Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15330 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6222/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI,

11, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VALENZA, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLA MALFATTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4632/39/2015 della COMM.ISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, depositata il

03/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Lazio (sez. Latina), che il 3 settembre 2015 ha riconosciuto a favore della Dott. S.P., medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata dopo l’11 luglio 2006 per gli anni fino al 2008. La contribuente si difende con rituale controricorso.

L’Agenzia delle Entrate erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere correlata col SSN ed essere espletata col solo ausilio di ambulatorio normalmente attrezzato e con modestissimi esborsi per le prestazioni di una dipendente.

La decisione del giudice regionale è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello del ricorso per cassazione e delle autosufficienti difese della contribuente emerge che nella specie il thema decidendum riguarda l’utilizzo di un ambulatorio normalmente attrezzato e i modestissimi esborsi per prestazioni part-time di lavoro dipendente generico, il tutto limitato a poche migliaia di euro all’anno. Il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività della contribuente, non risultando peraltro altre censure in punto di fatto neppure ai sensi del riformulato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), con ordinanza di rigetto e compensazione di spese in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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