Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15331 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6360/2016 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIORGIO TERRANOVA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1675/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, depositata il

21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

Il Dott. G.F. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Sicilia (sez. Catania) del 21 aprile 2015 laddove nega al contribuente, pediatra di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 1998 al 2001. L’avvocatura erariale si difende con controricorso.

Con i due mezzi il ricorrente esattamente censura – per violazioni di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2,3) e vizio di omesso esame (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo correlata col SSN ed espletata con normali attrezzature e ridotto ausilio di una segretaria.

La decisione del giudice regionale si discosta dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e delle autosufficienti difese della parte ricorrente emerge che nella specie il thema decidendum riguarda, più che la disponibilità di un ambulatorio normalmente attrezzato (non messa in discussione dalla difesa erariale), l’accertato utilizzo di una segretaria. Il che, senza necessità di ulteriore esame da parte del giudice del merito, esclude che i parametri indicati dalle sezioni unite possano dirsi superati di per se stessi riguardo all’avvalimento di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di accoglimento del primo motivo (per falsa applicazione di norme di diritto sostanziali), assorbimento del secondo (per omesso esame), cassazione senza rinvio, accoglimento nel merito della domanda (art. 384 c.p.c.) e compensazione di tutte le spese (in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia).

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza d’appello e, decidendo ne merito, accoglie la domanda di rimborso e compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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