Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15332 del 12/06/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 15332 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: GORJAN SERGIO

Data pubblicazione: 12/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 28778-2015 proposto da:
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in
persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro
2018
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VENTRONE LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO LOCATELLI 1, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO VALENTINO, rappresentato e difeso
dall’avvocato DRUSILLA DE NICOLA;

CS
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1607/2015 del TRIBUNALE di

SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 30/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

07/03/2018

dal

Consigliere

SERGIO

GORJAN;
lette le considerazioni del P.M.

in persona del

concluso per l’accoglimento del ricorso, con
conseguente decisione della causa nel merito.

Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI che ha

Fatti di causa
Luigi Ventrone,quale amministratore pro tempore del condominio Palazzo
Noviello di Santa Maria Capua Vetere,ebbe a proporre opposizione avverso
ordinanza ingiunzione, emessa nei suoi riguardi al Garante per la protezione dei
dati personali portante sanzione di C 4.000,00 in relazione all’illecito ex artt. 157

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ebbe ad accogliere l’opposizione
sull’osservazione che dall’oggettiva condotta omissiva, tenuta dal Ventrone a
fronte di rituale richiesta di informazioni da parte del Garante, non era scaturita
alcuna conseguenza sul procedimento d’accertamento circa la fondatezza o non
della segnalazione inviata al Garante da persona abitante nel condominio
amministrato dal Ventrone.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha proposto ricorso per cassazione
fondato su unico motivo.
Il Ventrone s’è costituito ritualmente a resistere con contro ricorso.
Il P.G., nella persona del dott. Mistri, ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.

Ragioni della decisione
Il ricorso proposto dal Garante impugnante s’appalesa fondato e va accolto.
In limine osserva la Corte come il rilievo critico del resistente Ventrone che il
Garante,non già, poteva esporre direttamente ricorso per cassazione, bensì
doveva avvalersi dell’appello avverso la sentenza impugnata, sia privo di
fondamento giuridico.
Difatti espressamente la norma in art 10 comma 6 d.lgs. 15072011 dichiara non
appellabili le sentenze emesse in relazione all’opposizione a provvedimento
sanzionatorio emesso dal Garante per la protezione dei dati personali,sicché
l’unica impugnazione possibile è appunto il ricorso per cassazione.

e 164 d.lgs. 196/03.

Con l’unico mezzo d’impugnazione l’Ente pubblico ricorrente denunzia violazione
del disposto ex art 157 e 164 d.lgs. 196/2003, posto che non risulta alcuna
correlazione,positivannente prevista,tra la condotta di non collaborazione,a fronte
di rituale richiesta di informazioni,e la accertata sussistenza di una condotta
rilevante ai fini della denunziata violazione del diritto alla riservatezza,sicché la

seguito della segnalazione fatta, al cui esame era correlata la richiesta di
informazioni inevasa.
La censura mossa dal Garante coglie nel segno.
Difatti il tenore letterale delle norme rilevanti nella fattispecie concreta – artt.
157 e 164 d.lgs. 196/03 – non pone in evidenza alcuna correlazione tra l’omessa
risposta alla richiesta di informazioni e l’esito del procedimento, nel cui ambito fu
effettuata la richiesta, siccome ritenuto dal Giudice capuano.
La disposizione di legge ha l’evidente ed esclusiva finalità di consentire al
Garante di acquisire il più rapidamente possibile informazioni utili alla
salvaguardia del diritto alla riservatezza del privato autore della segnalazione di
opinata violazione,poiché punisce espressamente la sola condotta omissiva a
fronte di specifica richiesta del Garante.
Nella specie lo stesso primo Giudice mette in rilievo come il Ventrone non abbia
dato risposta alla richiesta del Garante,la cui nota operava espresso richiamo alle
disposizioni di legge violate,e nemmeno abbia chiarito i motivi di detta sua
condotta in sede di opposizione.
Quindi erra il Giudice di prime cure ad individuare la necessità di un
collegamento tra la condotta omissiva e la sussistenza della violazione segnalata,
poiché requisito non previsto dalla legge.
Tale conclusione non appare sospetta di illegittimità costituzionale, come
adombrato dal Tribunale, posto che l’obbligo di collaborazione con Soggetti
pubblici deputati all’accertamento di illeciti amministrativi è previsto in vari
settori dell’Ordinamento e di certo l’ammontare della sanzione,non per ciò, fa
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sanzione andava applicata a prescindere dall’esito del procedimento aperto a

sorgere dubbio di legittimità costituzionale lumeggiando solamente l’interesse del
Legislatore a stimolare collaborazione per il celere intervento dell’Organo
pubblico preposto alla tutela dei diritti personali di eminente rilievo costituzionale
– Cass. sez. 1 n° 13488/05, Cass. sez. 2 n° 21272/14 -.
Posto che la condotta materiale risulta accertata dal primo Giudice e che l’unica

sanzionatoria,alla cassazione della sentenza impugnata può seguire decisione nel
merito da parte di questa Corte.
Quindi il ricorso in opposizione,spiegato dal Ventrone avanti il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, va rigettato e lo stesso condannato a rifondere al Garante le
spese di lite e per il giudizio di prime cure,liquidate in C 1.800,00, e per questo
giudizio di legittimità, tassate in C 1.000,00, oltre in ambedue i casi le spese
prenotate a debito.

P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,provvedendo nel merito,rigetta
l’opposizione spiegata dal resistente e condanna Luigi Ventrone alla rifusione
delle spese di lite per il giudizio avanti il Tribunale, che liquida in C 1.080,00, ed
in C 1.000,00 quelle afferenti questo giudizio di legittimità,oltre in entrambi i casi
le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nell’adunanza di camera di consiglio del 7 marzo 2018.

questione da risolvere risulta essere la corretta interpretazione della norma

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