Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15322 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29953-2019 proposto da:

F.L., FO.LI., nella qualità di ex soci della

società SMS SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato MARCO BIGARI;

– ricorrenti –

e contro

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA;

– intimati –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore” elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope iegis;

– resistente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 390/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

F.L. e Fo.Li.,nella qualità di ex soci della società SMS s.r.l., propongono sulla base di due motivi ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR dell’Emilia Romagna nr 390/2019 con cui è stato accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei riguardi della decisione della CTP di Bologna.

L’agenzia delle Entrate si è costituita solo formalmente.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si rileva infatti che il gravame proposto dall’Ufficio sarebbe inammissibile in quanto notificato direttamente alla società SMS in liquidazione in data 29.5.2015 a distanza di un anno e mezzo dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in data 9.12.2013 come del resto la stessa decisione impugnata dà atto.

Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si lamenta che la CTR non avrebbe considerato un elemento di fatto dalla stessa enunciata nella motivazione della sentenza laddove afferma che la SMS aveva prodotto la contabile bancaria Carisbo comprovante un bonifico di Euro 10.800,00 a favore della PC Elettronic e le matrici di assegni circolari emessi a favore di quest’ultima per Euro 21.600,00.

Si sostiene che sarebbe stato chiaro alla luce degli elementi già rilevati dal giudice di appello l’avvenuta effettuazione dei pagamenti esattamente al soggetto che aveva emesso la fattura e fornito la merce.

In via preliminare va rilevata d’ufficio, alla luce dell’incontestata cancellazione della società SMS s.r.l. dal registro delle imprese sin dal 9.12.2013, come viene dato atto dalla decisione impugnata, l’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente.

Infatti, a seguito della modifica dell’art. 2495 c.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4 (1^ gennaio 2004), che, modificando l’art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione (Cass. Sez. U., n. 4060 del 22/2/2010).

Va infatti rilevato che la società si era estinta (9.12.2013) in epoca anteriore al deposito della sentenza di primo grado risalente al 4.2.2015 di talchè la stessa aveva perduto della legittimazione ad agire.

D’altronde – come hanno, del pari, statuito le Sezioni Unite di questa Corte – a seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”.

Ne discende che i soci, successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all’ente (Cass. SS.UU. 6070/13) – la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell’art. 110 c.p.c. – in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. 9418/01, 20874/04, 23765/08).

Nel caso in esame, l’accertamento del difetto di legitimatio ad causam già nella prima fase del giudizio, secondo giurisprudenza costante, elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, e comporta, a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. 2019 nr. 23365; 2018 nr. 15844;2016 nr. 5736; Cass. nn. 4853/2015, 21188/2014, ed ancora n. 22863/2011; n. 14266/2006; n. 2517/2000).

Ricorre invero un vizio insanabile originario del processo, che da subito avrebbe dovuto condurre a una pronuncia declinatoria del merito.

Va pertanto cassata la pronuncia impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti va decisa con l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili perchè la società era priva della legittimazione ad agire sin dal primo grado e le spese di giudizio delle fasi di merito e le spese di giudizio delle fasi di merito vanno compensate in ragione delle modifiche normative succedutesi negli anni.

P.Q.M.

La Corte cassa la decisione impugnata senza rinvio decidendo nel merito dichiara l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente;

dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità e compensa le spese di giudizio delle fasi di merito.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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