Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15322 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 17/07/2020), n.15322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20853/2019 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO, 9, presso

lo studio dell’avvocato EDOARDO SPIGHETTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SILVANA GUGLIELMO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n.cron. 1464/2019 del Tribunale di Catanzaro,

depositata il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/20/2020 dal consigliere Dott. GIANNACCARI Rossana.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio trae origine dalla domanda presentata da S.K., cittadino (OMISSIS) di religione (OMISSIS), con la quale chiedeva alla Commissione Territoriale di Crotone il riconoscimento della protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o umanitaria.

1.1. Durante l’audizione effettuata in sede amministrativa, l’odierno ricorrente dichiarava di essere nato il (OMISSIS), nella regione (OMISSIS) – e di essere giunto in Italia il 20 marzo 2017 per il timore di subire ritorsioni da parte dei vicini, i quali intendevano vendicarsi per i danni subiti ai terreni di loro proprietà in conseguenza dell’incendio colposamente appiccato dal padre. Appresa dalla madre la notizia dell’azione ritorsiva intrapresa dai vicini, culminata nei danneggiamenti arrecati all’abitazione familiare, decideva, quindi, di lasciare immediatamente il proprio Paese, senza, tuttavia, denunciare preventivamente l’accaduto alle autorità statali. Intraprendeva, quindi, il viaggio per giungere in Italia che veniva sovvenzionato in parte dallo zio e in parte da un trafficante conosciuto durante la permanenza in Libia. Aggiungeva, infine, che, in data (OMISSIS), gli era stata diagnosticata un’epatite cronica attiva da (OMISSIS) per la quale gli era stata prescritta una terapia di durata pari a 12 mesi.

1.2. La domanda di protezione internazionale veniva rigettata dalla Commissione adita, la quale riteneva la narrazione riferita da parte ricorrente generica ed inverosimile.

1.3. Avverso tale provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, il richiedente proponeva ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35.

1.4. Il Tribunale Ordinario di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea -, con decreto reso in data 10.05.2019 e comunicato in data 27.05.2019, rigettava le domande proposte rilevando, da un lato, il difetto dei presupposti per il riconoscimento delle forme di tutela invocate e, confermando, dall’altro, l’orientamento espresso dalla Commissione territoriale circa l’inattendibilità del ricorrente.

In particolare, rilevava il Giudice di merito come i fatti narrati dal ricorrente si ponessero in irrimediabile contrasto con il generale principio dell’id quod plerumque accidit, in ragione delle molteplici incongruenze caratterizzanti la vicenda riferita: precisamente, il Tribunale riteneva implausibile che il ricorrente, reso edotto dalla madre dei danni arrecati dai vicini all’abitazione familiare, avesse deciso a lasciare immediatamente il Paese senza prima appurare la dinamica dell’accaduto e l’entità delle conseguenze patite. Allo stesso modo risultava improbabile, agli occhi del giudice di merito, che il ricorrente avesse intrapreso il viaggio per giungere dalla Libia in Italia, senza sopportare alcun costo, beneficiando della generosità di un trafficante libico.

Il Tribunale rilevava il difetto dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) medesimo testo; andava rigettata in ragione dell’assenza di credibilità del racconto riferito, mentre il presupposto di cui alla lett. c) risultava insussistente, non essendo ravvisabile in (OMISSIS) una situazione di violenza indiscriminata. Infine, la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria per motivi di salute veniva rigettata non potendo ritenersi il ricorrente vulnerabile in ragione della patologia addotta e documentata a mezzo di un certificato dell’ASP di Catanzaro. Osservava che il medesimo, alla data di decisione del ricorso, aveva completato il piano terapeutico prescritto e non aveva allegato la necessità di nuove cure; in ogni caso, il sistema sanitario (OMISSIS) in grado di fornire un’adeguata risposta terapeutica alla patologia sofferta dall’istante.

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso il Sig. S.K. sulla base di otto motivi.

2.1. Il ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6 della Direttiva 2012/32 UE e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea per non aver il Tribunale disposto l’audizione del ricorrente nonostante il mancato espletamento dell’attività di videoregistrazione dinanzi la Commissione territoriale.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. il comma 11 disposizione citata prescrive espressamente che, nel caso in cui l’audizione del ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale non sia stata videoregistrata, il Tribunale adito sia tenuto, pena la nullità del decreto emesso, a fissare l’udienza di comparizione dell’interessato, garantendo, in tal modo, un effettivo rispetto del principio del contraddittorio.

1.3. Questa Corte ha, più riprese, sostenuto che nel caso di mancanza di videoregistrazione per motivi tecnici, ove ne sia stata fatta richiesta, il giudice deve obbligatoriamente fissare l’udienza, configurandosi altrimenti la nullità del decreto pronunciato all’esito del ricorso per inidoneità del procedimento così adottato a realizzare lo scopo del pieno dispiegamento del principio del contraddittorio (Cass. Sez. 1, n. 17717/2018, Rv. 649521-05; Cass., Sez. 6 -1, n. 27182/2018, Rv. 651513-01; Cass., Sez. 6-1, n. 14148/2019, Rv. 65419801).

1.4. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 -bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, n. 24112).

1.5. Alla luce di quanto evidenziato, risulta infondata la censura proposta da parte ricorrente in quanto il Tribunale ha, in conformità a quanto normativamente prescritto, provveduto a fissare l’udienza di comparizione dell’interessato – cfr. pag. 2 decreto di rigetto – alla quale il medesimo non è comparso e, conseguentemente, ha assolto l’onere sullo stesso gravante.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere il Giudice di merito pervenuto al giudizio di inattendibilità del ricorrente senza, tuttavia, applicare gli indicatori di genuinità soggettiva tipizzati dalla norma citata, limitandosi, di contro, a far proprie le valutazioni espresse dalla Commissione Territoriale.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, disciplina il procedimento cui l’organo giudicante è tenuto ad attenersi al fine di valutare la credibilità del ricorrente nel caso in cui lo stesso non fornisca adeguato supporto probatorio alle circostanze poste a fondamento della domanda di protezione internazionale.

2.3.Ebbene, tra i criteri di valutazione menzionati, la disposizione de qua contempla espressamente quello della coerenza e plausibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente – lett. c) – e quello dell’attendibilità del richiedente la protezione internazionale – lett. e).

2.4.L’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n. 27503).

2.5. Nell’applicare i summenzionati parametri, il Tribunale ha, pertanto, ritenuto implausibile ed inattendibile, la versione sostenuta da parte ricorrente, fondata su circostanze ritenute contrarie al principio dell’id quod plerumque accidit. Durante l’audizione, lo stesso ha dichiarato di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire ritorsioni da parte dei vicini, i quali intendevano vendicarsi per i danni subiti ai terreni di loro proprietà in conseguenza dell’incendio colposamente appiccato dal padre.

Il Tribunale ha ritenuto contrario alle comuni massime di esperienza che il ricorrente, venuto a conoscenza dell’azione ritorsiva intrapresa dai vicini, si sia deciso a lasciare immediatamente il Paese senza prima verificare lo stato dei luoghi, così come ha reputato inverosimile che l’istante abbia intrapreso il viaggio per giungere dalla Libia in Italia, senza sopportare alcun costo, avendo beneficiato della generosità di un trafficante libico.

2.6. Inoltre, alla stregua dello stesso racconto del richiedente la protezione internazionale emerge che i motivi dell’espatrio sono legati a questioni di natura privata e, in ogni caso, manca l’allegazione di persecuzione suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

3. Con il terzo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso si deduce rispettivamente la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per non avere il giudice di merito adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria sullo stesso gravante di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, con ciò viziando la decisione adottata di rigetto della domanda di protezione sussidiaria. In particolare, non avrebbe tenuto conto, ai fini della protezione sussidiaria per la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata che, dagli Osservatori Internazionali e dal sito “(OMISSIS)” curato dal Ministero degli Affari esteri emergeva la sussistenza di scontri terroristici e di conflitti di matrice indipendentista nel (OMISSIS) meridionale.

3.1. I motivi non sono fondati.

3.2. Il Tribunale ha escluso, sulla base delle autorevoli fonti di informazione citate (cfr. pag. 9,10 e 11 del decreto), che nella regione della (OMISSIS) e, più in generale, nello Stato del (OMISSIS) fosse ravvisabile una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), facendo applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; Cass. n. 13858 del 2018).

Con le citate pronunce, la Corte di Giustizia ha affermato che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), potendo l’esistenza di un conflitto armato interno portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, lett. c) della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

3.3. L’accertamento circa la sussistenza, in concreto, di siffatto tipo di conflitto implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5. Nella specie, il riferimento ad altre fonti come il sito (OMISSIS) curato dal Ministero degli Affari esteri, oltre che inidoneo a tale scopo perchè diretto a fornire informazioni sulla sicurezza dei Paesi stranieri ai cittadini italiani durante i loro spostamenti all’estero, esclude una situazione di conflitto interno armato, come configurato dalla giurisprudenza sovranazionale.

4. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 6 e 13 Cedu, per non aver il giudice di merito garantito il diritto convenzionalmente riconosciuto ad un processo equo e ad una conseguente tutela effettiva, essendosi limitato a recepire l’orientamento espresso dalla Commissione territoriale senza svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda di protezione internazionale.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Il ricorrente, nella formulazione del summenzionato motivo, si è limitato ad addure generiche ed infondate contestazioni senza, tuttavia, indicare le affermazioni in diritto contenute nel decreto che si assumono in contrasto con le norme regolatrici citate, con ciò contravvenendo all’onere, gravante su parte ricorrente, di formulare motivi aventi i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. civ., Sez. III, n. 15604 del 12/07/2007; Cass. civ., Sez. III, n. 13066 del 05/06/2007).

5.Con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 3 e 8 CEDU e artt. 2 e 10 Cost., per aver il giudice di merito negato la protezione umanitaria, senza, tuttavia, condurre alcuna indagine specifica in relazione al motivo di vulnerabilità addotto e documentato dal ricorrente, affetto da epatite cronica attiva da (OMISSIS). Precisamente, il Tribunale non avrebbe verificato le condizioni della sanità del Paese d’origine del richiedente, con ciò omettendo di valutare il potenziale grave pregiudizio alla salute cui lo stesso sarebbe esposto in caso di rimpatrio.

5.1. Il motivo è fondato.

5.2. Alla fattispecie in esame è applicabile ratione temporis, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in conformità a quanto disposto da Cass., Sez. Un. 29459 del 13/11/2019, essendo stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta in data 28.3.2018 prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018.

5.3. Secondo la disciplina previgente, il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie era volto a tutelare situazioni che, seppur non integranti i presupposti per il riconoscimento delle forme tipiche di tutela, si caratterizzavano ugualmente per la condizione di vulnerabilità in cui versa il richiedente la protezione internazionale.

5.3. il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h) bis – come modificato ad opera del D.Lgs. n. 142 del 2015 – definisce la categoria di “persone vulnerabili”, includendovi espressamente coloro che sono “affette da gravi malattie o da disturbi mentali”.

5.4.Trattasi, dunque, di una situazione di vulnerabilità normativamente tipizzata che impone all’organo giudicante un’attenta e dettagliata disamina dei rischi eventualmente configurabili a carico del ricorrente in caso di rimpatrio.

5.5.Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ha del tutto omesso tale verifica, limitandosi a constatare che, alla data di presentazione del ricorso, il programma terapeutico prescritto al ricorrente fosse terminato e che il servizio sanitario del Paese d’origine del richiedente fosse in grado di fronteggiare patologie quale quella di cui risulta affetto il ricorrente, “assicurando il (OMISSIS) una copertura vaccinale relativa al virus dell’epatite (OMISSIS) del 91%” (cfr. pag. 13 decreto).

5.6. Le argomentazioni del Tribunale a sostegno della conclusione adottata non risultano conformi alla previsione legislativa sotto un duplice aspetto: in primo luogo, attesa la natura cronica della malattia da cui risulta affetto il ricorrente, è priva di rilevanza l’assunto secondo il quale il trattamento terapeutico prescritto, avente durata di 12 mesi fosse terminato alla data della decisione; in secondo luogo, il fatto che il giudice di prime cure abbia condotto la propria indagine sull’assenza di rischi per la salute del ricorrente, in caso di rimpatrio, facendo unicamente riferimento al sistema di copertura vaccinale in (OMISSIS) non prova che le strutture sanitarie (OMISSIS) fossero in grado di fornire una risposta terapeutica sufficiente a curare una malattia che, se non adeguatamente trattata, può essere letale. L’adozione di un vaccino avente ampia diffusione nel paese di origine non implica necessariamente che le cure farmacologiche adottate e l’organizzazione sanitaria siano idonee alla cura e siano messe a disposizione dal sistema sanitario.

5.7. Tale modus operandi integra, pertanto, una violazione del dovere di cooperazione istruttoria facente capo all’autorità giudiziaria, come comprovato da recente orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di concessione della protezione umanitaria, il giudice deve valutare il grave pregiudizio alla salute che può derivare al richiedente in caso di rientro nel Paese di origine, quando egli sia un soggetto vulnerabile, tra questi rientrando, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h-bis, anche le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali (Cass. civ., sez. I, 10.07.2019, n. 18541).

5.8. Era compito del giudice di merito verificare sia le condizioni soggettive del richiedente in relazione alle condizioni di salute ed alle terapie effettuate e, nel contempo, accertarsi che nel paese di origine potesse godere delle medesime cure o di cure aventi la medesima efficacia.

6. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 10 e 32 Cost. per aver il Giudice territoriale rigettato la domanda avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata da un soggetto affetto da gravi patologie, senza valutare preventivamente l’adeguatezza del sistema sanitario del Paese d’origine del richiedente.

6.1. Il motivo è inammissibile.

6.2. La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 3708 del 17/02/2014).

7. La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

PQM

Accoglie il settimo motivo nei limiti di cui in motivazione, respinge gli altri, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA