Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15333 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9855-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO VERNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2818/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 22/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l’appello di Z.G. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brindisi. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso un’iscrizione a ruolo per IRPEF, relativo agli anni 2009-2010.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 100 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la CTR avrebbe erroneamente omesso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto rivolto contro gli estratti di ruolo, documenti non impugnabili dal contribuente e non annoverati fra gli atti suscettibili di ricorso;

che, mediante il secondo, l’Agenzia assume la violazione dell’art. 100 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: in ogni caso, il contribuente non avrebbe avuto alcun interesse a censurare un atto privo di efficacia lesiva nei suoi confronti, non essendogli lo stesso stato notificato;

che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe dovuto applicare al caso di specie la L. n. 890 del 1982, art. 14, ritenendo perfezionata la notifica diretta degli avvisi di accertamento a mezzo del servizio postale, a prescindere dalla prova dell’avvenuto invio della raccomandata informativa L. n. 890 del 2012, ex art. 8, comma 4;

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che il primo ed il secondo motivo – scrutinabili congiuntamente, alla luce della loro intrinseca connessione logica – sono infondati;

che, infatti, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Sez. U., n. 19704 del 02/10/2015; Sez. 5, n. 27799 del 31/10/2018);

che, nella specie il contribuente ha lamentato la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti;

che il terzo motivo è fondato;

che, nella specie, come afferma la stessa CTR, “si verte in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, regolata dall’art. 149 c.p.c., e dalla L. n. 890 del 1982”;

che, di conseguenza, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (Sez. 5, n. 14501 del 15/07/2016; Sez. 5, n. 25095 del 07/12/2016);

che va dunque accolto il terzo motivo di ricorso;

che, pertanto, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Puglia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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