Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15331 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9685-2018 proposto da:

DITTA A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CARLA STELLA;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE FINANZE STATO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3454/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la s.n.c. A.M., propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ravenna. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso un provvedimento di irrogazione di sanzioni per IRAP, interessi e sanzioni, per l’anno 2009;

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, corredato da tempestiva memoria autorizzata, col quale la contribuente assume l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dal mastrino di cassa, il quale avrebbe registrato l’emissione di uno scontrino di Euro 4,50 alle ore 11.57, in realtà 10.57;

che l’intimata non si è costituita;

che il motivo è inammissibile;

che la ditta A. ha chiaramente precisato nel ricorso che la censura si riferisce all’omesso esame del mastrino di cassa, che avrebbe riportato traccia di uno scontrino fiscale (diversamente dagli accertamenti della Guardia di Finanza) dell’importo di Euro 4,50, con un orario erroneo (un’ora avanti);

che la denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 (Sez. L., n. 2529 del 09/02/2016);

che, nella specie, la CTR ha affermato, sulla base degli atti, come “La questione attiene all’ora di emissione: l’ora dichiarata del cliente è delle 11.11 ed a tale ora non risulta dal mastrino di cassa l’emissione di uno scontrino di tale importo. Solo alle 11.57 si riscontra emesso uno scontrino di Euro 4,50. Ma ammesso che l’orario fosse sfalsato di un’ora, come affermato dalla società, e cioè anticipato di un’ora, non esiste uno scontrino di tale importo (Euro 4,50) rilevabile dal mastrino di cassa prodotto con tale orario”;

che tanto rileva, a voler sottacere come, in ogni caso, la CTR ha esaminato il fatto asseritamente negletto, sicchè, anche sotto il predetto profilo, la doglianza sarebbe inammissibile;

che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, in mancanza di attività difensiva di quest’ultima;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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