Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15326 del 25/06/2010
Cassazione civile sez. un., 25/06/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 25/06/2010), n.15326
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Primo Presidente f.f. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Azienda Agricola Eredi Palmieri Giancarlo, elettivamente domiciliata
in Roma, via Varrone 9, presso lo studio dell’avv. Vannicelli
Francesco, che la rappresenta e difende per mandato in atti
unitamente all’avv. Gian Carla Moscattini;
– ricorrente –
contro
Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 1231/2007, depositata il
6/11/2007 dalla Corte di appello di Bologna;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/6/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per la dichiarazione di
estinzione del processo per rinuncia.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che secondo quanto affermato dalla sentenza impugnata, l’azienda agricola Eredi Palmieri Giancarlo ha convenuto in giudizio l’AIMA (oggi AGEA) davanti al Tribunale di Bologna per sentir affermare l’illegittimità dei provvedimenti di attribuzione delle cd. quote latte sui quantitativi di latte venduti nelle campagne agrarie 1995/99; che il giudice adito ha riconosciuto la illegittimità dei superprelievi, perchè per le annate in questione non era stata regolarmente assegnata all’attrice alcuna quota di produzione e commercializzazione del latte;
che su gravame dell’AGEA, la Corte di appello di Bologna ha però riformato la decisione di primo grado, declinando la giurisdizione perchè la causa rientrava nel novero di quelle devolute al giudice amministrativo;
che l’Azienda Agricola Eredi di Palmieri Giancarlo ha proposto ricorso per cassazione, lamentando con l’unico motivo l'”erroneità della sentenza per la chiara sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda” da essa proposta; che l’AGEA ha resistito con controricorso, con il quale ha ribadito che la controparte avrebbe dovuto rivolgersi al giudice amministrativo secondo quanto già stabilito da numerose pronunce di queste Sezioni Unite;
che successivamente l’Azienda Agricola Eredi Palmieri Giancarlo ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dal difensore a ciò abilitato sulla base dei poteri conferitigli con la procura; che va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio; che tenuto conto di quanto sopra nonchè di tutte le altre particolarità della fattispecie concreta, stimasi equo compensare per intero le spese del presente giudizio fra le parti.
PQM
LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara l’estinzione del processo per rinuncia, compensa per intero le spese del presente giudizio fra le parti.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010