Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15333 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 12/07/2011), n.15333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4782/2010 proposto da:

POLO CLUB VILLA A SESTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

(OMISSIS) in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio

dell’avvocato ANTINUCCI Massimo, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ AGRICOLA TATTONI VILLA A SESTA SPA (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE IPPOCRATE 104, presso lo studio dell’avvocato BOGINO

Carlo, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 2622/09 del TRIBUNALE di SIENA Sez. Agraria,

del 26.1.2010, depositata il 02/02/2010 e l’ordinanza N.R.G.

2548/2009 del 27/12/2009 depositata il 29/12/2009 del TRIBUNALE DI

SIENA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSO AMATUCCI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che va integralmente condivisa la relazione in data 3.11.2010, depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere relatore, del seguente testuale tenore:

“1.- Polo Club Villa a Sesta Associazione Sportiva Dilettantistica ricorre per regolamento di competenza a seguito della incompetenza funzionale dichiarata sia dal tribunale di Siena (adito ex art. 700 c.p.c., dalla Società Agricola Tattoni Villa a Sesta s.p.a. per la restituzione di un fondo ceduto in affitto alla Polo Club) con ordinanza del 27.12.2009, sia dalla sezione specializzata agraria del tribunale di Siena con ordinanza depositata il 27.2.2010. Il primo giudice aveva affermato ed il secondo negato che il contratto stipulato dalle parti il 7.11.2008 fosse un contratto agrario.

La ricorrente Polo Club lo ribadisce, inoltre domandando che, accertata la competenza per materia della sezione specializzata agraria, sia dichiarata quella territoriale della relativa sezione del tribunale di Arezzo, anzichè di Siena.

La Società Agricola sostiene invece che la competenza sia del tribunale ordinario, in via principale instando per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

2.-Escluso che, sulla base di quanto dalla Società Agricola rappresentato (deliberazione dei soci della Polo Club in data 1.3.2010, volta a concordare con la controparte l’immediata restituzione del compendio immobiliare), possa farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, il conflitto negativo va risolto con la declaratoria della competenza del tribunale ordinario di Siena, innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di legge.

Il principio enunciato da Cass., sez. un., n. 11648/93 (cui s’è allineata la giurisprudenza successiva), secondo il quale l’allevamento di cavalli da corsa finalizzato ad attività agonistica si caratterizza per la sua autonomia rispetto allo sfruttamento per la produzione agraria del terreno con annesse scuderie sul quale si svolge e pertanto non può essere qualificato come attività agricola ai sensi dell’art. 2135 cod. civ., si attaglia puntualmente anche al caso che l’allevamento concerna – come nella specie – cavalli da polo, in quanto entrambe le attività non rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura, non presentando alcun collegamento con l’utilizzazione del fondo secondo la pratica agricola e zootecnica”;

che non inducono a diverse conclusioni le considerazioni svolte in memoria dalla ricorrente Associazione Sportiva; che va dunque dichiarata la competenza del tribunale ordinario di Siena, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara la competenza del tribunale di Siena, che regolerà anche le spese del regolamento, assegnando il termine di legge per la riassunzione.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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