Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15325 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 17/07/2020), n.15325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19744-2019 proposto da:

S.J., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BRIGANTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, Cron. 6305/2019,

depositata il 15/05/2019, Rg.n. 6686/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 15 maggio 2019, il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso proposto da S.J., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che il richiedente aveva riferito di provenire da (OMISSIS), nello (OMISSIS), in (OMISSIS), ossia da un’areanella quale, alla stregua delle informazioni a disposizione, non si rilevano situazioni di conflittualità o violenze indiscriminate e diffuse; b) che non erano sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, dal momento che il richiedente non aveva allegato di essere affiliato politicamente o di avere preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, nè di appartenere ad una minoranza etnica o religiosa o di altro tipo, destinataria di manifestazioni di persecuzione; c) che, pertanto, il timore persecutorio allegato non assumeva i necessari caratteri soggettivo, causale, ambientale e individuale, necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato; d) che, quanto alla protezione sussidiaria, non erano emersi elementi dai quali desumere la sussistenza di una grave e individuale minaccia nei confronti del richiedente, il quale aveva riferito di un solo evento e comunque di episodi privi di idoneità lesiva specifica e, nel complesso, non credibili; e) che, in ogni caso, il richiedente aveva omesso ingiustificatamente di invocare protezione dalle autorità interne, pur presenti in (OMISSIS), con la sola eccezione delle aree settentrionali del paese; f) che, quanto al permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario, non poteva essere valutato favorevolmente come indice di effettiva integrazione il rapporto lavorativo documentato, sia per l’entità della retribuzione, inferiore all’assegno sociale, sia perchè era stato instaurato dopo l’udienza di discussione; g) che l’integrazione sociale implica una valutazione globale di vari elementi, tra i quali la formazione linguistica, l’accesso all’istruzione, la disponibilità di un alloggio; h) che, pertanto, in base ad una valutazione comparata tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella condotta prima della partenza in (OMISSIS) e che sarebbe condotta in caso di rientro, non era possibile esprimere un giudizio di elevata vulnerabilità.

3. Avverso tale decreto nell’interesse del S. è stato proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva. E’ stata depositata memoria ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., nell’interesse del ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità del decreto impugnato per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35-bis, 11, lett. c e 13 nonchè degli artt. 737, 135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6.

Nel ricorso ci si duole dell’assenza di motivazione in merito alle ragioni della ritenuta inverosimiglianza delle affermazioni del richiedente, alla luce delle critiche che erano state rivolte alla decisione della commissione territoriale e dei documenti in atti, e si aggiunge: a) che all’udienza del 20 marzo 2019, il richiedente era comparso, ma non era stata compiuta alcuna specifica indagine in merito alle circostanze rilevanti ai fini della decisione; c) che la fissazione dell’udienza nel caso in cui, come nella specie, manchi la videoregistrazione del colloquio dinanzi alla commissione svolge la funzione di valutare le dichiarazioni del richiedente in tutte i suoi risvolti anche non verbali; d) che, pertanto, in tale ipotesi è necessario disporre l’interrogatorio libero del richiedente – nel caso di specie, tra l’altro, espressamente richiesto destinato a svolgersi dinanzi all’intero collegio, senza possibilità di delega al solo relatore; e) che la necessaria procedimentalizzazione della valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente impone uno scrutinio dei criteri normativamente previsti a tali fini; f) che il Tribunale, enunciati siffatti criteri, si era focalizzato su aspetti secondari, senza procedere ad una compiuta e globale valutazione della narrazione del ricorrente, alla luce delle critiche che erano state articolate con il ricorso; g) che, ancora, non era dato comprendere se il Tribunale avesse o non ritenuto credibile la narrazione del ricorrente; h) che nel decreto impugnato manca un riferimento alle fonti attuali, al momento della decisione, sulla situazione socio-economico-politica della (OMISSIS) e sulla possibilità per una persona nella specifica situazione del richiedente di trovare idonea ed effettiva protezione da parte delle autorità locali; i) che, peraltro, lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che il ricorso ai capi tribù per la risoluzione delle controversie opera soprattutto nelle zone settentrionali della (OMISSIS), laddove il ricorrente proveniva dall'(OMISSIS); l) che neppure era dato rinvenire, con riguardo alla invocata protezione per motivi umanitari, l’indicazione delle ragioni destinate ad esprimere l’effettiva valutazione comparativa richiesta dalla legge; m) che era incongruente la motivazione laddove aveva ritenuto irrilevante il rapporto di lavoro a tempo indeterminato documentato dal ricorrente, sulla base dell’importo della retribuzione, che non era stato documentato; n) che neppure era stata effettuata alcuna verifica sulla sussistenza degli altri indici che, secondo il decreto impugnato, erano destinati a fondare la valutazione di effettiva integrazione del richiedente.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, con riguardo alle circostanze e alle fonti normative indicate nel primo motivo di ricorso.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 10, comma 3, 32, Cost., L. 881 del 1977, art. 11 del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27, 32, 35-bis dell’art. 16 della direttiva europea n. 32 del 2013, degli artt. 2, 3 – anche in relazione all’art. 115 c.p.c. -, D.Lgs. n. 251 del 2007, 5, 6, 7, 14, D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19.

Si sottolinea che il giudice, per formulare un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente, avrebbe dovuto esaminarle nella loro globalità, nel rispetto del dovere di cooperazione istruttoria.

Nel prosieguo si riproducono le considerazioni svolte nel primo motivo, a proposito della necessità di procedere all’audizione del richiedente, in caso di assenza della videoregistrazione, e si richiamano i principi in materia di cooperazione istruttoria, di valutazione della credibilità del ricorrente, di ricorso a fonti aggiornate.

4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 46 della direttiva Europea n. 32 del 2013, sottolineando la necessità di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale.

5. I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione, quando non letterale sovrapposizione.

Muovendo in ordine logico, dai profili di carattere processuale, si rileva quanto segue.

Il ricorrente, dopo avere sottolineato la necessità dell’audizione del ricorrente, si duole del fatto che quest’ultimo sarebbe comparso dinanzi al solo relatore, senza alcuna specifica indagine in merito alle circostanze rilevanti per la decisione.

Ora, preliminarmente, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte, in coerenza con la lettera della legge, è ferma nel ritenere che, nei giudizi dei quali si discute, in caso di indisponibilità della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, salvo che il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. 26 giugno 2019, n. 17076; Cass. 23 maggio 2019, n. 14148; Cass. 17 aprile 2019, n. 10786; Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

Tuttavia, sin da quest’ultima pronuncia si è chiarito che la necessaria instaurazione del contraddittorio serve a consentire al richiedente di far valere le sue ragioni e di sviluppare argomenti anche sulla base delle conclusioni della commissione territoriale, ma non comporta un dovere di disporre nuovamente l’audizione del richiedente.

Cass. 17717 del 2018 ha puntualmente ricordato, al riguardo, il par. 49 della sentenza della Corte di Giustizia del 26 luglio 2017, nella causa C-348/16, in cui si legge che: “la direttiva 2013/32, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo”.

La condivisa specificazione di Cass. 17717 del 2018, secondo cui la videoregistrazione consente di rendere direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni del richiedente, non esprime alcuna contraddittorietà argomentativi.

Invero, la presenza della videoregistrazione offre un’ampia piattaforma conoscitiva che consente la decisione del procedimento senza la partecipazione delle parti, salvo che il Tribunale non ritenga di disporre l’audizione dell’interessato o di chiedere chiarimenti alle parti o di disporre consulenza tecnica o di assumere altri mezzi di prova (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10: e il fatto che la comparizione possa essere giustificata anche dalla avvertita rilevanza di chiarimenti e non necessariamente dall’audizione del richiedente dimostra che il contraddittorio può ben assumere rilievo anche al di fuori di un diretto contributo dichiarativo dell’istante).

Ma la sua mancanza non rende privo di significato il verbale del colloquio svolto davanti alla commissione territoriale, semmai imponendo la possibilità di una interlocuzione con la difesa in grado di sottolineare aporie o lacune istruttorie che rendano necessari approfondimenti nel procedimento.

Per questa ragione, mentre la mancata fissazione dell’udienza di comparizione, in assenza della videoregistrazione, comporta una nullità processuale per il vulnus inferto alle garanzie difensive, persino la mancata audizione dinanzi al Tribunale del richiedente, in assenza di videoregistrazione può assumere rilievo solo in quanto si sia tradotta in un vizio del percorso argomentativo della decisione, nei limiti in cui ciò è consentito nel giudizio di legittimità.

Su quest’ultimo punto si tornerà immediatamente infra, una volta esaminata la seconda questione processuale posta dal ricorrente che lamenta che la comparizione con la partecipazione del ricorrente sarebbe avvenuta dinanzi al solo relatore e non all’intero collegio.

Ora, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, dispone che: “Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell’art. 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 737 c.p.c. e ss., ove non diversamente disposto dal presente articolo”.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione” (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3356 del 2019).

Nel caso di specie, infatti, il giudice delegato all’audizione del richiedente è stato anche il giudice relatore della causa dinanzi al collegio ed è stato anche il giudice estensore del successivo provvedimento di definizione del giudizio.

Ciò posto, l’atto “istruttorio” può essere assunto anche da un giudice singolo, componente del collegio, senza che ciò violi il principio di immutabilità del collegio giudicante, volto ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione.

Tale conclusione scaturisce dalla premessa per la quale il principio di immutabilità del collegio – destinato ad operare anche nei procedimenti in camera di consiglio – trova applicazione soltanto una volta che abbia avuto inizio la fase di discussione, in quanto solo da questo momento è vietata la deliberazione da parte di un collegio composto diversamente da quello che ha assistito alla discussione. D’altra parte, nei procedimenti camerali, mancando una fase istruttoria, non viene nominato un giudice istruttore ma solo un relatore, con la conseguenza che non è vietata la sostituzione di uno o più componenti del collegio prima che abbia inizio la discussione, anche quando quest’ultima si svolga in un’udienza diversa da quelle destinate alla raccolta degli elementi da valutare ai fini della decisione (v., ad es., Cass. 29 luglio 2011, n. 16738).

Ora, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in difetto di esplicite norme contrarie, il principio generale, secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla raccolta di elementi probatori da sottoporre, successivamente, alla piena valutazione dell’organo collegiale, trova applicazione anche nelle ipotesi di procedimento camerale applicato a diritti soggettivi per quelle ragioni di celerità e sommarietà delle indagini proprie di tale particolare tipo di procedimento (Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996, n. 5629).

In definitiva – e la puntualizzazione è necessaria, a fronte della scarsa chiarezza della censura -, sia che il ricorrente abbia investito la mancata audizione del ricorrente (sia pure sub specie di assenza di una “specifica esaustiva indagine”) sia che, sul presupposto dell’audizione, abbia solo censurato il fatto che non sia avvenuta dinanzi al collegio, le critiche processuali sono infondate.

Ciò posto, con orientamento ormai consolidato e anche di recente ribadito da questa Corte (v., ad es., Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819), il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

In particolare, in tema di valutazione delle prove e soprattutto di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass. 30 maggio 2019, n. 14762; v., anche sulla tipologia del vizio, Cass. 25 settembre 2018, n. 22598).

Ma tale non è la situazione sussistente nel caso di specie, dove, con riferimento alle forme di protezione invocata, il Tribunale ha operato una valutazione del narrato del ricorrente, alla luce di fonti di informazione, il cui aggiornamento è solo genericamente contestato dal ricorrente.

In realtà, tenuto conto della portata del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad essere aspecifiche sono le critiche espresse alla valutazione del Tribunale, nella misura in cui reiterano assertivamente fatti e indicano generali criteri valutativi, sottolineando contraddizioni inesistenti.

Invero, la valutazione di non credibilità del ricorrente è doppiata, nella motivazione del decreto impugnato, dalla subordinata considerazione che, anche se i fatti narrati fossero veri, comunque non ricorrerebbero i presupposti per il riconoscimento della protezione.

In altre parole, il nesso logico di subordinazione tra le due rationes decidendi consente di comprendere il significato del percorso argomentativo seguito e di escludere la sussistenza di quei radicali vizi motivazionali sopra ricordati che integrano una violazione di legge.

Ancora, il riferimento alla possibilità di fare ricorso a sistemi alternativi a quelli statali di risoluzione delle controversie è descritto dal decreto impugnato come “soprattutto”, ma non esclusivamente, presente negli Stati del nord della (OMISSIS).

D’altra parte, esclusa la sussistenza di una violazione di legge, deve ribadirsi, con riguardo alla doglianza di mancato esame di documenti, che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Infine, con particolare riguardo alle critiche che investono la protezione per motivi umanitari, si osserva che il ricorrente critica il riferimento della sentenza impugnata all’ammontare della retribuzione, ma trascura del tutto il tema del momento in cui il contratto di lavoro era stato stipulato e, ancora una volta, richiamando astratti e condivisi principi giuridici, quanto al tema dell’integrazione in Italia, non indica quali sarebbero le circostanze fattuali rilevanti trascurate.

Alla stregua delle superiori considerazioni, deve, infine, escludersi per quanto è di competenza di questa Corte – che le garanzie processuali non abbiano garantito al ricorrente una effettiva tutela giurisdizionale.

6. Al rigetto del ricorso non consegue condanna alle spese, dal momento che il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA