Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15326 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 20/01/2017, dep.20/06/2017),  n. 15326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28680/2015 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del suo legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RADICOFANI 140, presso lo

studio dell’avvocato ORNELLA LOVELLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ENRICO SANTILLI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 21, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO ANTONELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCA PIZZOLI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6232/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

2/10/2015, depositata il 10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo della (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, pronunciata dal Tribunale di Rieti su ricorso della Hydro Building System s.p.a. depositato il 4 settembre 2013;

la Corte ha osservato, in particolare, che nell’esercizio 2009 la società aveva conseguito ricavi per un ammontare superiore al limite dei 200.000 euro stabilito dalla L. Fall., art. 1, lett. b), per l’assoggettabilità a fallimento;

la società fallita ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui ha resistito con controricorso la curatela fallimentare.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

la tesi della ricorrente, secondo cui dall’ammontare dei ricavi andrebbero dedotti i costi per servizi e inoltre i tre esercizi di cui alla L. Fall., art. 1 cit., corrisponderebbero ai tre anni antecedenti al deposito dell’istanza di fallimento, calcolati a ritroso dalla data di tale deposito, è infondata;

è invero priva di qualsiasi base normativa la detrazione dei costi per servizi dai ricavi – non a caso qualificati “lordi” dal richiamato L. Fall., art. 1; inoltre questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che gli ultimi tre esercizi menzionati dalla medesima norma sono gli esercizi in cui la gestione economica della società è scansionata, e non gli anni solari (cfr. da ult., per tutte, Cass. 501/2016);

il ricorso va pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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