comma 7 per assoluta carenza di motivazione – violazione di legge in relazione all’360 nn. 3 e 5 c.p.c. – cessata materia del contendere”.

Il motivo fa riferimento a una transazione che assume essere stata stipulata tra alcune delle parti (Remai s.r.l. e Metalsistem s.p.a.) e che ritiene sia importante per la risoluzione della controversia.

Ha dunque errato il giudice del merito a non ammettere le prove testimoniali richieste al riguardo.

16.- Il motivo è inammissibile. Sia perchè non illustra l’eventuale inerenza che la richiamata transazione potrebbe mai assumere nel contesto del presente giudizio; sia perchè non indica i modi e termini in cui avrebbe sollevato il punto nell’ambito del giudizio del merito; sia pure perchè non riporta il testo dei capitoli testimoniali che dichiara di avere formulato (cfr., su questo punto, Cass., 17 giugno 2019, n. 15214).

17.- In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Alla decisione fa seguito la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

18.- Sussiste altresì la responsabilità aggravata del ricorrente ex art. 96 c.p.c., comma 3, il quale ha agito – tramite il suo legale, del cui operato risponde verso la controparte processuale ex art. 2049 c.c. – senza l’exacta diligentia esigibile in relazione a una prestazione professionale particolarmente qualificata, quale quella dell’avvocato, soprattutto ove il riferimento vada ad attività di cassazionista (cfr., di recente, Cass., 23 maggio 2019, n. 14035).

Secondo quanto si evince dal partito esame dei singoli motivi, il ricorso risulta – nelle sue prime cinque articolazioni – riprodurre, e non solo sostanzialmente, l’atto di citazione in appello, che a sua volta “fotocopia”, secondo la rilevazione della pronuncia della Corte territoriale, la comparsa conclusionale del primo grado. Con il risultato manifesto che il ricorso non viene propriamente a confrontarsi nè con la sentenza del primo grado, nè con la sentenza del secondo: così non venendo a instaurare la dialettica processuale che, per contro, deve di necessità connotare i procedimenti di impugnazioni.

Discende da quanto esposto la condanna del ricorrente al pagamento della ulteriore somma di Euro 10.000,00 in favore del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 5.100.00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, a favore di ciascuno dei controricorrenti; nonchè al pagamento, sempre in favore del controricorrente, della ulteriore somma di Euro 10.000,00, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3,.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 26 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 17 luglio 2020

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