Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15328 del 20/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 20/01/2017, dep.20/06/2017),  n. 15328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4809/2016 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CERVESATO

21, presso lo studio dell’avvocato LIDIA PERRI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE ROCCELLA giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.N.M.;

– intimata –

avverso il decreto n. 251/2015 V.G. della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositato il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio no

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE

CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Palermo, nel giudizio di revisione delle condizioni economiche del divorzio tra il sig. F.G. e la sig.ra D.N.M., in accoglimento del gravame di quest’ultima ha riformato la decisione del Tribunale, che aveva revocato l’assegno di Euro 250,00 mensili posto con la sentenza di divorzio a carico dell’ex marito per il mantenimento della ex moglie;

la Corte ha ritenuto, in particolare, che la relazione di convivenza instaurata da quest’ultima con un altro uomo, addotta dall’ex marito a sostegno della domanda, era già sussistente alla data del divorzio, anzi era stata espressamente dedotta nel relativo giudizio, onde non poteva essere posta a fondamento della revisione del giudicato rebus sic stantibus sulle condizioni economiche dello scioglimento del matrimonio;

il sig. F. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo di censura, cui l’intimata non ha resistito.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia “violazione della L. n. 898 del 1970”, è manifestamente infondato nella parte in cui si lamenta la violazione del principio di intangibilità del giudicato rebus sic stantibus, viceversa correttamente applicato dalla Corte d’appello in base alle considerazioni dalla stessa svolte e sopra sintetizzate, e inammissibile nella parte in cui muove al decreto impugnato censure di puro merito;

il ricorso va pertanto respinto;

in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA