Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15322 del 25/06/2010

Cassazione civile sez. un., 25/06/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 25/06/2010), n.15322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9589-2009 proposto da:

M.A. ((OMISSIS)), in proprio e nella qualità di

erede di F.G., nonchè F.S., F.

F., nella qualità di eredi di F.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAZIO 9, presso lo STUDIO

CUCCHIARELLI-MELARANCI, rappresentati e difesi dall’avvocato BIGI

MAURO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PERUGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio

dell’avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ZETTI LUCA, per delega a margine del controricorso;

H.A.M. ((OMISSIS)), P.G., P.

A.M., R.B.E., P.S., N.

R., P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LOMBARDIA 23, presso lo studio degli avvocati MANCA GRAZIADEI ANTONIO

J., TINO MAURIZIO, che li rappresentano e difendono, per delega in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

5618/07 del TRIBUNALE di PERUGIA;

uditi gli avvocati Mauro BIGI, Luca ZETTI, Gianni FIORA per delega

dell’avvocato Antonio J. Manca Graziadei;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Vincenzo GAMBARDELLA, il quale chiede che le Sezioni unite della

Corte, in camera di consiglio, vogliano dichiarare la giurisdizione

del giudice amministrativo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A., F.F. e F.S., la prima sia in proprio che nella qualità di erede di F. G. e i secondi solo nella qualità di eredi del predetto, con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione hanno esposto quanto segue:

– in data (OMISSIS) N.R., R.B.E. H.A.M., P.S., P.G., P.A.M. ed P.A. chiedevano al Comune di Perugia l’autorizzazione a realizzare una variante alla strada vicinale denominata “(OMISSIS)”, in località (OMISSIS), inserita nell’elenco delle strade vicinali del predetto Comune, fondando tale istanza sulla presunta mancanza di visibilità e su una situazione di potenziale pericolo per gli utenti della strada, lambendo il tratto stradale in questione i fabbricati dei richiedenti;

– il Comune di Perugia, con Delib. 1 settembre 2005, n. 429 autorizzava detta variante subordinatamente all’ottenimento di tutte le autorizzazioni e concessioni previste dalle normative vigenti;

– i predetti presentavano istanza autorizzativa all’esecuzione dei lavori anche alla Comunità Montana Associazione dei Comuni “Trasimeno – Medio Tevere” che negava l’autorizzazione ad effettuare la variante in questione in quanto il nuovo tracciato interessava un’area boscata così come definita dalla L.R. n. 28 del 2001, art. 5 e si poneva pertanto in contrasto con l’art. 7 della medesima Legge Regionale;

– gli istanti presentavano quindi alla Comunità Montana un nuovo progetto recante una soluzione tecnica alternativa, e in data 1 settembre 2005 l’ente autorizzava l’esecuzione dei lavori subordinandoli ad alcune condizioni tecniche da rispettarsi scrupolosamente;

– il nuovo progetto approvato dalla Comunità Montana era notevolmente differente da quello presentato al Comune ed autorizzato con la ricordata delibera, sicchè si rendeva necessario richiedere una nuova autorizzazione e un permesso di costruire in sanatoria, concesso soltanto in data 16 giugno 2006;

– i lavori effettivamente eseguiti sul tratto di strada in questione venivano realizzati in modo difforme da quanto autorizzato dei predetti enti con una peggioramento della condizione della strada rispetto all’originaria conformazione della stessa;

– F.G. ed M.A., residenti in località (OMISSIS), alla strada (OMISSIS), utenti abituali della strada vicinale interessata dalla variante, unica via per raggiungere la loro abitazione, dopo aver esternato la loro preoccupazione anche a mezzo raccomandata sia al Comune di Perugia che ai predetti signori N., H., R. e P., li convenivano tutti in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia “al fine di far dichiarare l’illegittimità dei lavori eseguiti sul tratto di strada interessato in quanto eseguiti senza essere autorizzati (al momento della proposizione dell’atto di citazione) da alcun provvedimento amministrativo, nonchè di accertare che la realizzazione della variante costituiva un limite alla servitù di passaggio degli attori e di ottenere la condanna dei convenuti al ripristino dello status quo ante della strada vicinale oltre all’eventuale risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del giudice”;

– si costituivano i convenuti eccependo tutti il difetto di giurisdizione del G.O. e producendo il Comune di Perugia la adottata Delib. Giunta Comunale 6 dicembre 2007, n. 480 (quindi successivamente alla notifica dell’atto di citazione risalente al 29- 9-2007), con la quale erano stati sanati tutti i lavori eseguiti dai signori N. e P., ancorchè difformi da quelli precedentemente indicati ed autorizzati nella planimetria originaria;

– il giudice adito fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza dell’8-4-2010, mentre in data (OMISSIS) decedeva F.G..

Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto a questa Corte di dichiarare la giurisdizione del G.O. in relazione al giudizio dagli stessi promosso dinanzi al Tribunale di Perugia; a loro avviso non è condivisibile la tesi su cui si fonda l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata “ex adverso” in base all’assunto che quello dedotto in giudizio sarebbe un interesse di “mero fatto” o, al più, un interesse legittimo e, pertanto, il potere a conoscerne spetterebbe al G.A. e non al G.O..

Sostengono, infatti, i ricorrenti, di vantare, nel caso in esame, indipendentemente dalla natura, privata o pubblica, della strada vicinale di cui si discute, un diritto soggettivo; precisano altresì di non aver impugnato alcun atto nè alcun comportamento attuativo di provvedimenti amministrativi ma di aver convenuto in giudizio i signori N.R., R.B.E., H.A. M., P.S., P.G., P.A. M. ed P.A. quali effettivi responsabili della lesione al loro diritto di transito sulla strada vicinale e di aver citato in giudizio l’amministrazione comunale solo ed esclusivamente quale “ente responsabile a garantire in compartecipazione con i proprietari frontalieri, la corretta manutenzione e sicurezza della strada” (v. ricorso pag. 11); ribadiscono di non contestare “l’esercizio di una potestà pubblica ma soltanto il pregiudizio subito al loro diritto di transito e derivante dall’esecuzione di lavori modificativi dell’originario percorso stradale posti in essere dai convenuti” (v. ricorso pagg. 14-15), e affermano che “la domanda giudiziale non mira ad ottenere un facere dall’Amministrazione Comunale … ma mira ad ottenere una pronuncia giudiziale sull’illegittimità della condotta tenuta dall’amministrazione e l’eventuale conseguente risarcimento del danno subito dagli attori” (v. ricorso pag. 15).

Resistono con controricorso tutti gli intimati i quali, in via preliminare, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, avendo i ricorrenti omesso di fornire una puntuale ricostruzione della vicenda processuale sottesa al presente procedimento e, anzi, avendo i medesimi fatto in ricorso affermazioni contrastanti con quanto affermato e chiesto nell’atto di citazione e volte, quindi, a modificare il “petitum” sostanziale.

Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione sollevata da tutti gli intimati di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa necessari all’esame del ricorso medesimo.

Invero i ricorrenti hanno riferito in maniera articolata le vicende che hanno dato luogo alla presente controversia con specifico rilievo al contenuto dell’atto di citazione da essi introdotto dinanzi al Tribunale di Perugia, atto processuale fondamentale ai fini della decisione del ricorso in oggetto.

Sempre in via preliminare deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione introdotta dai Comune di Perugia in ordine alla inammissibilità del ricorso per essere inconferenti i quesiti di diritto formulati dai ricorrenti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., posto che tale disposizione non si applica al regolamento preventivo di giurisdizione, il quale non costituisce un mezzo di impugnazione, bensì uno strumento apprestato per consentire alle parti di ottenere, già nel corso del procedimento di primo grado – e a condizione che la causa non sia stata ancora decisa nel merito, nè su questioni processuali – una pronuncia definitiva sulla giurisdizione (Cass. S.U. Ord. 22-10-2007 n. 22059; Cass. S.U. Ord. 5- 3-2008 n. 5924).

Tanto premesso, ai fini della decisione occorre procedere all’esame dell’atto introduttivo della controversia, tenendo conto dell’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, con la specificazione che, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle partì, bensì il “petitum sostanziale”, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. S.U. 8-5-2007 n. 10374).

Orbene dall’esame dell’atto di citazione proposto da F. G. ed M.A. dinanzi al Tribunale di Perugia emerge che costoro hanno inteso tutelare un diritto di passaggio dei residenti nella zona in cui è compresa la stata vicinale sopra menzionata in quanto i lavori intrapresi per la realizzazione del progetto di variante approvato dal Comune di Perugia con la Delib. 1 settembre 2005, n. 429 erano del tutto difformi rispetto al suddetto progetto; gli attori hanno altresì chiesto dichiararsi che la nuova strada vicinale d’uso pubblico era stata aperta in maniera del tutto illegittima, in quanto i lavori per la sua realizzazione non risultavano essere stati autorizzati da alcun provvedimento della P.A., e che la stessa configurava un limite alla servitù di passaggio di cui essi erano titolari; infine questi ultimi hanno chiesto la condanna di tutti i convenuti al ripristino dello stato della strada vicinale suddetta antecedente ai lavori eseguiti ed al risarcimento dei danni.

Sulla base della natura e dell’oggetto di tali domande deve escludersi che gli attuali ricorrenti abbiano introdotto in giudizio una “causa petendi” riguardante la legittimità o meno dell’esercizio del potere autoritativo del Comune di Perugia in materia urbanistica e quindi le sue determinazioni in tale ambito, avendo essi solamente dedotto la trasformazione della stato della strada vicinale “de quo” operata dai convenuti a seguito dei lavori di variante eseguiti con conseguente pregiudizio del diritto del F. e della M. su tale strada quali titolari su di essa di una servitù di passaggio; nè può rilevare in senso contrario il richiamo alla Delib. Comune di Perugia 1 settembre 2005, n. 429 posto che il F. e la M. nel suddetto atto di citazione hanno dedotto la totale difformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto di variante approvato con tale delibera, progetto invero che “veniva completamente stravolto, passando da una sostanziosa, e tra l’altro inutile, modifica del precedente tracciato, alla creazione di una strada vicinale d’uso rispetto alla strada originaria che a quella prevista nel progetto di variante” (vedi pag. 3 dell’atto di citazione), cosicchè essi non hanno lamentato un illegittimo uso dei poteri in materia urbanistica da parte del suddetto Comune con riferimento specifico alla strada vicinale in questione (pertanto il richiamo del Comune di Perugia al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è inconferente), ma meri comportamenti dei soggetti convenuti asseritamente pregiudizievoli dei diritti degli attori come sopra delineati e quindi tali da legittimare le pretese di natura risarcitoria da essi avanzate.

Poichè quindi gli attuali ricorrenti hanno inteso tutelare un loro diritto soggettivo in tesi leso dai comportamenti posti in essere dai soggetti convenuti, decidendo sul ricorso si deve dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

Il Comune di Perugia soccombente deve essere condannato al rimborso delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti liquidate come in dispositivo; ricorrono invece giusti motivi per compensare interamente le spese tra i ricorrenti da un lato e gli altri intimati dall’altro, in quanto la partecipazione di questi ultimi al presente giudizio è puramente marginale, considerato che secondo l’orientamento consolidato di questa Corte un problema di difetto di giurisdizione de giudice ordinario nei confronti della P.A. non si pone nelle controversie tra privati che non coinvolgano direttamente l’operato della P.A. medesima (Cass. S.U. 2-3-1999 n. 107; Cass. S.U. 15-4-2005 n. 7800), e che quindi il presente regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile soltanto per la partecipazione alla controversia “de quo” da parte del Comune di Perugia.

PQM

LA CORTE Pronunciando sul ricorso dichiara le giurisdizione del giudice ordinario; condanna il Comune di Perugia al rimborso delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in Euro 200,00 per spese ed in Euro 3500,00 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge, e compensa interamente le spese stesse tra i ricorrenti e N.R., R.B.E., H.A.M., P.S., G., A.M. ed A..

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010

 

 

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