Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15323 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 25/07/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 25/07/2016), n.15323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2364-2015 proposto da:

M.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA Q. MAIORANA 9, presso lo STUDIO LEGALE FAZZARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato AURORA NOTARIANNI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1636/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 05/11/2014 R.G.N. 1103/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato NOTARIANNI AURORA;

udito l’Avvocato BOZZI CARLO per delega verbale Avvocato MORRICO

ENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 10 novembre 2009 la s.p.a. Rete ferroviaria italiana sporgeva denuncia di truffa nei confronti di ignoti con riguardo a presunte anomalie riguardanti l’emissione di biglietti validi per il servizio di traghettamento di autovetture e mezzi pesanti nella tratta (OMISSIS) ed il 28 maggio 2010 contestava a M.R. il fittizio annullamento di centinaia di titoli di viaggio risultati invece utilizzati dagli utenti. La società procedeva, in data 21 giugno 2010, al licenziamento per giusta causa del dipendente, e, a seguito di annullamento giudiziale del provvedimento di recesso per vizi procedurali (sentenza n. 1752/2013 adottata il 12 aprile 2013), ha proceduto a contestare nuovamente l’addebito disciplinare (in data 15 maggio 2013) e ad irrogare un secondo licenziamento in data 7 giugno 2013.

Il M. impugnava il licenziamento, con ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, commi 48 e ss, al Tribunale di Messina, che rigettava la domanda e la Corte di appello del medesimo luogo ha confermato, con sentenza del 5 novembre 2014, la decisione.

Contro questa sentenza ricorre per Cassazione il M. con due motivi. La s.p.a. Rete ferroviaria italiana resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 6, comma 1, CEDU, della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, art. 61 del CCNL Attività ferroviarie, art. 1423 c.c. e art. 2724 c.c., n. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio concernente il momento di esatta conoscenza dell’infrazione addebitata al M. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il ricorrente deduce la tardività della contestazione disciplinare effettuata solamente a maggio 2010 nonostante la conoscenza del fatto e l’identificazione degli autori avvenuti, rispettivamente, ad agosto e novembre 2009 e rileva il superamento del termine di 30 giorni previsto dal CCNL di settore quale termine da osservare, di norma, per l’avvio del procedimento disciplinare, con conseguente lesione del diritto di difesa; ne fa conseguire, l’illegittimità, oltre che del primo, anche del secondo licenziamento.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6, comma 1, artt. 13 e 17 CEDU, art. 64 del CCNL Attività ferroviarie, art. 2119 c.c. in relazione all’art. 2724 c.c., comma 1, n. 2 e agli artt. 115, 116, 210, 420 e 421 c.p.c. nonchè omesso giudizio di rilevanza delle istanze istruttorie su un fatto decisivo. Il ricorrente sottolinea l’erroneità della contestazione disciplinare comunicata il 15 maggio 2013 ove si è fatto riferimento ad una condotta commessa nella qualità di incaricato di pubblico servizio, non rivestita dal M., con ripercussione sull’apprezzamento della gravità della condotta; inoltre, rileva la contraddizione dell’impianto argomentativo sviluppato dalla Corte nella misura in cui ha basato la decisione su prova documentale (i tabulati dei biglietti annullati) fornita da società riconducibile al datore di lavoro (la società Terminal Tremestieri s.r.l., che gestiva la biglietteria) senza ammettere le richieste istruttorie (esibizione delle matrici dei biglietti, prova testimoniale sulla conservazione di tali matrici, esibizione delle distinte di cassa e dei libri di bordo e relativa prova testimoniale) richiesta dal lavoratore.

3. Preliminarmente, va rilevato che, nel caso di specie, opera la modifica che riguarda il vizio di motivazione per la pronuncia “doppia conforme”.

L’art. 348 ter, comma 5, prescrive che la disposizione di cui al comma 4 – ossia l’esclusione del n. 5, dal catalogo dei vizi deducibili di cui all’art. 360, comma 1, – si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado. Ossia il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme. Nel caso di specie, per l’appunto, la Corte ha confermato, in sede di reclamo, la statuizione del Tribunale (emessa in sede di opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 57), che aveva rinvenuto la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa valutando la gravità dei fatti commessi dal M. e la loro idoneità a ledere il vincolo fiduciario, respingendo, in particolare, le eccezioni di tardività della prima contestazione disciplinare e di irrilevanza dell’utilizzo della qualifica (adoperata nella contestazione) di incaricato di pubblico servizio a fronte della completezza e specificità della contestazione stessa.

Questa Corte ha, invero, precisato che “La disciplina speciale prevista dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 58, concernente il reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 va integrata con quella dell’appello nel rito del lavoro. Ne consegue l’applicabilità, nel giudizio di cassazione, oltre che dell’art. 348 ter c.p.c., commi 3 e 4 anche del comma 5, il quale prevede che la disposizione di cui al precedente comma quarto – ossia l’esclusione del vizio di motivazione dal catalogo di quelli deducibili ex art. 360 c.p.c. – si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, secondo comma, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cosiddetta “doppia conforme”)” (Cass. n.23021/2014).

4. Il motivo risulta, altresì, infondato in relazione alle censure di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. n. 15649/2010), “in tema di licenziamento per giusta causa, l’immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore; peraltro, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso il relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichi o meno il ritardo.” (in senso conforme Cass. n. 9102/2015; Cass. n. 20719/2013).

Invero, nell’ambito del procedimento disciplinare regolato dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, il requisito della immediatezza deve essere interpretato con ragionevole elasticità, il che comporta che il giudice deve applicare il suddetto principio esaminando il comportamento del datore di lavoro alla stregua degli artt. 1375 e 1175 c.c., e può dallo stesso discostarsi eccezionalmente, indicando correttamente le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima una contestazione fatta non a ridosso immediato dell’infrazione (v. in tal senso Cass. n. 22625/2015, Cass. n. 13190 del 9/9/2003). Del pari, medesima elasticità ed aderenza al caso concreto viene prevista dalla norma collettiva applicata al rapporto di lavoro (art. 61 CCNL Attività Ferroviarie 2003), la quale prevede che la contestazione disciplinare “deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie”.

Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha applicato correttamente tali principi nel momento in cui, con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico-giuridico, ha spiegato che, dal tenore della denuncia/querela di truffa presentata dal Responsabile direzione navigazione della società, Palazzo, risulta che “alla data del novembre 2009 la società avesse compiuto un’indagine volta all’accertamento materiale del fatto senza, tuttavia, avere proceduto all’individuazione dei responsabili”; che il riferimento, effettuato nella denuncia dal Responsabile, al rinvio della contestazione formale finalizzato a “non intralciare eventuali indagini”, poteva bene riferirsi al procedimento da avviare nei confronti del responsabile del servizio biglietteria, e non alla esatta individuazione dei singoli operatori addetti ai terminali; che la deposizione resa al Compartimento Polizia ferroviaria dal Responsabile della produzione di direzione navigazione della società, Rogolino, il 21 dicembre 2009, dà atto della raccolta dei dati relativi all’effettivo utilizzo dei biglietti annullati sebbene utilizzati nonchè relativi alla identificazione dell’operatore e della postazione ove l’annullamento era stato effettuato, ma non dimostra che la società avesse “completato la propria indagine interna identificando tutti gli elementi indispensabili per poter procedere ad una compiuta contestazione degli addebiti nei confronti del M.”; che, anzi, la documentazione offerta dalla società sin dal primo grado di giudizio dimostrava come la complessa indagine interna avesse trovato il proprio epilogo soltanto il 29 maggio 2010 epoca in cui è stata redatta apposita relazione a firma del Responsabile direzione navigazione della società. Dalla sentenza impugnata emerge, quindi, che il primo impulso all’accertamento dei fatti (concernenti l’anno 2009) era pervenuto l’azienda solamente ad agosto 2009 quando la Responsabile della biglietteria si era accorta di na crescita sensibile di operazioni a sistema annullate (afferenti l’emissione dei biglietti per il traghettamento di autovetture e mezzi pesanti diretti in Sicilia), che l’istruttoria aveva poi dovuto riguardare la verifica incrociata dei tabulati, delle matrici dei biglietti, delle presenze presso le singole postazioni degli operatori (anche al fine di verificare se detti titoli di viaggio erano stati utilizzati) per l’arco temporale 2007-2009, che l’istruttoria aveva richiesto la collaborazione di soggetti terzi, che le indagini si erano concluse nel maggio 2010.

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.

Inammissibile, come già esposto, per la pronuncia “doppia conforme”.

Il motivo risulta, altresì, infondato, con riguardo alle censure di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto, nell’ambito della valutazione della sussistenza della giusta causa e della proporzionalità della sanzione espulsiva immediata, la Corte di merito, ai fini della rilevante gravità del fatto, ha evidenziato le plurime condotte tenute dal M. (risultate provate da tutto il quadro probatorio raccolto), incompatibili con il mantenimento del vincolo fiduciario con il datore di lavoro.

Come è stato più volte affermato da questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 17514/2010, Cass. n. 2013/2012, Cass. n. 22292/2014), “in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro”.

Nella specie la Corte di merito, valutate le circostanze concrete, ha ritenuto la rilevante gravità del fatto, non solo sotto il profilo oggettivo (dell’illiceità del comportamento di appropriazione indebita di ingenti somme, comportamento reiterato per centinaia di volte, che ha altresì comportato l’avvio di un procedimento penale a carico del M.), bensì anche sotto il profilo soggettivo (in specie in ragione della mansione svolta di operatore del servizio biglietteria) e del grave vulnus arrecato al vincolo fiduciario che deve intercorrere con il datore di lavoro. Tale accertamento risulta congruamente motivato e resiste alle censure del ricorrente, che in effetti si risolvono nella riproposizione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie ed in una inammissibile richiesta di revisione del “ragionamento decisorio” v., fra le altre, Cass. 7/6/2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Del resto, come pure è stato più volte affermato, “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (v. Cass. 9/4/2001 n. 5231, Cass. 15-4-2004 n. 7201, Cass. 7-8-2003 n. 11933, Cass. 5-10-2006 n. 21412).

6. Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese in favore della società controricorrente.

7. Il ricorso è stato notificato il 2.1.2015, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite a favore di Rete ferroviaria italiana s.p.a., liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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