Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15323 del 20/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 20/01/2017, dep.20/06/2017),  n. 15323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15280/2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MELUCCO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BRUNO BERTOLO giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

44, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO GIOIOSO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO PEGORARO

giusta procura in calce al controricorso;

– controticorrente –

avverso la sentenza n. 2894/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

3/11/2014, depositata il 23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

depositata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE

CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Venezia, respingendo il gravame del sig. C.G., ha confermato integralmente la sentenza con cui il Tribunale di Padova aveva pronunciato la separazione dell’appellante da sua moglie, sig.ra B.I., con addebito al primo e condanna dello stesso al versmento di un assegno di Euro 376.95 mensili in favore della moglie;

in particolare, a fondamento della irreversibile crisi dell’unione coniugale viene posto il comportamento aggressivo del marito, culminato nel 2006 in un episodio che aveva costretto la moglie a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso; quanto all’assegno, vengono poste a confronto le risorse del marito, che poteva contare su un reddito di circa 1.900,00 Euro mensili e sul possesso di alcune unità immobiliari, e della moglie, che percepiva un reddito circa 1.000,00 Euro mensili, anche se godeva della casa coniugale; viene infine confermata la condanna alle spese del giudizio di primo grado in considerazione della prevalente soccombenza del sig. C. nonostante il rigetto della domanda avversaria di assegno anche in favore della figlia S.;

il sig. C. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi;

la sig.ra B. si è difesa con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

i primi due motivi di ricorso, con cui vengono contestate le statuizioni relative, rispettivamente, all’addebito e all’assegno, sono inammissibili perchè gli accertamenti di fatto a base di tali statuizioni sono censurati articolando pure e semplici critiche di merito, senza individuare fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso dai giudici di appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d’appello confermato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di primo grado, è infondato essendo corretta, invece, la valutazione di prevalente soccombenza del sig. C., dato che la sig.ra B. aveva vinto sia sulla domanda di addebito che su quella di assegno a proprio favore (ancorchè avesse chiesto una somma più elevata di quella poi riconosciutale) ed aveva perso solo sulla domanda di assegno in favore della figlia;

il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del soccombente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA