Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1533 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.20/01/2017),  n. 1533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 24451/11 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Locanda Barbarigo S.n.c. di A.C. e C., in persona della

sua legale rappresentante pro tempore, nonchè A.C. e

L.C.V., tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza

Adriana n. 5, presso lo Studio dell’Avv. Roberto Masiani, che anche

disgiuntamente con l’Avv. Riccardo Vianello, li rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 23/26/11 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata il 9 maggio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la ricorrente;

udito l’Avv. Roberto Masiani, per i controricorrenti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Augustinis Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Non essendo necessaria alcuna attività nomofilattica, il collegio autorizza la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 23/26/11 depositata il 9 maggio 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, pronunciando sull’appello proposto da Locanda Barbarigo S.n.c. di A.C. e C. e i suoi due soci A.C. e L.C.V., annullava la decisione n. 111/05/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che aveva respinto il ricorso dagli stessi promosso avverso l’avviso di accertamento n. 847020300643/2006, con il quale veniva tra l’altro rideterminato il reddito sociale “da imputare ai soci”, rimettendo al giudice di prime cure per l’integrazione del contraddittorio necessario affermando che “nella fattispecie ricorrevano i presupposti del litisconsorzio fra la Locanda Barbarigo S.n.c. ed i soci della stessa”.

3. L’ufficio proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo mentre i contribuenti resistevano con controricorso – censurando fondatamente la CTR che in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59 aveva rimesso al primo giudice nonostante il contraddittorio tra la Società contribuente e i suoi soci fosse ab origine integro.

4. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per la definizione della controversia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi a quanto sopra e regolando le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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