Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15324 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32523-2019 proposto da:

L.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA n.

292, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CLEMENTE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2177/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica fiscale eseguita nei confronti di L.I. per l’anno di imposta 2007 emetteva avviso di accertamento con il quale veniva contestata la mancata presentazione della dichiarazione relativa agli anni 2005/2008 e recuperata a tassazione tutti gli accrediti rilevati sui predetti conti bancari e maggiori Irpef ed addizionali.

La contribuente impugnava detto provvedimento avanti alla CTP di Roma che rigettava il ricorso con sentenza n. 1197/2017 che veniva impugnata avanti alla CTR del Lazio.

Il giudice di appello con la pronuncia n. 2177/2019 confermava la decisione del giudice di primo grado rigettando quindi il gravame.

Rilevava infatti che la tesi della contribuente diretta ad addossare al proprio consulente l’esclusiva responsabilità per la violazione fiscale non aveva trovato corpo nelle risultanze fiscali.

Osservava in questo senso che l’eventuale esclusione di responsabilità da parte del contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, presuppone la compiuta dimostrazione che il pagamento del tributo non era potuto avvenire per causa imputabile esclusivamente a terzi.

Evidenziava che a fronte della denuncia penale, l’appellante aveva fornito una lacunosa ricostruzione senza allegare elementi che consentissero di dimostrare la sussistenza di contratto di conferimento dell’incarico professionale e neppure la consegna della provvista necessaria ad eseguire i versamenti di imposta. Rilevava poi che non vi erano le condizioni previste dalla L. n. 423 del 1995, art. 1, comma 2, per sospendere l’esecuzione delle sole sanzioni in considerazione che non si versava in tema di procedura esecutiva e che la richiesta dell’amministrazione finanziaria comprendeva sia le sanzioni che il tributo principale.

Avverso tale sentenza la ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Diritto

Considerato che:

Si lamenta che la CTR non avrebbe preso in esame la sentenza penale depositata nella fase di gravame dalla quale sarebbero emersi tutti gli elementi non solo per accertare l’esistenza del rapporto fra la contribuente ed il signor F. ma anche per valutare le modalità con le quali il professionista aveva celato il proprio comportamento fraudolento onde poter escludere qualunque forma di colpa in capo alla stessa.

Si sostiene che l’omessa valutazione degli elementi a discolpa della L. risultanti dalla sentenza penale del Tribunale di Roma n. 15412/2015 avrebbe rilievo come vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto decisiva ai fini dell’applicabilità delle sanzioni a carico della ricorrente e conseguentemente per le sorti del provvedimento impugnato per l’anno 2007 con il quale erano state irrogate.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, e art. 6, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente si duole della decisione nella parte in cui in violazione delle norme indicate in rubrica ha ritenuto applicabile la sanzione pur in assenza di colpa in capo alla contribuente come accertato in sede penale.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.

Per giurisprudenza di legittimità il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento.

La CTR affronta troppo sbrigativamente la questione, perchè, in sostanza, non applica correttamente il principio sulla esenzione dalle sanzioni in favore del contribuente in caso di condotta infedele del commercialista.

Giova in questa prospettiva ricordare che la giurisprudenza sulla responsabilità del contribuente per omissioni del professionista esprime un principio che si può riassumere citando Sez. VI-5, ord. n. 11832 del 2016, secondo cui il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinchè tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicchè la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (cfr. nello stesso senso Cass., 18/12/2015, n. 25580; 09/06/2016, n. 11832; 17/03/2017, n. 6930).

La CTR ha ritenuto corretto “il governo del materiale probatorio operato dai primi giudici “corretto ed equilibrato” condividendo la valutazione espressa da questi ultimi in merito al superficiale comportamento tenuto dalla contribuente nella vicenda in esame senza tuttavia prendere in alcuna considerazione la sentenza penale emessa dal Tribunale di Roma (doc. 6) a carico del commercialista condannato per truffa e appropriazione indebita ai danni dell’odierna ricorrente cui è stata altresì riconosciuta un risarcimento dei danni quantificati in Euro 107.572,54 per avere il predetto professionista fatto uso di mezzo fraudolento, fornendo alla cliente delle ricevute di pagamento che sono risultate false.

Nella sostanza è mancata da parte del giudice di appello la verifica, alla stregua della decisione penale, della sussistenza di elementi idonei ad elidere la responsabilità della contribuente.

La sentenza in accoglimento del primo motivo, va cassata e rinviata alla luce dei principi sopra esposti alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo rigettato il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, ed anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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