Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15324 del 25/06/2010
Cassazione civile sez. un., 25/06/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 25/06/2010), n.15324
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Primo Presidente f.f. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3865-2010 proposto da:
N.A.R. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell’avvocato
SCORDAMAGLIA VINCENZO, che la rappresenta e difende, per procura
speciale del notaio dott. Francesco Raffaele Capriulo di Conversano,
rep. 6001 del 13/01/10, in atti;
– ricorrenti –
contro
PROCURA GENERALE REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 2/2010 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA, depositata il 18/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/06/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso proposto da N.A.R., avverso l’ordinanza della sezione disciplinare del Csm in data 4 dicembre 2009, con la quale è stato disposto il trasferimento provvisorio ad altro ufficio e avverso l’ordinanza dell’8 gennaio 2010 con la quale la sezione disciplinare ha rigettato la richiesta di revoca della precedente ordinanza cautelare;
rilevato che la ricorrente a mezzo del suo difensore, avv. Vincenzo Scordamaglia, all’uopo munito di procura speciale per scrittura privata autenticata, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
rilevato che il ministero della giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva;
visto l’art. 391 c.p.c..
PQM
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010