Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15324 del 20/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 20/01/2017, dep.20/06/2017), n. 15324
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18716/2015 proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA
MANTEGAZZA 24, presso il Dott. MARCO GARDIN, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANTONIO DE MAURO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT SPA, e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, quale
mandataria, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio
dell’avvocato CAROLA IANARI, che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 32/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
16/06/2015, depositata il 25/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE
CHIARA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte d’appello di Lecce, respingendo il reclamo della (OMISSIS). s.r.l., ha confermato la sentenza 9 dicembre 2014, con cui il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società su istanza di Unicredit Credit Management Bank s.p.a. per conto di Unicredit s.p.a.;
la Corte ha ritenuto corretto, in particolare, il tentativo di comunicazione dell’istanza di fallimento, con il decreto di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale, a cura della cancelleria a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo della società debitrice risultante al registro delle imprese, nonchè, all’esito negativo di esso, la notificazione a cura della creditrice istante presso la sede della società debitrice in Lecce, risultata chiusa, con conseguente deposito del plico presso la casa comunale;
la società fallita ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, cui ha resistito con controricorso Unicredit Credit Management Bank s.p.a. nell’interesse di Unicredit s.p.a..
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione della L. Fall., art. 15 e del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107 (ordinamento degli ufficiali giudiziari) con riguardo alla notifica dell’istanza di fallimento, si sostiene, per un verso, la non correttezza dell’invio della comunicazione a mezzo pec; per altro verso si sostiene che dalla necessità della notifica “di persona”, ai sensi dell’art. 107 dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari, scaturisca l’obbligo di seguire, per le società, le formalità dell’art. 145 c.p.c. e che, comunque, la società non aveva avuto effettiva conoscenza dell’atto notificato;
il motivo è infondato;
la non correttezza dell’invio della comunicazione a mezzo pec, invero, è solo affermata, ma non documentata; anzi non ne sono neppure indicate, se non in via ipotetica, le ragioni;
inoltre la L. Fall., art. 15, comma 3, prevede uno speciale procedimento notificatorio “di persona” – ossia non a mezzo del servizio postale – allorchè oggetto dello stesso sia una istanza di fallimento, e tale procedimento non si conforma all’art. 145 c.p.c., ma si realizza esclusivamente “presso la sede risultante dal registro delle imprese” e, in caso di esito negativo presso tale sede, con il deposito del plico nella casa comunale;
la circostanza che la ricorrente non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto notificatole è, infine, priva di rilevanza, una volta appurato che è stato seguito il procedimento previsto dalla legge: il quale è destinato ad assicurare la conoscibilità dell’oggetto della notifica, mentre l’effettiva conoscenza è affidata alla diligenza del destinatario;
il ricorso deve essere pertanto rigettato;
le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017