Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15326 del 20/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 20/01/2017, dep.20/06/2017), n. 15326
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28680/2015 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del suo legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RADICOFANI 140, presso lo
studio dell’avvocato ORNELLA LOVELLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ENRICO SANTILLI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 21, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO ANTONELLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato LUCA PIZZOLI giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6232/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
2/10/2015, depositata il 10/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo della (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, pronunciata dal Tribunale di Rieti su ricorso della Hydro Building System s.p.a. depositato il 4 settembre 2013;
la Corte ha osservato, in particolare, che nell’esercizio 2009 la società aveva conseguito ricavi per un ammontare superiore al limite dei 200.000 euro stabilito dalla L. Fall., art. 1, lett. b), per l’assoggettabilità a fallimento;
la società fallita ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui ha resistito con controricorso la curatela fallimentare.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
la tesi della ricorrente, secondo cui dall’ammontare dei ricavi andrebbero dedotti i costi per servizi e inoltre i tre esercizi di cui alla L. Fall., art. 1 cit., corrisponderebbero ai tre anni antecedenti al deposito dell’istanza di fallimento, calcolati a ritroso dalla data di tale deposito, è infondata;
è invero priva di qualsiasi base normativa la detrazione dei costi per servizi dai ricavi – non a caso qualificati “lordi” dal richiamato L. Fall., art. 1; inoltre questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che gli ultimi tre esercizi menzionati dalla medesima norma sono gli esercizi in cui la gestione economica della società è scansionata, e non gli anni solari (cfr. da ult., per tutte, Cass. 501/2016);
il ricorso va pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017