Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15324 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 17/07/2020), n.15324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20861-2019 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO, 9,

presso lo studio dell’avvocato EDOARDO SPIGHETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVANA GUGLIELMO;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cron. 1483/2019 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositato il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 28.3.2018, C.D., cittadino (OMISSIS) di religione (OMISSIS) ed etnia (OMISSIS), ha impugnato la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone, che ha rigettato la richiesta di protezione internazionale nelle diverse forme.

Il giudizio si è svolto nel contraddittorio con il Ministero dell’Interno ed è stata disposta l’audizione del ricorrente.

L’odierno ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese a causa dei maltrattamenti da parte degli zii, che lo costringevano anche a lavorare duramente nei campi. Era fuggito su consiglio della madre, che non lo aveva seguito a causa dei suoi problemi di salute e non si era rivolto al capo del villaggio perchè si trovava a 5 km di distanza dal suo e perchè gli zii gli impedivano di uscire da casa.

La domanda di protezione internazionale veniva rigettata dalla Commissione territoriale e confermata dal Tribunale, per la genericità e contraddittorietà del racconto in ordine alle vessazioni subite da familiari ed all’impossibilità di fuggire e di rivolgersi a terzi per denunciare i maltrattamenti, visto che si allontanava da casa per andare a scuola.

Non riteneva sussistenti le ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non avendo il ricorrente dedotto alcun fatto legittimante una richiesta in tal senso, sia ai sensi della lett. c) del decreto citato, non potendo ravvisarsi nella zona di provenienza del ricorrente una situazione di violenza indiscriminata tale da minacciarne l’incolumità;

La richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria andava disattesa in considerazione del fatto che il ricorrente non era radicato in Italia; al momento dell’audizione era disoccupato, non conosceva la lingua italiana, tanto da essere sentito con l’interprete e non aveva una sistemazione alloggiativa stabile.

Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso C.D. sulla base di quattro motivi.

Il Ministero degli interni ha depositato ” atto di costituzione” non notificato alla controparte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 per non aver il giudice di merito concesso la protezione sussidiaria in relazione alle condizioni di sfruttamento dei minori nello stato del (OMISSIS), tali da sfociare nella riduzione in schiavitù.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 9 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale non si sarebbe avvalso delle informazioni sul (OMISSIS) della Commissione Asilo, riportando, invece, notizie relative al Paese del tutto generiche, omettendo le indagini relative alla riduzione in schiavitù dei minorenni ed all’impossibilità di rivolgersi alle autorità o ai parenti per essere aiutato.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si contesta la valutazione in ordine alla credibilità, fondata su criteri soggettivi, senza tenere conto delle condizioni del paese d’origine, in relazione allo sfruttamento dei minori.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

Il Tribunale non ha ritenuto intrinsecamente credibile la versione sostenuta da parte ricorrente in ordine al contesto familiare ed alle minacce subite all’interno del nucleo familiare dopo averle sottoposte, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21142).

Inoltre, il pericolo di danno grave che giustifica la richiesta di protezione internazionale non è integrato dalle liti familiari o tra privati nè dalla condizione di estreme povertà del richiedente la protezione internazionale.

Con il quarto motivo di ricorso, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) lamenta che il Tribunale non avrebbe concesso la protezione sussidiaria senza considerare le condizioni del (OMISSIS), caratterizzato dalla violazione dei diritti umani e da numerosi episodi di violenza, soprattutto nel Sud del Paese, nella zona di (OMISSIS).

Il motivo non è fondato.

Il Tribunale, attraverso il richiamo puntuale alle informazioni aggiornate relative al (OMISSIS), con particolare riferimento all’area di (OMISSIS), ha chiarito che non sussiste una situazione di conflitto generalizzato tale da esporre il ricorrente, per il fatto stesso di trovarsi nel Paese, al pericolo di morte.

Residuano, in quell’area, situazioni di conflitti sporadici, che non rientrano nell’ambito della violenza indiscriminata, come interpretata dalla Corte di Giustizia (sentenza 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; Cass. n. 13858 del 2018).

La presenza di un grado accentuato di criminalità comune non è sufficiente ad integrare il requisito del conflitto armato, trattandosi di piaga diffusa anche nei paesi ove è richiesta la protezione. Sotto questo profilo, non è pertinente il richiamo alle informazioni reperite sul sito (OMISSIS), che sono rivolte a fornire informazioni sulla sicurezza agli stranieri.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 10 e 32 Cost. per non aver il giudice di merito riconosciuto il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari nonostante in (OMISSIS) vi fosse una sistematica violazione dei diritti umani

Il motivo non è fondato.

Il rilascio del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, – applicabile ratione temporis, in conformità a quanto disposto da Cass., Sez. Un. 29459 del 13/11/2019, essendo stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 – rappresenta una misura atipica e residuale, volta a tutelare situazioni che, seppur non integranti i presupposti per il riconoscimento delle forme tipiche di tutela, si caratterizzino ugualmente per la condizione di vulnerabilità in cui versa il richiedente la protezione internazionale.

L’accertamento della summenzionata condizione di vulnerabilità avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 – 01), alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione.

Le Sezioni Unite hanno consolidato l’indirizzo espresso dalle Sezioni Semplici, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cassazione civile sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

Il Tribunale, nel rigettare la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha puntualmente valutato entrambe le condizioni menzionate ed ha ritenuto che il ricorrente non fosse effettivamente radicato nel territorio dello Stato, non avendo un’attività lavorativa ed alloggiativa stabile, dal momento che lavorava saltuariamente e viveva nel centro di accoglienza. Al momento dell’audizione era infatti disoccupato, non conosceva la lingua italiana, tanto da essere sentito con l’ausilio dell’interprete ed aveva dichiarato di non aver costruito legami sociali ed affetti significativi stabili nel territorio italiano poichè i suoi unici parenti erano rimati in (OMISSIS).

Inoltre, non ha ravvisato nelle condizioni del ricorrente una situazione integrante la condizione dei “seri motivi” di carattere umanitario, derivante dalla compromissione dei diritti umani fondamentali, il cui accertamento è presupposto indefettibile per il riconoscimento della misura citata (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/01/2020, n. 625; Cass. civ., Sez. 6 – 1, n. 25075 del 2017).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non deve provvedersi sulle spese avendo il Ministero dell’Interno depositato un ” atto di costituzione” non notificato alla controparte, non equiparabile ad attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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