Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15332 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. II, 12/07/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via F.p. de CALBOLI N. 5, presso lo studio dell’Avvocato UTZERI Eva,

dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n.

1888 del 2009, depositata in data 6 maggio 2009;

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.G. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma su istanza del Condominio di (OMISSIS), con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di L. 5.486.247, oltre a interessi e spese, per vari titoli dovuta al Condominio;

che il C. propose altresì domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento dei danni arrecati dal Condominio al suo appartamento a seguito di infiltrazioni di acqua dalla condotta condominiale e a seguito di lavori eseguiti dal Condominio stesso;

che si costituì il Condominio contestando la fondatezza della riconvenzionale;

che l’adito Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 12 gennaio 2004, respinse l’opposizione e la domanda riconvenzionale;

che il Tribunale osservò che era stato accertato il pagamento, in corso di causa, della somma dovuta da parte dell’opponente e affermò che la domanda riconvenzionale non poteva ritenersi connessa obbiettivamente con il titolo posto a fondamento della ingiunzione, e che era comunque rimasta sfornita di prova;

che il C. propose appello che, nella resistenza del Condominio, è stato accolto, quanto alla domanda riconvenzionale di danni, dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 1888 del 2009, depositata il 6 maggio 2009;

che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Condominio sulla base di tre motivi;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 cod. proc. civ. nonchè vizio di motivazione. Il complesso motivo si riferisce al fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal C. pur se questa non era fondata su un titolo connesso a quello fatto valere con l’ingiunzione di pagamento.

Con il secondo motivo, il Condominio deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione, con riferimento al capo della sentenza con cui la Corte d’appello ha ritenuto provato il danno lamentato dal C..

Con il terzo motivo, il Condominio lamenta violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione in ordine alla statuizione sulle spese di giudizio.

Il ricorso è inammissibile, non rispondendo i motivi nei quali esso si articola alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.

Con riferimento alle denunciate violazioni di legge, invero, deve rilevarsi che i motivi non contengono la formulazione di un quesito di diritto, come previsto dalla citata disposizione.

Con riferimento, poi, ai motivi di ricorso con i quali si denuncia vizio di motivazione, si deve rilevare che le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione dello stesso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, osservando come, nel caso di specie, tutti i motivi, con i quali viene dedotta contestualmente violazione di legge e vizio di motivazione, non corrispondano in alcun modo ai requisiti enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte richiamata nella relazione, difettando sia la chiara indicazione del fatto controverso, sia il richiesto momento di sintesi, e risolvendosi le censure proposte nella richiesta di diversa valutazione del merito del controversia;

che, del resto, il ricorrente non ha svolto considerazioni critiche rispetto alle argomentazioni contenute nella relazione;

che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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