Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15326 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 15326 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA
sul ricorso 25069-2009 proposto da:
IMMOBILIARE

ADRIATICA

SNC

IN

LIQUIDAZIONE

01507800694, IN PERSONA DEL SUO LIQUIDATORE,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23,
presso lo studio dell’avvocato LUCIO VALERIO
MOSCARINI, rappresentata e difesa dagli avvocati
2015

SALVATORE DE SIMONE, BRUNO TAVERNITI;
– ricorrente –

1210
contro

DI PALMA GIOVINA DPLGVN42P52L253D, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1,

Data pubblicazione: 21/07/2015

presso lo studio dell’avvocato MAURO MARCHIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato AMERIGO LANZA;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 52/2009 della CORTE D’APPELLO
diAt’AQUILA, depositata il 29/01/2009;

udienza del 23/04/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato Taverniti Bruno difensore della
ricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso per tardività,
subordine, il rigetto del ricorso.

in

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 5.4.2001 Di Palma
Giovina conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di

vanni & C. esponendo: aveva acquistato dalla convenuta, con atto pubblico 21.4.1992 per Notar Marincola,
due appartamenti e due garage ubicati in Vasto Marina
nel complesso residenziale denominato “Complesso Onda
Blu”; il locale garage indicato in detto atto notarile, al n.
4, era stato venduto dalla immobiliare Adriatica s.n.c.
alla s.r.l. I.C.EL. che, a sua volta, lo aveva rivenduto a
tale Dessori Marcello.
Chiedeva, pertanto, la condanna della società convenuta
alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno
ed, in via subordinata, la consegna di altro locale garage
di pari estensione, situato nel medesimo complesso residenziale, oltre al risarcimento dei danni.
Con sentenza 10.7.2002 il Tribunale adito, dichiarata la
contumacia della Immobiliare Adriatica s.n.c., riteneva
inefficace la vendita del locale garage in questione, condannando la convenuta alla restituzione del relativo
prezzo, pari ad E 16.470,00, oltre al pagamento di E
6.760,00 per il deprezzamento dell’appartamento cui era
annesso il garage alienato a terzi e di C 3.240,00 per
il mancato godimento delle stesso.

1

Vasto, la Immobiliare Adriatica s.n.c. di Cialone Gio-

Avverso tale decisione la società Immobiliare Adriatica
s.n.c. proponeva appello cui resisteva Di Palma Giovina.
Con sentenza depositata il 29.1.2009 la Corte di Appello

nunciava la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, rilevando che tale atto,
destinato a Cialone Giovanni, quale amministratore unico della società era stato consegnato a mani di Penta
Lorianna, qualificatasi incaricata della ricezione, persona del tutto diversa da quella indicata dall’appellante,
?Vetta Marianna in relazione alla quale aveva sostenuto
la “diversa qualità di dipendente di altra società”; dichiarava, inoltre, inammissibile perché nuova la domanda con cui l’appellante chiedeva darsi atto della propria
offerta di vendita del locale garage e rigettava la richiesta di riduzione del risarcimento del danno sulla base di quanto accertato mediante C.T.U.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, affidato ad un unico motivo, la Immobiliare Adriatica s.n.c
in liquidazione, in persona del liquidatore j eLe

jP

Resiste con controricorso Di Palma Giovina, eccependo
la tardività del ricorso.
Motivi della decisione
La società ricorrente deduce:
violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e

dell’Aquila rigettava il motivo di appello con cui si de-

dell’art. 2697 c.c. in ordine alla notificazione a persone
giuridiche ed alla prova dell’intervenuta notificazione
a dipendente della società ricorrente; omessa, insuffi-

sivo, posto che l’atto introduttivo del giudizio di primo
grado, come risultante dalla relata di notifica, era stato
notificato alla società Immobiliare Adriatica s.n.c.. in
persona dell’amministratore unico Cialone Giovanni, con
sede in Vasto, località Buonanotte, Hotel Excelsior, mediante copia a mani dell’incaricata Petta Marianna, dipendente della diversa società Turismo Futura s.r.l. che
gestiva Hotel Excelsior.
La controricorrente eccepisce la tardività del ricorso in
quanto la sentenza di appello era stata notificata alla società Immobiliare Adriatica, a mani proprie dell’avv.
Salvatore De Simone, il 9 aprile 2009 mentre il ricorso
era stato notificato il 12 novembre 2009.
Oppone la società ricorrente che, in grado di appello,
nella procura alle liti / aveva eletto domicilio presso lo
studio dell’avv. Giampiero Galli in L’Aquila, via xx settembre 19 e che, ai fini del decorso del termine breve di
impugnazione, la sentenza avrebbe dovuto essere notificata presso tale domicilio, restando irrilevante la notifica in qualunque altro luogo.
Osserva sul punto il Collegio, che la regola stabilita

3

ciente e contraddittoria motivazione circa un punto deci-

dall’art. 138, primo comma, c.p.c.,secondo cui l’ufficiale
giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovun-

fensore di una delle parti in causa, in quanto, a norma
dell’art. 170, primo comma c.p.c., il difensore, dopo la
costituzione in giudizio della parte costituita a mezzo
di procuratore, è l’unico destinatario di tutte le notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento.
Pertanto,a1 fine della decorrenza del termine per
l’impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché
in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il
medesimo, eletto domicilio (Cass. n. 1440/1990; n.
7613/1999). Non vale, quindi, a superare tale principio
la circostanza che la sentenza di appello si stata notificata in Vasto, risultando, comunque, che la notifica è
avvenuta mediante consegna “a mani proprie dell’avv.
Salvatore De Simone”; d’altronde, la notifica a mani
proprie del difensore costituito in giudizio soddisfa
l’esigenza di

assicurare che la sentenza sia portata a

conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione(Cass. n. 11257/2004).
Alla stregua di quanto rilevato il ricorso va dichiarato

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que lo trovi, è applicabile anche nei confronti del di-

inammissibile in quanto notificato dopo il decorso

del

termine di gg.60, ai sensi dell’art. 325, comma 2 c.p.c.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali che si
liquidano in C 3.200,00 di cui E 200,00 per esborsi oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 23.4.2015

delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

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