Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15324 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M.A., residente in (OMISSIS), rappresentata e

difesa per procura a margine del ricorso dall’Avvocato PACOR Sergio,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Fabrizio

SchiaMone in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16;

– ricorrente –

contro

D.S. c.f. (OMISSIS) e M.A.

(OMISSIS), residenti in (OMISSIS), rappresentati e difesi

per procura in calce al controricorso dall’Avvocato FRANCIA Stefano,

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato Anselmo

Carlevaro in Roma, piazza Giunone Regina n. 1;

– Controricorrenti –

A.L. (OMISSIS) e U.P.

(OMISSIS), residenti in (OMISSIS), rappresentati e difesi

per procura in calce al controricorso dalL’Avvocato Giampiero Paoli,

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato Anselmo

Carlevaro in Roma, piazza Giunone Regina n. 1;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 78 della Corte di appello di Trieste,

depositata il 4 marzo 2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall’Avvocato Sergio Pacor per la ricorrente;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Costantino Fucci.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto da G.M. A. con atto notificato il 12 giugno 2010, per la cassazione della sentenza n. 78 del 4 marzo 2010, notificata il 14 aprile 2010, con cui la Corte di appello di Trieste aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la sua domanda di impugnativa avverso la delibera dell’assemblea del Condominio di via (OMISSIS) e via (OMISSIS), che aveva respinto la sua proposta di rimozione dell’inferriata apposta dai condomini M. ed U. sulla finestra condominiale del secondo piano che si affacciava sulla chiostrina interna e la conseguente sua richiesta di condanna al ripristino della situazione qua ante, avendo affermato il giudice di secondo grado che il manufatto contestato non violava la delibera dell’11 giugno 2001, che aveva autorizzato l’inferriata, e che la sua installazione non ledeva il decoro architettonico dell’edificio nè costituiva innovazione ma arrecava un mero pregiudizio tollerabile ai fini dell’uso e destinazione del bene comune;

letti i controricorsi proposti, rispettivamente, da D. S. e M.A. e da A.L. e U. P.;

rilevato che la ricorrente ha espressamente rinunciato, nella memoria depositata, al primo motivo di ricorso;

letta la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso, osservando che:

– “il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 1120 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che l’istallazione dell’inferriata costituisse innovazione e che essa fosse legittima, senza considerare che il posizionamento della stessa, davanti al serramento, ne rendeva difficoltosa l’apertura della finestra “in quanto impone l’attraversamento delle barre incrociate dell’inferriata per raggiungere gli sportelli dell’infisso”;

– “il motivo appare infondato, avendo il giudice comunque osservato che l’installazione dell’inferriata comportava una mera difficoltà di apertura della finestra, pienamente tollerabile e non alterava il decoro architettonico dell’edificio, sicchè, anche a qualificarla innovazione, essa avrebbe dovuto considerarsi consentita ai sensi dell’art. 1120 cod. civ., comma 2”;

– “il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che il giudice di appello non si sia pronunciato sul motivo che, lamentando la violazione dell’art. 1102 cod. civ., aveva dedotto che il manufatto in questione aveva alterato l’entità sostanziale della finestra condominiale pervenendo a mutarne la destinazione originaria di fonte di areazione per le scale”;

– “il motivo appare infondato, avendo la Corte di merito osservato, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, che l’inferriata in oggetto non impediva la circolazione dell’aria”;

– “il quarto motivo di ricorso denunzia insufficienza di motivazione, per avere il giudice affermato che la delibera del 2001 non indicasse le modalità precise di installazione dell’inferriata, laddove al contrario essa prescriveva che essa dovesse essere di eguale foggia e colore di quelle esistenti”;

– “il motivo appare infondato, avendo la Corte escluso la violazione della delibera del 2001 sulla base del rilievo, che costituisce accertamento di fatto, che essa, pur richiamando foggia e colore di quelle preesistenti, non precisasse in alcun modo se essa avrebbe dovuto essere apposta sulla finestra che si affacciava sul muro perimetrale ovvero su quella interna del vano scale”;

– “il quinto motivo di ricorso deduce il vizio di omessa motivazione, censurando la decisione impugnata per avere escluso la lesione del decoro architettonico dell’edificio senza considerare che la prescrizione della delibera del 2001 che pretendeva eguale foggia e colore di quelle esistenti mirava a tutelare proprio tale decorso e senza esaminare le fotografie dedotte dalla parte da cui risultava l’uso di colori diversi”;

– “il motivo è infondato per avere la Corte triestina adeguatamente motivato il proprio convincimento sul punto osservando che il vincolo della Sovraintendenza riguardava solo la facciata esterna e che l’inferriata era dello stesso colore della finestra ponendo in essere un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti e che sia la parte ricorrente che i controricorrenti D. e M. hanno depositato memoria;

che, in particolare, nella propria memoria la parte ricorrente ha dedotto: quanto al secondo motivo, che l’affermazione del giudice a quo che ha negato che l’apposizione dell’inferriata costituisse innovazione, come tale sottoposta alla disciplina dettata dall’art. 1120 cod. civ., risulta fondata su un accertamento viziato, non avendo il giudicante tenuto conto della prova fotografica, da cui emergeva che il meccanismo di apertura della finestra era stato alterato in modo da bloccarne il funzionamento; con riferimento al terzo, che il giudice territoriale ha omesso di rispondere alla prospettazione della ricorrente secondo cui “l’avere imprigionato la finestra condominiale dietro l’inferriata, quando tutti gli altri infissi sono posizionati davanti alle inferriate, costituisce una modifica che altera l’entità sostanziale della finestra condominiale”; con riguardo al quarto motivo, che la pronuncia impugnata non ha indicato i criteri su cui ha basato il suo giudizio circa la non difformità del manufatto realizzato rispetto a quello autorizzato dalla delibera condominiale dell’11 giugno 2001; in relazione al quinto motivo, che la motivazione della sentenza è errata laddove ha supposto che la finestra fosse stata realizzata dello stesso colore delle altre delle scale e dell’atrio, laddove la prima era bianca e le altre erano nere, e carente nella parte in cui ha escluso la denunciata lesione del decoro architettonico dell’edificio;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, tenuto conto che le contestazioni sollevate dalla ricorrente, come anche illustrate in memoria, hanno trovato puntuale risposta da parte della sentenza impugnata, la quale ha adeguatamente fondato le sue conclusione su accertamenti di fatto non sono censurabili in questa sei essendo il giudizio di legittimità limitato alla corretta applicazione delle norme di diritto e non potendosi estendere a rivalutare le circostanze e gli elementi di fatto che il giudice di merito ha ritenuto utili al fine della formazione del proprio convincimento;

che, sulla scorta di tali rilievi, non sussiste nemmeno il denunziato vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 1120 e 1102 cod. civ., avendo il giudice a quo escluso, sulla base di corretti criteri giuridici, che nella specie l’apposizione dell’inferriata costituisse innovazione che incidesse in modo apprezzabile sull’uso ed il godimento del bene comune; che, pertanto, il ricorso va respinto e la ricorrente condannata, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge, per ciascun gruppo di controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA