Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15325 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32714-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G. C. SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6145/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Considerato che:

L’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di (OMISSIS) che aveva accolto il ricorso proposto dalla società G. C. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2012, con il quale era stato richiesto il pagamento di maggiori imposte Irap, Ires e Iva per un totale di Euro 163.921,86.

I giudici di primo grado, rilevato che l’atto impositivo risultava sottoscritto dal capo-area controllo e che la contribuente contestava i poteri di firma, lo annullava.

L’Ufficio, impugnando la decisione, deduceva in secondo grado che il capo area controllo C.U. era legittimato in forza di ordine di servizio prot. n. (OMISSIS) del 31.12.2015 attestante il conferimento della delega.

La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado.

Osservava, in particolare, che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, gli avvisi di accertamento dovevano essere sottoscritti dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, a pena di nullità, per cui, a fronte di tale eccezione, incombeva sull’ufficio la prova della titolarità, da parte del funzionario sottoscrittore, dei poteri di firma, in virtù di espressa delega del capo ufficio nonchè la prova dell’appartenenza del soggetto delegato all’emissione dell’atto alla carriera direttiva, circostanza quest’ultima non dimostrata.

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l’Agenzia delle entrate con due motivi di ricorso.

L’intimata non si è costituita.

Diritto

Ritenuto che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si rileva, in particolare, che la CTR sarebbe incorsa in un vizio di extrapetizione decidendo sulla delega di firma e sulla sua validità senza che sul punto fosse stata sollevata dalla contribuente alcuna contestazione.

Si osserva pertanto che i giudici di appello avrebbero dovuto prendere atto del deposito della delega ed eventualmente valutarne la legittimità e non ritenere l’avviso nullo per un vizio non sollevato nel ricorso introduttivo.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo la validità dell’avviso sottoscritto da un funzionario non dirigente.

Il primo motivo è infondato.

La CTR ha rilevato la nullità dell’atto di accertamento in quanto sottoscritto da un funzionario che quantunque delegato dal direttore provinciale non era appartenente alla carriera direttiva come previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42. La pronuncia ha investito una questione che era stata dedotta dalla contribuente che, come sì legge nell’originario ricorso debitamente trascritto per gli aspetti che qui rilevano, aveva contestato la qualifica di funzionario in quanto nominato dal direttore senza il superamento del concorso e quindi l’appartenenza del medesimo alla carriera direttiva come previsto dall’art. 42.

Il giudice di appello ha pertanto fornito una adeguata risposta sul punto senza incorrere nel vizio denunciato.

Il secondo motivo è invece fondato.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, nel disciplinare gli aspetti formati e sostanziali del provvedimento amministrativo di accertamento, statuisce che “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. L’ultimo comma della stessa disposizione espressamente prevede poi che “l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del comma 2”. La norma non richiede, tuttavia, che la delega venga esibita al contribuente, ma semplicemente ne esige l’esistenza, trattandosi di atto che ha rilevanza meramente interna che non incide sul merito dell’atto impositivo.

Come recentemente confermato da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 29002/19; n. 11013/2019 e n. 8814/2019), non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, nè della sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire – come nel caso di specie anche attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa.

Va inoltre evidenziato che in tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’Ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, di cui non è richiesta, però, la qualifica dirigenziale in quanto l’espressione “impiegato della carriera direttiva”, contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, non equivale a “dirigente” ma richiede un quid minus, considerato che a seguito delle evoluzioni normative e contrattuali, succedutesi dal 1973 in poi, l'”impiegato della carriera direttiva” oggi corrisponde al “funzionario della terza area” (cfr. Cass. n. 29002/19; n. 22800/2015 e n. 959/2015).

La sentenza va pertanto cassata in accoglimento del secondo motivo e rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la decisione impugnata e rinvia per un nuovo esame alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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