Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15322 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.P., residente a (OMISSIS), difeso da se medesimo,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato PERONE Mario

in Roma, Via Monte Zebio n. 7;

– ricorrente –

contro

Comune di Portici, in persona del Sindaco pro tempore Dott. C.

V., rappresentato e difeso per procura a margine del

controricorso dall’Avvocato MANZO Giuseppe, elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avvocato Giancarlo Criterio in Roma, via Castel

del Rio n. 32;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 209 del Tribunale di Napoli, Sezione

distaccata di Portici, depositata il 26 aprile 2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 maggio 2011 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Costantino Fucci.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Avv. G.P., con atto notificato il 7 giugno 2010, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Portici, n. 209 del 16 aprile 2010, che, in parziale accoglimento del suo appello, aveva condannato il Comune di Portici a pagargli la somma di Euro 70,00 a titolo di rimborso della spesa da lui sostenuta per il trasporto e la custodia del proprio autoveicolo seguita alla sua rimozione forzata per sosta irregolare, per cui gli era stata elevata sanzione amministrativa poi annullata dalla stessa pronuncia di primo grado, mentre aveva rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni, per mancata prova del nesso causale e del quantum sofferto;

visto il controricorso del Comune di Portici;

rilevato, preliminarmente, che il controricorso, essendo stato notificato soltanto il 23 luglio 2010, va dichiarato inammissibile per violazione del termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ.;

letta la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso, osservando che:

“il primo motivo dì ricorso, che denunzia i vizi di omessa e/o insufficiente motivazione e di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censura la decisione impugnata per avere respinto per difetto di prova la domanda di risarcimento del danno, assumendo in contrario che il pregiudizio subito dall’istante era agevolmente accettabile, anche in forza di presunzioni, nel danno derivante dagli spostamenti che egli aveva dovuto compiere per recuperare il proprio automezzo portato dal carro attrezzi presso un deposito del Comune e nello stress psicologico e nella perdita di tempo conseguenti, aggiungendo che esso era valutabile in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.”;

– “il motivo appare inammissibile per la genericità della censura, che non specifica in modo preciso l’attività di cui si chiede la reintegrazione per equivalente nè gli altri danni, anche di carattere non patrimoniale, che si assumono subiti, nè gli elementi di prova, anche presuntiva, da cui essi risulterebbero, ed in quanto introduce un sindacato non consentito in sede di giudizio di legittimità, venendo nella specie censurato un accertamento di fatto rimesso dalla legge alla esclusiva competenza del giudice di merito”;

– “il secondo motivo di ricorso, che denunzia i vizi di omessa e/o insufficiente motivazione e di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamenta che il tribunale non abbia disposto, sulla somma di euro 70 liquidata a titolo di rimborso delle spese, gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo”;

– “il motivo appare inammissibile con riferimento alla richiesta di pagamento degli interessi dal di del pagamento, non indicando il ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza, di avere avanzato la domanda di pagamento degli interessi in tali termini fin dal ricorso introduttivo, mentre è infondato in relazione agli interessi decorrenti dalla data della pronuncia, dal momento che la condanna al pagamento di una determinata somma di denaro a titolo di capitale necessariamente comprende, anche in mancanza di specificazione al riguardo, il pagamento dei relativi interessi al saggio legale, trattandosi di posta di credito meramente accessoria (Cass. n. 7371 del 2003; Cass. n. 3944 del 1999)”;

– “il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, lamenta che il giudice a quo abbia disposto l’integrale compensazione delle spese di giudizio senza indicare esplicitamente le ragioni di tale statuizione”;

– “il mezzo è manifestamente infondato, tenuto conto che nel caso di specie la regolamentazione delle spese mediante compensazione delle stesse trova causa nella reciproca soccombenza delle parti, in presenza della quale non è da ritenersi necessaria una specifica motivazione della decisione sul punto”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti e che la sola parte ricorrente ha depositato memoria;

che, in sede di memoria, il ricorrente ha dedotto, con riferimento al primo motivo, che i danni erano nella specie agevolmente identificabili nelle spese di trasporto necessarie per raggiungere il deposito comunale dove si trovava l’autovettura e nello stress psico- fisico sopportato dal ricorrente a causa della illegittima rimozione del suo veicolo, che, con riguardo al secondo motivo, l’errore denunziato, essendo in procedendo, consente alla Corte di accedere direttamente agli atti e quindi di verificare l’effettivo contenuto, in relazione alla decorrenza, della richiesta di pagamento degli interessi e, in ordine al terzo motivo, che la soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, va stabilita in base ad un criterio meritorio e globale; ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte;

che in particolare, con riferimento al primo motivo, merita aggiungere che l’inammissibilità della censura risiede anche nel rilievo che la richiesta di risarcimento dei danni, di cui il ricorrente lamenta il rigetto, non appare sostenuta dalla necessaria allegazione e prova che il comportamento che si assume dannoso posto in essere dall’Amministrazione comunale, consistito nella illegittima rimozione del veicolo, sia stato determinato da dolo o da colpa, presupposto indispensabile per l’applicazione della clausola generale dettata in tema di risarcimento dell’illecito extracontrattuale dall’art. 2043 cod. civ.;

che, a tal fine, è del tutto insufficiente ad integrare tale elemento dell’illecito aquiliano la mera circostanza, non seguita da alcuna specificazione in ordine alle modalità del fatto, che il verbale di accertamento della violazione del codice della strada a seguito del quale la rimozione era stata effettuata sia stato poi annullato in sede giurisdizionale, non potendo dalla mera declaratoria di illegittimità dell’atto di irrogazione della sanzione amministrativa, che può dipendere anche da soli vizi formali, desumersi che la condotta dell’agente accertatore sia stata posta in essere con dolo o con colpa;

che, con riferimento al secondo motivo, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone alla parte che deduca il vizio di omessa pronuncia di riprodurre il contenuto della domanda o dell’eccezione che si assume non esaminata dal giudice a quo (Cass. n. 6361 del 2007; Cass. n. 978 del 2007 );

che, in relazione al terzo motivo, la statuizione del giudice a quo di compensazione delle spese di lite trova causa nella reciproca soccombenza delle parti, che costituisce un criterio obiettivo fondato sulla relazione tra le domande avanzate nel giudizio ed il loro esito, in presenza del quale l’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, autorizza il giudice a disporre la compensazione delle spese;

che, pertanto, il ricorso va respinto;

che nulla deve disporsi sulle spese di giudizio, atteso che l’attività difensiva del Comune intimato si è estrinsecata nella sola redazione del controrciorso, che è stato dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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