Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15331 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 15331 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

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sul ricorso 13879-2010 proposto da:
TURCO

ROSALBA

TRCRLB49049D643H,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO MASTROLILLI, che la
rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

1- USEPPE TIZZANI;
– ricorrente –

2015
1409

contro

MORTARA GIOVANNI BATTISTA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 562/2009 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 21/07/2015

di TORINO, depositata il 14/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/05/2015 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito

l’Avvocato

Pagnotta

Nicola

con

delega

difensore della ricorrente che si riporta agli atti
depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

depositata in udienza dell’Avv. Mastrolilli Stefano

Turco – Mortara
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — La sig.ra Rosalba TURCO citava in giudizio avanti al tribunale di Asti
Giovanni Battista MORTARA deducendo di essere creditrice nei confronti del

stipulata in data 24.6.1996, per la quale tale somma costituiva il corrispettivo (
mai versato)°, lei dovuto per l’acquisto da parte di esso convenuto
dell’appartamento di sua proprietà — fittiziamente intestato a Vittorio Mortara
padre del convenuto – sito in Sanremo, via P. Semeria n. 145, appartamento
sul quale in precedenza era stato autorizzato il sequestro conservativo dal
giudice dello stesso tribunale di Asti con ordinanza 3.07.2001.
Radicatosi il contraddittorio il convenuto, contestava le domande attrici,
disconoscendo la propria firma in calce alla menzionata scrittura privata del
24.6.96′ chiedeva la revoca del sequestro e in via riconvenzionale, la
riconsegna da parte dell’attrice delle chiavi e del possesso del predetto
alloggio.
L’adito tribunale di Asti con sentenza non definitiva del 17.03.2003 dichiarava
la sottoscrizione in calce alla scrittura di pugno di Giovanni Battista Mortara;
quindi, con sentenza definitiva n. 245/2006, condannava quest’ultimo al
pagamento della richiesta somma di € 129.114,22, oltre interessi ed accessori;
condannava altresì la Turco a consegnare al Mortara l’appartamento in
contestazione entro 1.7.2006.

Corte Suprema di Cass

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civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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medesimo della somma di L. 250.000.000 in forza di scrittura privata con lui

2- Avverso tale sentenza proponeva appello il Mortara con atto di citazione
notif. in data 19.6.2007, insistendo per il rigetto di tutte le domande di
controparte e la condanna della medesima in via riconvenzionale, al
pagamento dei danni per l’indebita occupazione dell’alloggio e per l’indebita

d’Appello di Torino, con sentenza n. 562/09 depos. in data 14 aprile 2009, in

riforma dell’appellata decisione, rigettava le domande proposte dalla stessa
Turco contro il Mortara e le domande risarcitorie formulate dal quest’ultimo
contra la prima, compensando interamente le spese del grado.
La corte d’appello, previo rigetto dell’eccezione d’inammissibilità del gravame
per mancata specificità dei motivi,

esaminando i rapporti processuali

intercorsi tra le parti in causa e tra Rosalba Turco e Vittorio Mortara, padre del
convenuto ed intestatario del’appartamento in questione, perveniva alla
conclusione che tale immobile fosse effettivamente di proprietà di esso Vittorio
Mortara e dopo la morte di questi, del convenuto Giovanni Battista Mortara,
figlio ed erede dello stesso. La domanda della Turco tesa ad ottenere il
pagamento dell’importo di L. 250 mil. doveva essere respinta in quanto
correlata con il trasferimento ( orma impossibile) al convenuto dell’immobile in
Sanremo da parte dell’appellata, in quanto lo stesso era divenuto ormai di
proprietà dello stesso convenuto.
3- Ricorre per la cassazione della predetta sentenza, Rosalba Turco

sulla

base di n. 2 motivi, illustrati da memoria; l’intimato non ha svolto difese.

Corte Suprema di Cassaz .

—11 sez. v. – est. dr. G. A. Bursese-

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richiesta di sequestro conservativo. Costituitasi l’appellata Turco, l’adita Corte

MOTIVI DELLE DECISIONE
1 – Con il 1° motivo l’esponente denuncia la violazione di “norme di
diritto , nonché insufficiente e/o erronea motivazione, ” in ordine alla
statuizione [della Corte d’Appello], che respinse l’eccezione della Turco

motivi specifici d’impugnazione così come previsto dall’art. 342 c.p.c.”
Quesito di diritto:
ico
“Esaminato l’atto
l’atto d’appello 19.6.2007 del sig~, dica la S.C.C. se i
motivi da questi formulati a fondamento delle doglianze mosse nel detto
atto d’appello siano sufficienti e specifici ex art. 342 c.p.c. e idonei a
contrastare le argomentazioni in fatto e in diritto poste dal giudice del primo
grado a giustificazione della sua decisione….”
Il motivo non è fondato.
Il giudice distrettuale ha puntualmente individuato le questioni dedotte
dall’appellante con i due motivi d’appello e le argomentazioni difensive svolte
dall’appellata, la quale ha dimostrato in tal guisa quale fosse stato l’oggetto
del riesame devoluto al giudice distrettuale.
Questa S.C. ha stabilito che “Il principio della specificità dei motivi di
impugnazione – richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. per la individuazione
dell’oggetto della domanda d’appello e per stabilire l’ambito entro il quale
deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata – impone
all’appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame

Corte Suprema di Cassazione —

– est. dr. G. A. Bursese-

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Rosalba di dichiarare inammissibile l’ appello proposto per mancanza dei

,

e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo
grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le
ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logicogiuridico. Peraltro, la verifica dell’osservanza dell’onere di specificazione non

la domanda – e, dunque, anche la domanda di appello – è compito del
giudice di merito e implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione così come avviene per ogni operazione ermeneutica – ha il potere di
controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo
procedimento e della logicità del suo esito ( Cass. n. 2217 del 01/02/2007)
2.Con il 2° motivo la ricorrente denuncia l’erronea o falsa interpretazione
della scrittura provata 24.06.206 e della sentenza( -…3 del tribunale di Asti
nonché omessa considerazione della comparsa di costituzione e risposta
7.4.1997 dei coniugi Graffato-Bellini e della procura speciale 4.6.90 da loro
conferita, nonché delle lettere 29.11.94 e 12.12.94 del convenuto appellante.
Quesito di diritto :
“Esaminata la sentenza n. 28212001 del tribunale di Asti, #0112té dica la
corte di Cassazione se la predetta sentenza cpronunciata dal tribunale di Asti
tra i sigg. Turco Rosalba e Mortara Vittorio e avente ad oggetto la
simulazione relativa del contratto di compravendita 30.6.93, abbia rilevanza
nel presente procedimento dove i soggetti ed il petitum sono diversi da
quelli del procedimento avanti al Tribunale di Asti.”

Corte Suprema di Cassazion

st. dr. G. A. Bursese-

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è direttamente effettuabile dal giudice di legittimità, dacché interpretare

” Dica inoltre … se la

scrittura privata di transazione 24.06.1996, mai

impugnata né per nullità, né per errore, dolo o violenza dal sig. Mortara
Giovanni Battista vada considerata quale la scrittura di transazione della
vertenza sulla proprietà dell’alloggio di San Remo e costituisca autonomo

di L. 250 mil. a favore della sig.ra Rosalba Turco a rimborso della somma
pagata per l’appartamento in questione.”

Anche tale doglianza non appare fondata.
La doglianza si risolve infatti nella sollecitazione di una nuova valutazione di
atti e documenti adeguatamente esaminati dalla Corte d’Appello. Per detto
giudice, non solo la scrittura privata del 23.6.91 concreta una promessa di
vendita di cosa altrui, dove il “terzo proprietario” è proprio il genitore
dell’odierno intimato, genitore deceduto in epoca successiva al ’96 ( il
10.11.00) e del quale il promittente acquirente è divenuto “erede”, ma anche
l’acquisto della proprietà in capo all’attuale ricorrente, non poteva scaturire
da “confessione” o da “imprecisione “dell’odierno intimato.
Né infine la domanda di pagamento azionata dalla Turco poggiava
nell’inadempimento di una transazione , del tutto svicolata dalle vicende
dominicali dell’appartamento.
2- Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Non si deve provvedere
al pagamento delle spese processuali in quanto l’intimato non ha svolto
difese.

Corte Suprema di Cassazione — 11 s4iv. – est. dr. G. A. Bursese-

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impregno da parte del Mortara Giovanni Battista al versamento della somma

P.Q.M.
la Corte

rigetta il ricorso.

In Roma li 26 maggio 2015

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