Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15325 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 25/07/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 25/07/2016), n.15325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23162-2010 proposto da:

SO.GE.CO. DI P.N. & C. S.A.S. C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. MERCALLI 13, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

CANCRINI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO SAVINO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LUIGI

CALIULO, ANTONINO SGROI e LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso la Sede Legale dell’Istituto rappresentato e

difeso dagli Avvocati FAVATA EMILIA e LORELLA FRASCONA’, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 188/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 29/04/2010 R.G.N. 779/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. D’ANTONIO ENRICA;

udito l’Avvocato LUCA NICOLETTI per delega Avvocato VINCENZO SAVINO;

udito l’Avvocato LUCIA PUGLISI;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento dell’opposizione avverso la cartella esattoriale proposta dalla soc Sogeco di P.N. & C sas nei confronti dell’Inail in relazione alle somme richieste dall’Istituto per l’anno (OMISSIS) ed ha, invece, rigettato la domanda proposta dalla società nei confronti dell’Inps.

La Corte ha rilevato che la società appellante non aveva formulato censure con riferimento agli ulteriori crediti vantati dall’Inail e confermati dal Tribunale con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia sul punto.

Con riferimento ai crediti vantati dall’Inps la Corte ha rilevato l’inammissibilità dell’eccezione di compensazione sollevata dalla società con un proprio controcredito in quanto opposta per la prima volta in appello e necessitante di un’indagine nuova rispetto a quanto accertato in Tribunale.

La Corte ha poi escluso il diritto della società agli sgravi contributivi L. n. 448 del 2001, ex art. 44, L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, atteso che, secondo la Corte, la ratio della legge non risultava rispettata nella fattispecie in cui vi erano state assunzioni seguite nei tre anni successivi dal licenziamento, e ciò a prescindere da successive riassunzioni in quanto l’agevolazione non era collegata all’assunzione ma al mantenimento di un livello occupazionale costante nel tempo.

Ha rilevato, inoltre, con riferimento alle ulteriori censure, che occorreva distinguere tra l’ipotesi della sospensione dell’attività da quella del licenziamento dovendosi escludere il diritto agli sgravi nel caso di licenziamento, mentre in caso di sospensione l’intervento degli ammortizzatori sociali a favore del settore edile scongiurava il pericolo disoccupazione.

La Corte ha poi escluso la fondatezza della censura secondo cui non sussisteva l’obbligo del minimale contributivo D.L. n. 244 del 1995, ex art. 29, convertito in L. n. 341 del 1995, in caso di sospensione dell’attività. Secondo la Corte occorreva distinguere tra l’ipotesi di sospensione dell’attività con obbligo retributivo da quella di sospensione debitamente comunicata all’INPS in via preventiva ed oggettivamente accertabile. A riguardo la Corte ha affermato che nella fattispecie vi era stata sospensione dell’attività in relazione a soli due periodi, che non fu preventiva e che non diede conto del verificarsi di un evento assolutamente imprevedibile che imponesse la sospensione.

Avverso la sentenza ricorre la soc Sogeco di P.N. sas con 5/7 motivi.

Resiste l’Inps. L’Inail è rimasta intimata.

Entrambe le parti costituite hanno depositato note ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devono in primo luogo rilevarsi dei profili di inammissibilità del ricorso stante l’inadeguatezza dell’esposizione dei fatti in difformità da quanto disposto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, nonchè in relazione all’individuazione dei motivi.

Riguardo questi ultimi la ricorrente, richiamato l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ne elenca 7, in modo sintetico (v. a pag. 3), ma, di fatto, individua e motiva con riferimento a 5 motivi (v. pag 6 e seg.) in parte prescindendo del tutto dal precedente elenco.

In ogni caso al punto n. 1, pag 6, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto giustificato il diritto dell’Inail alle spese di lite. La ricorrente omette, tuttavia, di contestare l’affermazione della Corte circa l’assenza di censure da parte dell’appellante sulla decisione del Tribunale di accogliere l’opposizione della società solo con riferimento all’anno (OMISSIS) con la conseguenza che la decisione sul punto della Corte con riferimento alle spese di lite dell’Inail non risulta adeguatamente censurata.

Al punto 2 si duole della mancata ammissione della CTU che a suo dire avrebbe evitato il contenzioso. La ricorrente tuttavia, omette di valutare che la questione esaminata dalla Corte territoriale non riguardava semplicemente la quantificazione del dovuto, ma la corretta interpretazione delle norme relative alle agevolazioni contributive non certo demandabile al CTU. Ai punti 3, 4 e 5 si denuncia la violazione L. n. 448 del 2001, art. 44, comma 1, L. n. 448 del 1998, art. 5, comma 1, L. n. 244 del 1995, art. 29, comma 1. La ricorrente rileva che, avendo ottemperato all’obbligo della preventiva comunicazione agli enti previdenziali delle varie sospensioni di attività per mancanza di carichi di lavoro, non era tenuta al versamento del minimale contributivo.

Deduce, altresì, che aveva diritto alle agevolazioni contributive in quanto il livello occupazionale conseguente alle nuove assunzioni non aveva subito riduzioni nel periodo triennale come si ricavava dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante.

Anche tali censure risultano del tutto infondate non avendo la ricorrente esaminato ed adeguatamente confutato le argomentazioni e la ratio della decisione impugnata. La Corte territoriale ha accertato, infatti, che per il periodo 1999 – 2002 la ricorrente aveva proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato; che aveva successivamente proceduto ai licenziamenti; che solo nel periodo 19/12/2002 – 1/4/2003 ed in quello 18/12/2004 – 11/4/2005 risultavano effettuate all’Inps comunicazioni di “sospensione dell’attività con dipendenti” da data certa con ripresa di attività anch’essa da data certa; che, invece, nel periodo oggetto di contestazione (2000/2003) non risultavano sospensioni dei rapporti di lavoro ma licenziamenti e che, pertanto, non si era verificato l’incremento occupazionale che dava diritto all’agevolazione contributiva L. n. 448 del 2001, ex art. 44, e L. n. 488 del 1998, art. 3.

La Corte d’appello ha, altresì, precisato che, con riferimento al periodo in contestazione, la sospensione dell’attività lavorativa si era verificata solo in alcuni periodi e non era stata comunicata preventivamente all’Inps.

Con riferimento a dette argomentazioni della Corte di merito la Sogeco si limita ad eccepire di aver sempre comunicato le sospensioni ed a negare che il livello occupazionale avesse subito riduzioni senza, peraltro, indicare quali elementi di prova avesse offerto non valutati dal giudice, che invece avrebbero consentito l’accoglimento della sua domanda risultando del tutto irrilevante la dichiarazione dello stesso legale rappresentante della società.

Ne consegue che non sono state esposte ragioni idonee a giustificare la decontribuzione pretesa da parte ricorrente L. n. 448 del 2001, ex art. 44, e L. n. 488 del 1998, art. 3, considerato che per principio reiteratamente affermato da questa Corte, in tema di sgravi contributivi, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (tra le innumerevoli: Cass. n. 20652 del 2012; n. 21898 del 2010; n. 29324 del 2008; n. 16351 del 2007; n. 5137 del 2006; n. 19373 del 2004; n. 1879 del 1997).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a favore di ciascuno dei contro ricorrenti Euro 100,00 per e sborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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