Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15330 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. II, 12/07/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.C., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Antonio

Mancini n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Clemente Frascari,

rappresentata e difesa dall’Avvocato IOSSA Francesco Paolo per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT s.p.a. (già GERIT s.p.a.), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6712 del

2009, depositata in data 23 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che L.C. ha proposto, dinnanzi al Tribunale di Roma, opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., avverso il preavviso di fermo veicoli emesso e notificato da Equitalia Gerit s.p.a. in relazione a 12 cartelle di pagamento emesse negli anni dal 2001 al 2005, tutte emesse per sanzioni amministrative e oneri accessori, per complessivi Euro 2.961,94;

che l’adito Tribunale, con sentenza n. 6712 del 2009, depositata il 23 marzo 2009, ha rigettato l’opposizione;

che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso L. C. sulla base di quattro motivi;

che l’intimata società non ha svolto attività difensiva;

che, con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 615 cod. proc. civ. e al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, dolendosi dell’affermazione del Tribunale secondo cui la mera notifica del preavviso di fermo sarebbe insuscettibile di ledere direttamente e immediatamente posizioni soggettive attuali e concrete della parte;

che, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 62 del 1973, art. 26, come modificato e integrato con il D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, in relazione agli artt. 139 e 149 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto e dichiarato la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte al preavviso di fermo, eseguite a mani del portiere senza l’adempimento degli oneri previsti dalle citate disposizioni;

che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, per non avere il Tribunale considerato l’eccezione secondo cui non potevano assumere l’efficacia di documenti le fotocopie di talune schermate video di computer prodotte dalla controparte;

che, con il quarto motivo, L.C. denuncia che il Tribunale erroneamente avrebbe affermato la irrilevanza, ai fini della proposta opposizione, del fatto che due cartelle erano state annullate, e che del pari erroneamente non avrebbe esaminato l’eccezione di nullità o annullabilità del preavviso di fermo;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso appare inammissibile.

I motivi di ricorso non si concludono con la formulazione del quesito di diritto, richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile nel caso di specie, essendo stata impugnata una sentenza depositata prima del 4 luglio 2009, e cioè prima della intervenuta abrogazione della citata disposizione.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, invero, nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, la ricorrente si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni svolte nel ricorso e nulla ha rilevato in ordine alla proposta di decisione contenuta nella relazione, ritualmente notificatale unitamente all’avviso di udienza;

che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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