Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15323 del 12/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 12/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15323
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.S.T., residente in (OMISSIS), rappresentata e difesa
per procura in calce al ricorso dall’Avvocato FIORETTI Luigi,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Concetta M.
Rita Trovato in Roma, via Marziale n. 36;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– intimato –
avverso la sentenza n. 197 del Giudice di pace di Latina, depositata
il 22 febbraio 2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Costantino Fucci.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Avv. M.S. T. per la cassazione della sentenza del giudice di pace di Latina n. 197 del 22 febbraio 2010, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del giudice di pace di Campobasso in relazione al suo ricorso avverso il verbale che le contestava la violazione dell’art. 126 C.d.S.;
rilevato che il Ministero dell’Interno si è costituito a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato senza depositare controricorso;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, osservando che “il provvedimento impugnato è soggetto ad appello ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 (come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26), richiamato dall’art. 204 bis C.d.S.”;
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che alla disposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, che assoggetta ad appello le sentenze emesse in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
che nella specie il ricorso per cassazione non può convertirsi in regolamento di competenza, atteso che tale mezzo, ai sensi dell’art. 46 cod. proc. civ., non si applica nei giudizi dinanzi al giudice di pace;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che nulla deve disporsi in ordine alle spese di giudizio, non avendo l’Amministrazione intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011