Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15325 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 20/01/2017, dep.20/06/2017),  n. 15325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25342/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore,

M.P.M.M., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA BALDO DELGI UBALDI 43, presso lo studio dell’avvocato MARCO

BRUNELLI, che le rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO

BIANCO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati ANGELA ALBERICI e FABIO LA FORESTA

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3144/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 09/07/2015 e depositata il 17/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE

CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Milano ha respinto il reclamo della (OMISSIS) di M.P. s.a.s. avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società e della socia accomandataria, pronunciata dal Tribunale il 2 marzo 2015;

la società fallita e la socia accomandataria predetta hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui hanno resistito con distinti controricorsi la curatela fallimentare e il creditore istante Condominio (OMISSIS);

quest’ultimo ha anche presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

la tesi sostenuta con il primo motivo di ricorso, secondo cui la società non poteva essere dichiarata fallita non avendo la qualità di imprenditore commerciale, è infondata essendo invece detta qualità coessenziale alle società commerciali (da ult. Cass. 28015/2013), come la società in accomandita semplice;

il secondo motivo è inammissibile perchè introduce una questione nuova, quella dell’asserito scioglimento automatico della società per effetto del venir meno della pluralità dei soci;

il terzo motivo, con cui si denuncia il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, è infondato essendo invece la sentenza comprensibilmente motivata;

il quarto motivo, infine, è inammissibile contenendo pure e semplici censure di merito;

il ricorso va in conclusione respinto;

le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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