Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15324 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 25/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 25/07/2016), n.15324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6253-2014 proposto da:

T.G.A., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DIFESA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1580/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/09/2013 R.G.N. 11584/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato SAVELLI CLAUDIO per delega Avvocato MARTONE MICHEL;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 1580 del 2013, ha accolto l’impugnazione proposta dal Ministero della difesa nei confronti di Tartaglia Aurelio e altri, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma il 17 novembre 2008, n. 18305, che aveva riconosciuto ai ricorrenti, personale civile dipendente del suddetto Ministero, in servizio presso il C.I.I. (Centro Intelligence Interforze), il diritto a percepire l’indennità di cui al D.P.R. n. 394 del 1995, art. 5, comma 9, come rideterminata dal D.P.R. n. 360 del 1996, art. 4 e dal D.P.R. n. 163 del 2002, art. 5, comma 12, ed al computo di tale indennità nel trattamento di fine rapporto e nel trattamento pensionistico, con la condanna del medesimo Ministero al pagamento della suddetta indennità nella misura mensile, come indicata nel dispositivo.

2. Precisa la Corte d’Appello che oggetto del contendere è la spettanza o meno della indennità di campagna, denominata poi di supercampagna, e richiama la L. n. 78 del 1983, art. 3 che fa esclusivo riferimento ai soli militari, e prevede che ad ufficiali, sottufficiali (nonchè graduati e militari di truppa), in servizio presso individuati luoghi, definiti unità di campagna, è concessa un’indennità denominata di impiego operativo per reparti di campagna.

Il D.P.R. n. 395 del 1995 ha sostituito la previgente tabella di detta indennità, per i vari gradi dei militari presenti nelle forze armate, e all’art. 5, n. 9 ha previsto che “l’indennità di cui alla L. n. 78 del 2003, art. 3 compete anche personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato, in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti e i Reparti indicati nell’art. 3”.

In ragione di tale previsione normativa, gli appellati, dipendenti civili, avevano agito per il riconoscimento del diritto a percepire la indicata indennità.

2.1. Tanto precisato, la Corte d’Appello ha ritenuto che il D.P.R. n. 394 del 1995, art. 1 che reca “Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)” trova applicazione esclusivamente per il personale militare.

L’estensione prevista dal D.P.R. n. 394, art. 5, comma 9, opera in favore di quei soggetti che, ai sensi dell’art. 1 appartengono alla carriera militare, sono in posizione di forza amministrata, ovvero forza effettiva, aggregata e potenziale, nella sua diversificata composizione ex D.P.R. n. 167 del 2006, e operano con le stesse modalità dei soggetti in forza effettiva organica. Dunque, si tratta di personale, sempre militare, ma che non è in forza effettiva organica.

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorrono i lavoratori indicati in epigrafe, prospettando due motivi di ricorso.

4. Resiste con controricorso il Ministero della difesa.

5. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 394 del 1995, art. 5, comma 9, in relazione all’art. 12 disp. gen., anche in combinato disposto con la L. n. 78 del 1983, art. 3 e con il D.P.R. n. 167 del 2006, art. 18.

Nel censurare la statuizione della Corte d’Appello, che ha ritenuto non sussistere il diritto a percepire la richiesta indennità, assumono i ricorrenti che il riconoscimento nei loro confronti dell’indennità di supercampagna, originariamente stabilita dalla L. n. 78 del 1983, art. 3, comma 1, e successivamente rideterminata nel quantum dal D.P.R. n. 360 del 1996, art. 4 e dal D.P.R. n. 163 del 2002, art. 5, comma 12, trova fondamento, sia in sede di interpretazione letterale, che teleologica e sistematica, nell’estensione sancita dal D.P.R. n. 354 del 1995, art. 5, comma 9, in favore della forza amministrata, che ricomprende sia il personale militare che quello civile.

Il diritto a un uguale trattamento nel lavoro di impiego pubblico risponde, altresì, al principio di parità di trattamento che informa il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

1.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Nell’esaminare analoga questione, questa Corte con le sentenze nn. 8445, 8608, 8609, 8610 del 2016, ha affermato i principi di seguito esposti, ai quali, condividendoli, si intende dare continuità, atteso che anche nel caso in esame, come nei giudizi definiti con le sentenze sopra richiamate (relativi alla cd. indennità di campagna), i ricorrenti, personale civile del Ministero della difesa, hanno chiesto, l’applicazione in loro favore del D.P.R. 394 del 1995, art. 5, comma 9, assumendo che detta norma avrebbe esteso al personale civile l’attribuzione delle indennità (di campagna) e di supercampagna, previste per il personale militare.

Dunque, con riguardo alla cd. indennità di supercampagna, regolata dal D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, art. 4 che attribuisce un aumento percentuale dell’indennità operativa di base al personale in servizio presso specifiche strutture di pronto intervento, si pone la medesima problematica relativa alla indennità di campagna, già vagliata da questa Corte con le sentenze sopra richiamate.

Il D.P.R. n. 360 del 1996, art. 4 al comma 2, prevede: “Al personale di cui all’art. 1 (n.d.r. che rinvia alla tabella 1 della L. n. 78 del 1983) che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna, impiegati nell’ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, è attribuita l’indennità mensile prevista dalla L. 23 marzo 1983, n. 78, art. 3, comma 1 così come rivalutata dal D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, dall’art. 5, comma 12”.

Pertanto, il thema decidendum verte sull’interpretazione del suddetto D.P.R. n. 394 del 1995, art. 5, comma 9, rispetto all’attribuzione delle indennità previste in favore dei militari dalla L. 78 del 1983, con riguardo, nella specie alla cd. indennità di supercampagna.

1.2. la citata L. n. 78 del 1983, art. 1 che disciplina le indennità operative del personale militare (l’evoluzione del quadro normativo deve tener conto anche della L. 6 marzo 1958, n. 192 e della L. 5 maggio 1976 n. 187, oggi abrogate), prevede che a quest’ultimo – personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica – compete un particolare trattamento economico in relazione alla peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilità al servizio ed alla mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina, dalla selettività dell’avanzamento e dalla configurazione dei limiti di età.

In particolare, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio sono istituite le indennità di impiego operativo di cui alla medesima legge, tra le quali l’indennità di impiego operativo per i reparti campagna, per cui è causa.

Può, in proposito, ricordarsi la ratio delle indennità, nelle quali rientrano l’indennità di campagna e di supercampagna della cui estensione si discute, come chiarita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 278 del 1995, che ha affermato: “le indennità di impiego operativo disciplinate dalla L. 23 marzo 1983, n. 78 (radicalmente modificativa del previgente regime) si atteggiano, secondo la stessa definizione legislativa, come un peculiare trattamento economico da porsi in relazione col particolare “status” dei militari, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connesse alle diverse situazioni di impiego. Queste ultime sono valutate, in una molteplicità di previsioni normative, con riguardo alle specializzazioni ed alle attività dei militari, e comportano l’erogazione di svariati incrementi percentuali dell’indennità operativa di base nonchè l’eventuale attribuzione di alcune indennità supplementari, nonchè una serie di maggiorazioni percentuali in connessione con l’espletamento di specifiche e più gravose mansioni”.

1.3. Dunque, l’indennità di supercampagna, come già quella di campagna, è attribuita in relazione alla peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico contrassegnato da particolari requisiti.

Ritiene il Collegio che anche l’attribuzione della indennità di supercampagna, come della indennità di campagna, D.P.R. 394 del 1995, ex art. 5, comma 9, ha come presupposto lo status di militare del dipendente (Esercito, Marina, Aeronautica), e proprio perchè in presenza di tale medesimo status giuridico, il legislatore ha inteso parificare il trattamento retributivo di coloro che operano nelle stesse condizioni ambientali, addestrative e operative, come specificato nella disposizione da ultimo richiamata.

Il D.P.R. n. 394 del 1995, art. 5, comma 9 opera pur sempre con riguardo al personale militare e, dunque, non attribuisce ai ricorrenti, personale civile, il diritto a percepire l’indennità in esame, nè detta norma sollecita dubbi di costituzionalità, nè si presta ad una interpretazione estensiva o evolutiva.

1.4. Va rilevato che il D.P.R. n. 394 del 1995, che recepisce il provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995, riguardante il personale delle Forze armate, si applica, come espressamente previsto dall’art. 1, al personale militare dell’Esercito (esclusa l’Arma dei Carabinieri), della Marina e dell’Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

La presenza nelle Forze armate di personale civile e di personale militare non esclude la distinta disciplina dei rapporti di impiego e del trattamento economico.

Il significato che, nel D.P.R. n. 394 del 1995, art. 5, comma 9, assume il riferimento alla forza amministrata non può essere determinato solo con riguardo alla nozione generale della stessa, che si rinveniva già nel D.P.R. n. 167 del 2006, art. 18 e, ora, nel D.P.R. n. 90 del 2010, art. 455 come richiamata dai ricorrenti: “La forza amministrata è composta dal personale militare e civile amministrato dagli organismi”, ma tenendo presente la nozione di forza effettiva organica nell’ambito della forza amministrata.

L’indennità in questione è stata estesa al personale militare nella posizione di forza amministrata impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative del personale militare della forza amministrata in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo L. n. 78 del 1983, art. 3.

Quindi il rilievo del citato art. 5, comma 9, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di supercampagna, è nell’equiparazione, in presenza di determinate condizioni, del personale militare della FOAM – forza amministrativa, al personale militare della FOAM che costituisce FEO – forza effettiva organica, e non all’equiparazione tra personale civile e personale militare della FOAM. Il giudice amministrativo ha così letto il D.P.R. 394 del 1995, art. 5, comma 9, nel senso che lo stesso ha esteso il beneficio anche al personale militare in servizio presso le strutture di supporto necessarie al funzionamento di quelle menzionate della L. n. 78, art. 3 (cfr. CdS, decisione n. 2046 del 2011; TAR Piemonte, sentenza n. 1218 del 2012; TAR Campania, sentenza n. 7735 del 2009).

1.5. In ragione del tenore e della ratio della norma, non può procedersi all’interpretazione evolutiva o ad una interpretazione estensiva.

Ciò, considerato che l’interpretazione estensiva tende a comprendere nella portata concreta della norma tutti i casi da essa anche implicitamente considerati, quali risultanti non solo dalla lettera ma anche dalla ratio della disposizione (v. Cass., S.U., n. 11930 del 2010), e l’interpretazione evolutiva, tende ad adeguare la formula legislativa ai mutamenti economico-sociali o tecnici intervenuti nel tempo. Nella sostanza l’estensione in questione, non ha mutato la ratio per cui l’indennità di campagna veniva riconosciuta al personale militare.

1.6. Nè l’art. 5, comma 9, si presta a dubbi di costituzionalità sia pure sotto il profilo della non manifesta infondatezza, con riguardo ai principi di uguaglianza e parità di trattamento.

Occorre considerare che la Corte costituzionale ha, infatti, affermato che “il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale l’ordinamento non può prescindere, ma definisce l’essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico” (sentenza n. 89 del 1996). Pertanto, poichè “il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l’identica disciplina e, all’inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti, ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul “perchè” una determinata disciplina operi, all’interno del tessuto egualitario dell’ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo” (sentenza n. 241 del 2014).

La giurisprudenza costituzionale ha, altresì, affermato (Corte cost. n. 155 del 2014) che la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (ex plurimis: sentenza n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004).

Particolarmente significativa, nell’applicare tali principi con riguardo al lavoro pubblico contrattualizzato e non (come nella specie) è la sentenza n. 178 del 2015, che nell’escludere una disparità di trattamento afferma: “Il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere in tutto e per tutto assimilati (sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in seguito all’estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

La medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l’area del lavoro pubblico contrattualizzato e l’area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale. Tale eterogeneità preclude ogni plausibile valutazione comparativa sul versante dell’art. 3 Cost., comma 1, e risalta ancor più netta in ragione dell’irriducibile specificità di taluni settori (forze armate, personale della magistratura), non governati dalla logica del contratto”.

La Corte costituzionale ha, altresì, escluso “la possibilità di istituire un utile raffronto, a causa della mancanza di omogeneità, tra le categorie degli appartenenti a Corpi diversi, anche se caratterizzati dalla comune appartenenza all’ordinamento militare” (ordinanza n. 83 del 2009), e che “non è configurabile una violazione dell’art. 3 Cost. in relazione al principio di uguaglianza invocato dal giudice rimettente in quanto, in ragione della specialità degli ordinamenti posti a confronto in relazione alle funzioni assolte dalle singole Armi, le posizioni poste in comparazione non sono tra loro omogenee, così che la scelta compiuta dal legislatore con la norma censurata non può considerarsi arbitraria”.

Nella specie, quindi, il diverso status del personale militare e di quello civile, che determina l’attribuzione dell’indennità in questione solo al primo, in ragione della ratio della medesima, esclude che il differente trattamento dia luogo a dubbi di legittimità costituzionale.

1.7. La decisione della Corte d’Appello è dunque corretta e adeguatamente motivata, tenuto conto, in particolare, del differente status giuridico tra il personale militare e il civile del Ministero della difesa.

2. Con il secondo motivo di ricorso viene prospettata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del CCNL comparto ministeri 16 febbraio 1999, in relazione al D.P.R. n. 394 del 1995, art. 5, comma 9; violazione e falsa applicazione, dell’art. 28, lett. f), e 32 del suddetto CCNL, in relazione al citato art. 5, comma 9.

Si censura la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha affermato che, in assenza di una previsione contrattuale, la legge non potrebbe introdurre un trattamento economico più favorevole per il dipendente, ed ha statuito che l’indennità in questione non rientra tra gli emolumenti di cui all’art. 28 del CCNL. Da un lato, l’indennità in esame non sarebbe riconducibile alle indennità previste da specifiche disposizioni di legge di cui all’art. 28, lett. h); dall’altro il sacrificio per cui è riconosciuta l’indennità in questione sarebbe già compensato dall’art. 28, lett. f), del CCNL, con il Fondo unico di amministrazione.

2.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Ed infatti, in ragione del rigetto del primo motivo di ricorso, manca il presupposto – indennità prevista da specifiche disposizioni di legge – posto dai ricorrenti a fondamento dell’operatività della disposizione convenzionale richiamata, e il riferimento al Fondo unico esula dalla ratio decidendi della sentenza di appello, come precisata nell’esaminare il primo motivo di ricorso, ed integra un mero obiter dictum.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti pedr l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento di Euro tremilacinquecento per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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