Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15330 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 25/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 25/07/2016), n.15330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 517/2013 propopsto da:

S.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SAN SABA 7, presso lo studio dell’avvocato EMILIA FUCILE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA SCAPANTONI,

CARLO SCARPANTONI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LISCIANIGIOCHI S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato DINO VALENZA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO DI TEODORO,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 576/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/09/2012 R.G.N. 37/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25 settembre 2012, la Corte d’Appello di L’Aquila, confermava la decisione del Tribunale di Teramo e rigettava la domanda proposta da S.D. nei confronti della Liscianigiochi S.r.l., avente ad oggetto la condanna della Società al pagamento degli importi maturati a titolo di differenze retributive per il periodo, compreso tra l’inizio dell’attività e la cessazione del rapporto, in cui la ricorrente aveva reso la prestazione lavorativa in favore della Società sulla base di una serie di contratti di collaborazione poi qualificati in sede giudiziale come destinati a simulare un unico rapporto di lavoro subordinato per lo svolgimento di mansioni rientranti nel 4^ livello del CCNL per le piccole e medie imprese grafiche, con conseguente illegittimità dell’interruzione del rapporto medesimo per mancato rinnovo della collaborazione, importi non corrisposti dalla Società per averli erroneamente ritenuti oggetto della transazione intervenuta tra le parti all’esito del giudizio di appello sulla controversia relativa alla qualificazione del rapporto.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto estinto il credito per essere le somme rivendicate ricomprese nella transazione sottoscritta tra le parti all’esito della fase d’appello del precedente giudizio cui era stata devoluta l’intera controversia comprensiva della questione relativa alla qualificazione del rapporto ed all’inquadramento relativo, da cui traeva titolo la pretesa alle differenze retributive qui rivendicate.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la S., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, intitolato alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il malgoverno dei criteri legali di ermeneutica contrattuale in relazione all’interpretazione dell’atto transattivo concluso tra le parti all’esito del precedente giudizio sulla qualificazione del rapporto tra le medesime intercorso nel quale ha ritenuto essere state incluse le differenze retributive qui rivendicate attinenti al periodo compreso tra l’inizio dell’attività e la cessazione del rapporto laddove, alla luce del tenore letterale dell’atto, dovevano ritenersi oggetto della manifestata volontà transattiva le sole somme derivanti dalla quantificazione della pronunzia di condanna resa in quella controversia dalla Corte d’Appello di L’Aquila investita del gravame, attinente esclusivamente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima interruzione del rapporto qualificato come di lavoro subordinato e commisurato alla retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegra, quantificazione operata dalla ricorrente nel precetto notificato alla Società e pari ad Euro 69.342,28.

Il motivo risulta infondato, dal momento che la lettura operata dalla Corte territoriale dell’atto di transazione concluso tra le parti – in virtù del quale la Corte medesima ha ritenuto estinto il credito azionato dalla ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio, credito fondato sul titolo corrispondente alle differenze retributive maturate a seguito del riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti per la svolgimento di mansioni qualificate di 4^ livello alla stregua del CCNL per le piccole imprese del settore grafico – si rivela, contrariamente a quanto qui ritenuto dalla ricorrente, conforme al parametro normativo dato dalla disciplina legale in materia di interpretazione dei contratti di cui all’art. 1362 c.c. e segg.. risulta infatti del tutto plausibile ritenere, come ha fatto la Corte territoriale, rispondente alla volontà delle parti – quale manifestata attraverso dichiarazioni testuali del seguente tenore “La Liscianigiochi S.r.l. dichiara che la somma di…viene corrisposta a definizione della controversia decisa dalla Corte d’Appello di L’Aquila” cui segue la sua contestuale rinuncia alla proposizione del ricorso per la cassazione della sentenza de qua e correlativamente “La signora S. dichiara di essere soddisfatta di ogni suo credito nascente dalla sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila” – l’intento di addivenire alla definizione di qualsiasi questione implicata dall’insorta controversia che è suscettibile di investire il tema della legittimità o meno del licenziamento ove risulti confermata oppure no la pronunzia dichiarativa della natura subordinata del rapporto alla quale parimenti risulta strettamente connessa la questione ulteriore relativa alla configurabilità di un credito per differenze retributive, di modo che se l’aliquid datum dalla Società nel sottoscrivere la transazione è rappresentato anche dalla rinuncia all’impugnazione per cassazione della sentenza di secondo grado, impugnazione destinata necessariamente ad involgere la questione relativa alla qualificazione del rapporto quale presupposto di entrambe le pretese (quella al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo e quella alle differenze retributive maturate in relazione alla riconosciuta natura subordinata del rapporto), l’aliquid datum nella medesima transazione compromesso dalla ricorrente non può che essere rappresentato dalla rinuncia ai crediti retributivi vantati in relazione alla natura subordinata del rapporto, ancora sub iudice in caso di mancata sottoscrizione della transazione non diversamente dal credito azionato a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo che, tuttavia e significativamente risulta essere stato liquidato in sede transattiva in misura pressocchè totale.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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