Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15326 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 17/07/2020), n.15326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20419-2019 proposto da:

H.D., alias H.D., rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO NOVELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2970/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 14 dicembre 2018, la Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’impugnazione proposta da H.D., cittadino del (OMISSIS), avverso la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che i fatti narrati dal ricorrente erano caratterizzati da estrema vaghezza e apparivano implausibili, avendo il primo, per un verso, riferito di non avere trovato testimoni in grado di consentirgli di conseguire un documento di identità (ciò che ne aveva comportato il fermo e, poi, essendosi opposto al pagamento di una multa, l’arresto) e, per altro verso, ammesso di avere contratto matrimonio e di avere registrato la nascita del figlio; b) che, comunque, le vicissitudini legate alla mancanza di un documento di riconoscimento costituivano vicende di vita privata e non integravano i presupposti per il riconoscimento dell’invocata protezione; c) che, del pari, non era dato ravvisare situazioni di conflitto estremo; d) che non erano state allegate nè dimostrate situazioni di vulnerabilità giustificative del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 lamentando che la Corte territoriale non si era attenuta ai criteri normativamente fissati per la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni e aveva omesso di cooperare a livello istruttorio.

Questa Corte ha chiarito, in linea generale, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato argomentatamente conto dei profili di incoerenza interna del racconto del richiedente, esprimendo, in tal modo, una valutazione di merito, evidentemente sottratta, alla luce del tenore delle critiche formulate, al sindacato di questa Corte.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) per avere la Corte territoriale sottovalutato il rischio di trattamento inumano e degradante al quale sarebbe soggetto il ricorrente, in caso di rientro nel suo Paese, senza il possesso dei documenti d’identità per la cui mancanza era stato fermato e arrestato due volte.

Il ricorrente si duole, altresì, che la Corte territoriale non abbia fornito una visione aggiornata della realtà socio-politico-religiosa del (OMISSIS). La critica è inammissibile, in quanto la ritenuta inverosimiglianza del racconto del richiedente esclude in radice la possibilità di un arresto per le ragioni indicate.

Quanto alla articolazione concernente la valutazione della situazione del Paese di provenienza, a prescindere dalla assertività della deduzione, è sufficiente rinviare all’esame del motivo che segue.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere la Corte territoriale omesso di svolgere qualunque concreta ed effettiva istruttoria in ordine alla situazione del (OMISSIS), senza procedere al reperimento di documentazione aggiornata, prodotta, al contrario, dalla difesa.

La doglianza è inammissibile, per l’assorbente ragione che muove dal presupposto dell’esistenza di documentazione concernente la situazione del (OMISSIS), sia pure perchè prodotta dalla difesa, ma non ne indica il contenuto, con la conseguenza che si traduce nella incomprensibile protesta nei confronti della Corte territoriale di non avere acquisito ex officio fonti di conoscenza esistenti agli atti del processo.

La genericità della doglianza neppure consente poi di intendere in che misura il contenuto di tali documenti riuscirebbe a dimostrare l’esistenza di fatti rilevanti trascurati dalla sentenza impugnata.

4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 sottolineando che il richiedente non ha alcun onere di allegare, a sostegno della domanda di protezione umanitaria, motivi diversi da quelli posti a fondamento delle altre richieste.

La doglianza è inammissibile, dal momento che, a tacer della genericità di formulazione, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha evidenziato l’assenza di circostanze indicative di situazioni di vulnerabilità.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue condanna alle spese, dal momento che il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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