Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15329 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. II, 12/07/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberto da

Giussano n. 61/A, presso lo studio dell’Avvocato Pasqualino Reale,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ENZO CLEMENTE per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato

CONTINO Emanuele per procura speciale a margine del controricorso,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, presso

lo studio dell’Avvocato Maurizio Canfora;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n.

730 del 2009, depositata in data 18 maggio 2009;

Udita. la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che A.A. ha impugnato la delibera del Condominio di (OMISSIS) in data 28 marzo 2003, assumendo di non avere ricevuto la convocazione per l’assemblea;

che il Condominio si è costituito e ha dedotto che l’attore era stato avvertito telefonicamente pochi giorni prima della data dell’assemblea dall’amministratore;

che il Tribunale di Torino, dato atto dell’avvenuta revoca della delibera impugnata, intervenuta con deliberazione del 26 giugno 2003, ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato il Condominio al pagamento delle spese;

che il Condominio ha proposto gravame e, nella resistenza dell’ A., la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 730 del 2009, depositata il 18 maggio 2009, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha compensato le spese del giudizio di primo grado e quelle del giudizio di appello;

che per la cassazione di questa sentenza A.A. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, l’intimato condominio;

che, con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto riguardanti la soccombenza virtuale (artt. 1137 e 2377 c.c.; art. 91 c.p.c.), la diligenza e buona fede (artt. 1175 e 1176 c.c.), l’onere della prova (artt. 1218 e 2697 c.c.), la disponibilità e valutazione delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.) ed i termini processuali preclusivi (artt. 183 e 184 c.p.c.). Omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso appare inammissibile.

Il motivo, nella parte in cui viene dedotta violazione di norme di diritto, non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile nel caso di specie, essendo stata impugnata una sentenza depositata prima del 4 luglio 2009, e cioè prima della intervenuta abrogazione della citata disposizione.

Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui denuncia vizio di motivazione, trovando applicazione il principio per cui in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Nella specie, difettano sia la chiara indicazione del fatto controverso, sia il momento di sintesi che deve accompagnare il motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, non apparendo le osservazioni svolte dal ricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, idonee ad indurre a diverse conclusioni;

che questa Corte regolatrice, infatti – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;

che ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., n. 20603 del 2007);

che, al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata;

che non si può dubitare che, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass. n. 27680 del 2009);

che nella specie i motivi di ricorso, formulati ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sono totalmente privi di tale momento di sintesi, iniziale o finale, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione dei motivi;

che, d’altra parte, non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass. n. 22578 del 2009; Cass. n. 7119 del 2010);

che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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