Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15331 del 25/06/2010

Cassazione civile sez. I, 25/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 25/06/2010), n.15331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12588-2005 proposto da:

D.P.O. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA presso l’avvocato

CASELLATO ADRIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato BASSOLI

CARLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PARETE;

– intimato –

sul ricorso 15342-2005 proposto da:

COMUNE DI PARETE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. MERCATI 51, presso

l’avvocato D’ANGIOLELLA LUIGI M., che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA, presso l’avvocato CASELLATO ADRIANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BASSOLI CARLO, giusta procura in calce al

ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1055/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato AZZARITI MANFREDI (delega) che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per, previa riunione,

accoglimento del ricorso incidentale limitatamente al primo motivo;

rigetto per assorbimento del ricorso principale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 13 giugno 2001 il Tribunale di S. Maria C.V., accogliendo la domanda proposta dal signor D.P.O. con citazione del 3 ottobre 1990, condannò il Comune di Parete, contumace, al risarcimento del danno cagionato all’attore con l’occupazione appropriativa di un terreno di sua proprietà, occupato d’urgenza con provvedimento del 17 luglio 1985, al quale non era seguito il decreto di espropriazione, nonchè al pagamento dell’indennità di occupazione legittima per cinque anni.

Contro la sentenza il Comune di Parete propose appello, deducendo che il terreno in questione era stato oggetto di cessione volontaria con atto del (OMISSIS). L’appellato resistette, deducendo tra l’altro che la cessione era nulla perchè stipulata salvo conguaglio, che non era stato pagato, e che in ogni caso il comune era tenuto a corrispondere il conguaglio. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 25 marzo 2004, accolse il gravame, accertò il valore del terreno alla data della cessione volontaria in L. 44.370.000, determinò l’indennità dovuta per l’espropriazione del bene, applicando il criterio della semisomma tra valore venale e coacervo dei redditi dominicali rivalutati, in L. 22.514.316, e condannò il comune al pagamento della differenza tra questo importo e quello minore corrisposto per la cessione volontaria. La corte condannò inoltre l’ente al pagamento dell’indennità legittima per il periodo dall’inizio dell’occupazione alla data della cessione volontaria, calcolandola, in base agli interessi legali sull’indennità di espropriazione, in Euro 466,70, e di due terzi delle spese del doppio grado di giudizio.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, il signor D. P. ricorre con atto notificato il 12 maggio 2005, con tre mezzi d’impugnazione.

Resiste il Comune di Parete con controricorso e ricorso incidentale per tre motivi, illustrato anche con memoria. Il ricorrente principale resiste al ricorso incidentale con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo di ricorso, il signor D.P. deduce la contraddittorietà della motivazione con la quale la corte territoriale) da un lato, afferma che il prezzo della cessione è stato determinato sulla base di i illegittimi, e dall’altro riconosce al contratto piena validità ed efficacia.

La supposta contraddizione non sussiste. E’ sufficiente qui richiamare il consolidato insegnamento di questa corte, per cui il carattere imperativo della disposizione contenuta nella L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12 che fissa inderogabilmente, quale parametro per la determinazione del prezzo della cessione volontaria, la misura dell’indennità di esproprio secondo la normativa vigente al momento della procedura, comporta, in coerenza con la natura di contratto di diritto pubblico della cessione, l’invalidità della clausola convenzionale di previsione di un prezzo diverso, con la conseguenza che la pattuizione invalida sul prezzo è automaticamente sostituita con il precetto detraibile dal criterio legale (Cass. 23 novembre 2004 n. 22105). La nullità della clausola relativa al prezzo non implica dunque la nullità della cessione.

Con il secondo motivo si deduce, in via subordinata al motivo precedente, che la non definitività della cessione volontaria, in tema di determinazione del prezzo, subordinato al conguaglio, comportava l’applicazione del D.P.R. n. 327 del 2000, artt. 20, 56 e 37.

Ponendosi in discussione l’entità del conguaglio spettante, sia pure con l’erronea invocazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 (non applicabile ratione temporis alla fattispecie giudicata), occorre verificare la legittimità sostanziale della decisione, che ha fatto applicazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359. La norma citata, infatti, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, e sostituita dal legislatore con una nuova disciplina, introdotta dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. a, che ha novellato il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 1. Tuttavia i nuovi criteri legislativi, in quanto introdotti come modifica del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2, si applicano soltanto nelle procedure espropriative soggette al predetto T.U. – cioè quelle in cui la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta dopo la sua entrata in vigore (30 giugno 2003), secondo le previsioni dell’art. 57, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 – mentre, nelle procedure soggette al regime pregresso, rivive la L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e va, quindi, fatto riferimento al valore di mercato (Cass. 28 novembre 2008 n. 28431).

La statuizione impugnata – e per ciò stesso non divenuta irrevocabile – deve essere pertanto cassata, non potendo più trovare applicazione nel giudizio la norma dichiarata incostituzionale, che disponeva la determinazione del valore dell’area fabbricabile sulla base della semisomma del valore venale e della rendita catastale capitalizzata, con la decurtazione del 40%.

Deve essere invece respinto il terzo motivo del ricorso, con il quale si formulano tre censure. Si deduce che l’indennità di espropriazione sarebbe un debito di valore, che dovrebbe trovare applicazione il cit. t.u. n. 327 del 2001, art. 50 e che sarebbe in ogni caso dovuto il maggior danno ex art. 1224 c.c.. Le censure sono infondate. Il prezzo di cessione dell’immobile sottoposto a procedura espropriativa (del quale nel presente giudizio si tratta), non diversamente dalla stessa indennità di espropriazione, è debito di valuta, perchè oggetto di obbligazione indennitaria e non risarcitoria, alla quale si applica il principio nominalistico sancito dall’art. 1224 c.c. (Cass. 13 febbraio 2003 n. 2145).

L’applicabilità del cit. t.u. n. 327 del 2001 deve essere esclusa per le ragioni già indicate a proposito del motivo precedente.

Inammissibile infine è la deduzione, per la prima volta nel presente giudizio di legittimità, dell’esistenza di un maggior danno da inadempimento, risarcibile ex art. 1224 cpv. c.c..

Il ricorso incidentale del Comune di Parete è inammissibile, a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per la totale assenza della esposizione degli elementi del fatto.

In conclusione l’impugnata sentenza deve essere cassata nella parte in cui determina il conguaglio del prezzo di cessione, e l’ammontare dell’indennità di occupazione legittima, ferme restando le altre statuizioni non direttamente interessate dalle questioni in discussione. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto. Tenuto conto degli accertamenti di fatto risultanti dalla sentenza di merito, che ha determinato il valore venale dell’immobile in L. 44.370.000, e il prezzo già corrisposto in L. 8.134.500, il conguaglio dovuto è pari ad Euro 18.714,00; mentre l’indennità per l’occupazione legittima dal 17 luglio 1985 al 6 maggio 1986, e cioè per duecento novantatrè giorni, calcolata nella misura del cinque per cento del valore venale per anno, è pari a Euro 919,74. Restano confermate le statuizioni concernenti gli interessi e la loro decorrenza, nonchè il regolamento delle spese dei due gradi di merito, che sono state compensate nella misura di un terzo. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico del Comune di Parete, parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito determina il residuo conguaglio dovuto in Euro 18.714,00, e l’indennità di occupazione legittima in Euro 919,74, oltre agli accessori come stabiliti nella sentenza impugnata;

condanna il comune al pagamento delle spese del giudizio:

per il grado davanti al tribunale e quello alla corte d’appello, nella misura dei due terzi, e con la compensazione del residuo terzo:

spese che si liquidano per l’intero, per il giudizio di primo grado, in Euro 663,79, oltre a Euro 855,25 per diritti e Euro 1,118,79 per onorari; e per l’appello in Euro 150,00, oltre ad Euro 970,50 per diritti e Euro 1.400,00 per onorari; per il grado di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari; per tutti i gradi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010

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