Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15328 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36933-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore” elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO TOCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2705/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata l’08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la decisione della CTR del Lazio con cui è stata annullata la cartella di pagamento emessa a seguito di definitività per mancata impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa ad ordinanza del tribunale di scioglimento della comunione ed attribuzione delle quote ai coeredi.

L’Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. n. 131 del 1986, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo non corretto il ragionamento seguito dal giudice di appello il quale aveva fondato l’annullamento del provvedimento impugnato sul fatto che l’avviso di liquidazione non era stato notificato a tutti i coobbligati con la conseguenza dell’assenza della configurabilità della solidarietà passiva.

Si è costituito con controricorso C.G.M. istando per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere o per sopravvenuta carenza di interesse in capo all’Agenzia delle Entrate.

Si osserva al riguardo che una dei coobbligati in solido C.F. aveva provveduto con pagamenti eseguiti in data (OMISSIS) ad estinguere il carico tributario oggetto dell’odierna vertenza come risulta dall’estratto conto esattoriale rilasciato dall’Agenzia delle entrate-riscossione.

Per priorità logico giuridica è necessario esaminare l’eccezione sollevata dal controricorrente in merito all’intervenuto pagamento ad opera di uno dei coobbligato del carico tributario.

E’ pacifico che l’odierna cartella trae origine dall’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte dei contribuenti obbligati in solido.

La cartella di pagamento è riferita alla medesima partita di ruolo n. (OMISSIS) recante l’intimazione di pagamento di un importo pari ad Euro 59.695,43 e contenente quale oggetto “omessa imposta di registro su ord (OMISSIS) C.F. e C.G.M./ U.L..

Ciò posto è documentato agli atti che la coobbligata C.F., cui era stata notificata cartella di pagamento (OMISSIS) fondata sulla medesima partita di ruolo su richiamata e sul medesimo avviso di liquidazione, ha provveduto ad estinguere il carico tributario residuo (doc 9) e dall’estratto conto esattoriale rilasciato dall’Agenzia delle entrate (doc 10) che ha nelle more provveduto allo sgravio degli importi connessi alla già richiamata partita di ruolo (doc 11) nei riguardi di altro coobbligato U..

In questo quadro il pagamento dell’imposta così come rideterminata da parte di un coobbligato solidale, a seguito del quale l’Ufficio ha emesso il successivo sgravio totale comporta la cessazione della materia del contendere tra le parti per l’intervenuta estinzione del debito tributario.

Va disposta la compensazione delle spese sia della fase di merito che di legittimità essendo il pagamento intervenuto nelle more del giudizio.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e conseguente estinzione del giudizio; compensa le spese del merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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