Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15329 del 20/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 20/01/2017, dep.20/06/2017),  n. 15329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13454/2016 proposto da:

M.G., interviene in qualità di opponente ai fallimenti sia

personalmente che nell’interesse della ditta M.G. quale

legale rappresentante, nonchè di CASANOVA COSTRUZIONI SNC di

M.G. & C. e della CASANOVA SNC di M.G. & C.,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso

lo studio dell’avvocato ANTONELLA FAIETA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO DI BLASIO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI M.G., nonchè in proprio e quale

unico socio della Snc CASANOVA COSTRUZIONI DI M.G. &

C., per la curatela del fallimento di M.G., in proprio e

quale unico socio della Snc CASANOVA DI M.G. & C.,

nonchè per la curatela del fallimento di M.G., quale

titolare dell’omonima impresa individuale, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA F. PAOLUCCI

DE CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI,

rappresentate e difese dall’avvocato MASSIMO BASILAVECCHIA, giusta

procura in calce al controricorso;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5925/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 24/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Doti. CARLO DE

CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il sig. M.G., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Casanova Costruzioni s.n.c. di M.G. & C. e della Casanova s.n.c. di M.G. & C., ricorre per la revocazione della sentenza della Sezione Prima civile di questa Corte 24 marzo 2016, n. 5925, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto, nella predetta triplice veste, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello dell’Aquila aveva confermato il rigetto delle opposizioni riunite alle dichiarazioni di fallimento del medesimo sig. M. in proprio e delle predette società. Il ricorso per cassazione, infatti, era stato giudicato tardivo, essendo stato inoltrato per la notifica il 13 agosto 2010, oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, eseguita il 16 giugno precedente;

le parti intimate non si sono difese;

il ricorrente ha anche presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

il ricorrente denuncia un duplice errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4: a) omessa rilevazione della dedotta contumacia della curatela in grado di appello – per vizio dell’autorizzazione del curatore a stare in giudizio, rilasciata da un giudice al di fuori delle proprie attribuzioni – con conseguente inesistenza della notifica della sentenza di appello richiesta dall’avvocato nominato dal curatore; b) erronea condanna del ricorrente alle spese processuali in favore dei controricorrenti nonostante la contumacia degli stessi in grado di appello e la tardività del deposito del controricorso denunciata con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;

entrambe le denunce sono inammissibili;

la prima, invero, non configura un errore di fatto, bensì di diritto o comunque di giudizio (peraltro insussistente); la seconda, invece, è generica, dato che non viene precisato, nel ricorso per revocazione, quali fossero le ragioni dell’asserita tardività del deposito del controricorso (non essendo sufficiente il mero rinvio al contenuto della memoria presentata nel giudizio a quo), nè – posto che erano stati presentati due controricorsi – a quale di essi ci si riferisca o se ci si riferisca a entrambi;

va conseguentemente dichiarata l’inammissibilità del ricorso; in mancanza di attività difensiva della parti intimate non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA