Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15330 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 15330 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 5816-2010 proposto da:
GRIFONI PIERGIORGIO GRFPGR32TO1D969K, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO ANGELINI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
1365

GRIFONI MASSIMILIANO,

GRIFONI FRANCESCA,

GRIFONI

ISABELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato
ANTONINO V.E. SPINOSO,

che li rappresenta e difende

Data pubblicazione: 21/07/2015

unitamente all’avvocato GUALTIERO TIMOSSI;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 30/2009 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 13/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

NUZZO;
udito l’Avvocato Simona BARDI, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato Antonino SPINOSO, difensore
dei resistenti che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento 1 0 motivo; rigetto dei restanti motivi
del ricorso.

udienza del 19/05/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA

Svolgimento del processo
Grifoni Piergiorgio conveniva in giudizio, innanzi al
Tribunale di Chiavari, i propri figli,Grifoni Massimilia-

venisse riconosciuta la esclusiva sua proprietà di un
quadro raffigurante la vicenda del “Quo Vadis”, del pittore Lorenzo De Ferrari ( 18° sec.), da lui acquistato nel
1987da11’antiquario Vincenzo Subitosi di Santa Margherita Ligure, per il prezzo di £ 15.000.000.
Esponeva l’attore che il quadro era stato sistemato, per
comodità di ambiente,nella stanza del figlio Massimiliano e che, a seguito del decesso della moglie,lasciata
l’originaria casa coniugale dove erano rimasti i figli e
trasferitosi altrove con la nuova moglie,aveva cercato invano di rientrare in possesso del quadro, provocando
l’opposizione del figlio Massimiliano che assumeva trattarsi di un bene proprio per essergli stato donato dal padre. Si costituivano in giudizio il convenute e mentre
Grifoni Massimiliano chiedeva il rigetto della domanda,
Grifoni Isabella e Grifoni Francesca instavano per la
propria estromissione dal giudizio in quanto estranee
all’oggetto della lite.
Con sentenza 24.9.2004 il Tribunale adito dichiarava che
il quadro era di proprietà di Grifoni Piergiorgio e condannava Grifoni Massimiliano alla restituzione dello

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no, Grifoni Isabella e Grifoni Francesca,chiedendo che

stesso ed al pagamento delle spese processuali; condannava Grifoni Piergiorgio a pagare, ex art. 89 co. 2 c.p.c.,
E 1000,00 a ciascuno dei tre convenuti in relazione a fra-

e delle quali era stata in precedenza ordinata la cancellazione;nessuna pronuncia veniva adottata nei confronti di
Grifoni Isabella e Grifoni Francesca.
Avverso tale decisione Grifoni Massimiliano proponeva
appello cui resisteva Massimiliano Piergiorgio chiedendo, in via incidentale, la riforma della sentenza in punto
di condanna ex art. 89 2° co. c.p.c.
Si costituivano anche Grifoni Isabella e Grifoni Francesca eccependo il giudicato della statuizione nei loro
confronti. Con sentenza depositata i113.1.2009 la Corte
di Appello di Genova dichiarava inammissibile l’appello
incidentale; in parziale riforma della sentenza di primo
grado affermava che il quadro in questione era di esclusiva proprietà di Grifoni Massimiliano e condannava
Piergiorgio Grifoni al pagamento delle spese del doppio
grado di giudizio.
Osservava la Corte di merito:

che la pronun-

cia,concernente la condanna dell’attore, ex art. 89 2° co.
c.c.,riguardava materia estranea all’oggetto del contendere e che, nei confronti di Isabella e Francesca Grifoni la
sentenza era divenuta definitiva; escludeva, inoltre,

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si offensive nei loro confronti, contenute in una memoria

l’incapacità a testimoniare di tali convenute in quanto si
erano sempre dichiarate estranee alla pretesa azionata
dall’attore; affermava poi che la donazione del quadro

condizioni economiche del donai/e e che, quanto alla domanda subordinata di acquisto del dipinto per usucapione, Grifoni Massimiliano, dal raggiungimento della maggiore età(9.2.1993), aveva ininterrottamente detenuto il
quadro per oltre dieci anni (essendogli stato notificato
atto di citazione il 10.6.2003) ed avevalespinto ogni richiesta di restituzione resistendo anche ad atti di sequestro.
Per la cassazione di tale decisione Piergiorgio Grifonipropone ricorso,affidato ad otto motivi accompagnati dai
quesiti di diritto ed illustrati da successiva memoria.
Resistono con controricorso Grifoni Massimiliano, Grifoni Isabella e Grifoni Francesca.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92-324336 c.p.c. e 2909 c.c. / per avere il giudice di appello riformato la pronuncia sulle spese processuali anche nei
confronti di Isabella e Francesca Grifoni, nonostante
avesse affermato il carattere definitivo della sentenza di
primo grado che aveva compensato fra tutte le parti le

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era del tutto compatibile, ex art. 789 c.c.,con le elevate

Q’tMuizione nei riguardi di dette parti;
2)violazione dell’art. 246 c.p.c.e dei principi in materia
di prova per testi; contrariamente a quanto ritenuto dalla

non erano affatto estranee alla pretesa attrice, posto che
Grifoni Piergiorgio aveva citato i tre i figli chiedendo
che fosse loro ordinato la consegna del quadro;ne conseguiva la incapacità di dette testimoni pur se in grado di
appello esse to erano destinatarie solo di un appello incidentale inammissibile;
3) motivazione insufficiente circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio in ordine all’avvenuta donazione
a Massimiliano Grifoni,senza un’adeguata indagine
sull’animus donandi , stante, fra l’altro, la laconica deposizione di Grifoni Maria Grazia ai capitoli di prova testimoniale, confermati con la risposta ” è vero”;
4)motivazione insufficiente sul modico valore della donazione, non avendo il Giudice di Appello analizzato le
condizioni economiche del notaio donante, avuto riguardo al valore di £ 15.000.000 del dipinto, nell’anno 1987;
5) violazione e falsa applicazione degli artt.782 e 783
c.c. e 115 c.p.c. quanto alla individuazione della donazione di modico valore, pur in difetto di elementi probatori della situazione economica del donante;
6) violazione e falsa applicazione degli artt. 1140-1141-

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Corte di Appello, le sorelle Isabella e Francesca Grifoni

1161 c.c.; erroneamente la Corte di merito,ai fini
dell’accertamento dell’usucapione del quadro,aveva fatto
riferimento alla “detenzione” di esso anziché al possesso,

mento in cui sarebbe avvenuto il mutamento della detenzione in possesso;
7)violazione degli artt. 1161 e 2697 c.c. e 115 c.p.c. laddove il Giudice di Appello, senza alcun supporto probatorio e senza neppure una deduzione in tal senso della
parte interessata,aveva affermato che la parte stessa aveva resistito per oltre dieci anni ad atti di sequestro e respinto ogni richiesta di restituzione del bene, accertandone l’usucapione in favore di Massimiliano Grifoni;
8) omessa, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio,per avere la Corte
d’Appello ritenuto che Massimiliano Grifoni avesse respinto ogni richiesta di restituzione del quadro e resistito
anche ad atti di sequestro, omettendo di indicare gli atti
ed i fatti a giustificazione di tale affermazione.
Il primo motivo di ricorso, corredato da idoneo quesito
di diritto ex art. 366 bis c.p.c., è fondato stante il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei
confronti di Isabella e Francesca Grifoni con la conseguenza che doveva rimanere immutata la statuizione sulle spese processuali nella parte relativa alla compensa-

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senza alcuna indagine sull’animus possidendi ed al mo-

zione delle spese medesime fra Piergiorgio Grifoni( attuale ricorrente) e le figlie, Grifoni Isabella e Grifoni
Francesca.

da Grifoni Massimiliano, nei confronti del padre, ma non
nei confronti delle sorelle, Grifoni Isabella e Grifoni
Francesca, mentre l’appello incidentale, proposto da Grifoni Piergiorgio nei confronti del figlio Massimiliano ed
anche delle figlie( in relazione alla subita condotta ex
art. 89 2° co. c.p.c.) è stato dichiarato inammissibile nei
confronti delle stesse per tardività essendo stata esclusa
l’applicabilità dell’art. 334 c.p.c. e la statuizione non è
stata impugnata nella presente sede’ &01 altrettanto inammissibile perché tardivo risultava l’appello incidentale
delle figlie contro il padre, volto a conseguire la condanna di questi alle spese di primo grado.
Privo di fondamento è il secondo motivo non potendosi
ravvisare un interesse concreto ed attuale alla partecipazione al giudizio di Isabella e Francesca Grifoni essendo
pacifico che le stesse hanno sempre escluso di avere
alcuna pretesa di proprietà del quadro oggetto di causa
e, come evidenziato dal Giudice di appello, ” la pronuncia che le riguarda ( condanna dell’attore ex art. 89
,co, 2 c.p.c.) attiene a materia estranea &’ oggetto del
contendere”; in ogni caso,i1 ricorrente non deduce

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Va rilevato che l’appello principale era stato proposto

l’insufficienza probatoria con riferimento all’altra testimonianza resa da Maria Rita Grifoni,ayendo la stessa deposto in senso favorevole all’appellante, come risultan-

quadro era stato “donato dal padre Grifoni Piergiorgio
al figlio Massimiliano che l’aveva da sempre conservato
e custodito come proprio); né la Corte di merito esclude
l’autonoma rilevanza di tale deposizione (V. sent. fol.
6) sicché, quand’anche voglia escludersi la valenza delle
testimonianze di Isabella e Francesca Grifoni, ta statuizione della decisione impugnata andrebbe confermata /
residuando l’efficacia probatoria di altra testimonianza.
Vero è che la testimonianza di Maria Rita Grifoni è investita dal terzo motivo di ricorso, ma la censura riguarda
il “merito” della deposizione e della altre risultanze probatorie, peraltro non trascritte in spregio del principio
di autosufficienza del ricorso.
Va aggiunto che il motivo va disatteso anche perché difetta di un valido “momento di sintesi”, formulato genericamente e non rapportato alle ragioni della decisione .
Il quarto ed l quinto motivo, attinenti al “modico valore “della donazione”,sotto il profilo, rispettivamente, del
difetto motivazionale e della violazione di legge, sono
ininfluenti ai fini della decisione, avendo il Giudice distrettuale respinto la domanda dell’attore ed accolto in-

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te dalla sentenza di appello (assumendo cioè che il

vece, la domanda di accertamento della proprietà in capo
al convenuto per intervenuta usucapione. La donazione,
quindi, se pure nulla per difetto di forma, costituisce

za della usucapione, una volta divenuto maggiorenne il
donatario.
Prive di fondamento sono la sesta e la settima censura;
è pur vero che il giudice di Appello ha affermato che
Grifoni Massimiliano aveva “detenuto” il quadro dal raggiungimento della maggiore età per oltre dieci anni, ma
il riferimento improprio alla detenzione non vale ad escludere che il donatario sia possessore e che il possesso sussista anche se la donazione sia nulla per difetto di
forma o annullabile per la minore età del donatario, una
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volta accertato in fatto che vi sia stata la i traditio yi del
bene donato e che ‘i l donatario ne ha avuto la piena disponibilità.
E’ pure infondato 41′ ggf_Mo motivo; dalla esposizione
degli accadimenti fattuali esposti dallo stesso attore,
nel giudizio di primo grado, emergeva che il quadro, dalla donazione in poi e fino all’atto di citazione del giugno 2003 non era stato più restituito in quanto nella esclusiva disponibilità di Massimiliano Grifoni né occorreva la prova sulla protrazione del possesso del bene.
Tanto comporta l’infondatezza anche dell’ultimo motivo

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pur sempre l’unico presupposto di fatto per la decorren-

proposto ex art. 360 n. 5 c.p.c.
In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso
mentre vanno rigettati gli altri motivi. La sentenza impu-

capo che ha riformato la pronuncia sulle spese processuali di primo grado, relativamente ad Isabella e Francesca Grifoni. Il ricorrente, soccombente nei confronti di
Massimiliano Grifoni, va condannato a rimborsare allo
stesso le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,mentre Isabella e Francesca
Grifoni vanno condannate, in solido, alla refusione delle
spese medesime liquidate come in dispositivo, in favore
del ricorrente, in quanto soccombenti nei confronti di
quest’ultimo, in relazione al motivo accolto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati
gli altri motivi; cassa senza rinvio la sentenza impugnata
limitatamente al capo di riforma della pronuncia sulle
spese di primo grado, relativamente ad Isabella e Francesca Grifone; condanna il ricorrente a rimborsare a Massimiliano Grifoni le spese del giudizio di Cassazione
liquidate in e 4.200,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre
accessori di legge; condanna Isabella e Francessca Grifoni, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in E 700,00 di cui E 200,00

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gnata va, quindi, cassata senza rinvio limitatamente al

per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 19.5.2015

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