Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15329 del 25/06/2010

Cassazione civile sez. un., 25/06/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 25/06/2010), n.15329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

Provincia di Benevento, elettivamente domiciliata in Roma, via degli

Avignonesi 5, presso lo studio dell’avv. Soprano Enrico, che la

rappresenta e difende per mandato in atti;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Fonteiana

65, presso lo studio Sabia, rappresentata e difesa per mandato in

atti dagli avv. Sorvino Stefano e Domenico Sabia;

– resistente con atto di costituzione –

D.D.I.;

– intimata –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/6/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Uditi gli avv. Polito, Sorvino e Sabia;

Letta la requisitoria del PG, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per la

dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che secondo quanto affermato nel ricorso, la Provincia di Benevento ha emesso avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente da preporre al Settore Relazioni Istituzionali, Presidenza e Affari Generali;

che la Commissione incaricata di procedere alla selezione per soli titoli degli aspiranti, ne ha escluso cinque, segnalando particolarmente fra gli altri le candidate D.D.I. e P.C.;

che con decreto n. 24 del 30/4/2008, il Presidente della Provincia ha prescelto la Di Donato perchè maggiormente in grado di espletare le attività che con più frequenza ed intensità venivano richieste al settore in questione;

che la P. ha proposto ricorso al TAR della Campania, che dopo aver ritenuto la sussistenza della propria giurisdizione, ha riconosciuto nel merito che l’operato dell’Amministrazione risultava “inficiato da più vizi in termini d’illogicità”; che prendendo atto di tale sentenza, peraltro impugnata dalla Provincia di Benevento per motivi di cui non risulta il contenuto, la Commissione esaminatrice ha proceduto ad un’ulteriore valutazione, all’esito della quale il Presidente della Provincia ha riconfermato la nomina della D. D. a Dirigente del Settore Relazioni Istituzionali, Presidenza e Affari Generali;

che la P. si è rivolta nuovamente al TAR e la Provincia di Benevento ha presentato istanza ex art. 41 c.p.c. chiedendo alla Suprema Corte di voler dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario perchè il posto in questione era stato coperto sulla base una procedura meramente comparativa dei curricula e delle esperienze professionali che non esibiva nessuno dei caratteri propri della concorsualità;

che la P. ha depositato atto di costituzione e note di udienza notificate il 4/6/2010, mentre la D.D. non ha svolto attività difensiva; che così riassunte le posizioni delle parti e premesso, altresì, che manca in atti la prova dell’eventuale formazione di un giudicato sulla giurisdizione nel precedente processo iniziato dalla P., osserva il Collegio che secondo quanto già stabilito da queste Sezioni Unite con ordinanza n. 529/2010, le controversie in tema di procedure per l’assunzione alle dipendenze della Pubblica Amministrazione appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo anche nel caso in cui si tratti di rapporti a tempo determinato ed il bando di concorso si limiti a prevedere una semplice selezione per soli titoli senza svolgimento di alcuna prova di esame;

che tale modalità della selezione, infatti, non comporta di per se l’estraneità della stessa dall’ambito concettuale e giuridico del concorso neppure nell’ipotesi in cui (diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie), l’Amministrazione non vanti nessun potere discrezionale nella valutazione dei titoli e della posizione degli aspiranti (v., in senso sostanzialmente conforme, C. Cass. 2009/5453, che ha riconosciuto carattere concorsuale anche ad una procedura in cui l’Amministrazione si era riservata di assumere sulla base di un mero sorteggio fra i candidati);

che in applicazione di tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia promossa dalla P. davanti al TAR della Campania;

che in considerazione della irritualità degli atti difensivi della P. e di tutte le altre particolarità del caso concreto, stimasi equo compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE pronunciano sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa per intero fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010

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