Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15325 del 20/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 20/01/2017, dep.20/06/2017), n. 15325
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25342/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore,
M.P.M.M., elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA BALDO DELGI UBALDI 43, presso lo studio dell’avvocato MARCO
BRUNELLI, che le rappresenta e difende giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del
Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO
BIANCO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
CONDOMINIO (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso unitamente e
disgiuntamente dagli avvocati ANGELA ALBERICI e FABIO LA FORESTA
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3144/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
emessa il 09/07/2015 e depositata il 17/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE
CHIARA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte d’appello di Milano ha respinto il reclamo della (OMISSIS) di M.P. s.a.s. avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società e della socia accomandataria, pronunciata dal Tribunale il 2 marzo 2015;
la società fallita e la socia accomandataria predetta hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui hanno resistito con distinti controricorsi la curatela fallimentare e il creditore istante Condominio (OMISSIS);
quest’ultimo ha anche presentato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
la tesi sostenuta con il primo motivo di ricorso, secondo cui la società non poteva essere dichiarata fallita non avendo la qualità di imprenditore commerciale, è infondata essendo invece detta qualità coessenziale alle società commerciali (da ult. Cass. 28015/2013), come la società in accomandita semplice;
il secondo motivo è inammissibile perchè introduce una questione nuova, quella dell’asserito scioglimento automatico della società per effetto del venir meno della pluralità dei soci;
il terzo motivo, con cui si denuncia il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, è infondato essendo invece la sentenza comprensibilmente motivata;
il quarto motivo, infine, è inammissibile contenendo pure e semplici censure di merito;
il ricorso va in conclusione respinto;
le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017