Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15322 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15322 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 30004-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente
contro

2015
2097

AUTUORI GIUSEPPE;
– intimato avverso la sentenza n. 322/2009 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
29/10/2009;

Data pubblicazione: 21/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/06/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha
concluso per raccoglimento;

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

30004-10

Svolgimento del processo
L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione,
affidandosi a un unico mezzo, avverso la sentenza con la

Iva — condono ex
ari 9-bis della 1.
n. 289-02 —
mancato
versamento di
rate successive
alla prima decadenza

quale la commissione tributaria regionale della Campania
ha confermato l’annullamento di un diniego di condono del

1. n. 289-02, per omessa integrale esecuzione di
versamenti successivi alla prima rata.
Il contribuente non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. – La ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 9-bis della 1. n. 289 del 2002, in
quanto la norma, per il caso di rateizzazione, imporrebbe
un onere di integrale pagamento onde definire la
fattispecie tributaria a mezzo di condono. Sicché il
condono non avrebbe validità nel caso di ritardati od
omessi versamenti delle rate successive alla prima.
– Il ricorso è fondato avendo questa corte
costantemente affermato il principio, cui la commissione
tributaria non si è attenuta nel caso di specie, secondo
cui l’art. 9-bis della 1. n. 289 del 2002 è dedicato alla
definizione dei ritardati od omessi versamenti d’imposta
risultanti dalle dichiarazioni annuali per le quali il
termine di versamento sia scaduto anteriormente al
31.10.2003; esso suppone l’inapplicabilità delle sanzioni
per il solo caso di integrale e tempestivo pagamento del
dovuto, anche se rateizzato.

locale ufficio di Salerno ai sensi dell’ art. 9-bis della

La situazione presa in esame dalla norma è quella in
cui il debito tributario risulta già previamente definito
dal titolo, talché nessuna condizione di incertezza sul

quantum debeatur

residua sul punto, salvo il caso

dell’insolvenza del debitore.

quo la disciplina prevista dall’art. 16 della stessa legge
(cui la ricorrente allude), la quale attiene alla
definizione delle liti fiscali pendenti. E la definizione
prevista dall’art. 9-bis si può ritenere perfezionata solo
in caso di integrale pagamento del dovuto entro le
scadenze stabilite dalla legge (v. per tutte Sez. 5^ n.
18353-07; n. 20966-10; n. 19546-11; n. 8112-12. V. pure da
ultimo Sez. 6^-5 n. 17560-14).
III. – L’impugnata sentenza, in quanto dissonante, va
dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, in quanto è pacifico che il
debitore aveva omesso l’integrale pagamento, può la corte
decidere la causa anche nel merito, rigettando
l’originario ricorso avverso il diniego di condono.
Il consolidamento della giurisprudenza nel senso
indicato, in epoca successiva alla sentenza, d’appello,
giustifica l’integrale compensazione delle spese
processuali.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione

Per tale ragione non è estensibile al meccanismo de

avverso il diniego di condono; compensa le spese
dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di csig1io della

quinta sezione civile, addì 3 giugno 2015.

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