Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15321 del 25/06/2010

Cassazione civile sez. un., 25/06/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 25/06/2010), n.15321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23394-2009 proposto da:

SAIPEM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo

studio dell’avvocato ARLINI DOMENICO, che la rappresenta e difende,

per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SENIGALLIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48,

presso lo studio dell’avvocato D’OTTAVI AUGUSTO, rappresentato e

difeso dagli avvocati AMARANTO LAURA, MANCINELLI VALERIA, per delega

in calce ai controricorso;

S.M.U.E., in proprio, quale legale

rappresentante della Azienda Agraria Eredi Fulvia Marazzani Visconti

s.s., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI EQUI 8, presso lo

studio dell’avvocato TRICARICO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SARAGONI LUNGHI ALBERTO, per delega a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.M.U.L., REGIONE MARCHE, EDRA AMBIENTE

S.C.A.R.L.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3237/2008 del TRIBUNALE di ANCONA;

uditi gli avvocati Domenico ARLINI, Giovanni TRICARICO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Ennio Attilio SEPE, il quale chiede che la Corte, a sezioni unite, in

camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario,

con le conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti:

rilevato che S.M.U.E. e S.M.U. L., in proprio, quali legali rappresentanti dell’Azienda Agraria Eredi Fulvia Marazzani Visconti s.s. e quali aventi causa della disciolta San Vito di Enrico Salvadego & C. s.n.c. hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona la Regione Marche ed il Comune di Senigallia, esponendo: che la Regione Marche, nel 1990, aveva approvato un progetto per l’effettuazione di opere di ripristino e potenziamento dell’impianto di depurazione, nonchè per la realizzazione di un impianto di fertirrigazione del Comune di Senigallia; che il progetto, finanziato con fondi Fio 88, era stato approvato dal Comune con Delib. GM 7 giugno 1991; che nel 1993 tra la San Vito di Enrico Salvadego & C. ed il Comune di Senigallia era stato sottoscritto un amichevole assenso all’occupazione del terreno e relativa convenzione di servitù per l’occupazione immediata delle aree interessate alla collocazione di varie condotte ed alla installazione di organi di intercettazione e di controllo; che con tale atto il concessionario Comune di Senigallia si era impegnato a risarcire la San Vito s.n.c. per tutti i danni che la stessa avesse dovuto subire a causa di guasti dell’impianto di fertirrigazione; che i lavori per la realizzazione delle opere summenzionate erano stati appaltati alla Snam Progetti (attualmente Saipem s.p.a.), che li aveva eseguiti difformemente da quanto previsto nell’accordo del 1993 e per giunta in area non asservita dalla servitù del Comune; che tutto ciò aveva provocato considerevoli dissesti idrogeologici con visibili affioramenti d’acqua e ristagni sia sul terreno coltivato che sulla strada poderale in terra battuta si da renderla inaccessibile; che conseguentemente intere superfici erano rimaste incolte, stagnanti ed impraticabili compresa la strada di accesso alla Azienda Agraria Eredi Fulvia Mazzanti Visconti s.s. di proprietà di Enrico Salvadego Molin Ugoni;

che per i fatti su esposti gli attori hanno chiesto la condanna della Regione Marche e del Comune di Senigallia, rispettivamente quale ente committente delle opere ed ente proprietario dell’impianto di fertirrigazione, al ripristino dei luoghi, nonchè al risarcimento dei danni cagionati al fondo degli attori stessi dall’esecuzione delle opere relative all’impianto di fertirrigazione collegato al depuratore acque reflue di Senigallia; che i convenuti si sono costituiti in giudizio chiamando in causa la Saipem s.p.a. quale appaltatrice dei lavori di realizzazione dell’impianto di fertirrigazione, la quale, a sua volta, ha chiamato in giudizio l’A.T.I. subappaltatrice;

che la Saipem s.p.a. ha proposto il presente regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. seguito dal deposito di memoria illustrativa, ritenendo sussistente, nel caso di specie, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in virtù del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53 per essere la causa dei danni dipendente da atti e comportamenti della P.A. riconducibili, almeno mediatamente, all’esercizio di pubblico potere; considerato che ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, comma 1, sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e, nell’ipotesi di dichiarazione di pubblica utilità intervenuta a partire dal 1 luglio 2003 (data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni), ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53 come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2006, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti attraverso i quali le pubbliche amministrazioni svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia, nonchè quelle aventi ad oggetto comportamenti collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, restando escluse da tale ambito le controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita, nemmeno mediatamente (cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici), alcun pubblico potere, vale a dire tutte le controversie aventi ad oggetto comportamenti posti in essere in carenza di potere o in via di mero fatto;

che con l’atto di citazione, con cui è stato introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona, si lamentano danni causati dalla esecuzione, da parte dell’impresa appaltatrice, dei lavori appaltati, o posizionando le tubature su area diversa da quella considerata dai presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto o in difformità da quanto era stato convenuto con la stazione appaltante;

che, pertanto, tali comportamenti attinenti alla materiale esecuzione dell’opera pubblica, non trovando alcuna giustificazioni nei presupposti provvedimenti amministrativi, non sono riconducibili, nemmeno in via mediata, all’esercizio di un pubblico potere; che conseguentemente la controversia, di cui sopra, non rientrando tra quelle appartenenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, correttamente è stata introdotta dinanzi al giudice ordinario;

che, quindi, decidendo sul ricorso deve essere dichiarata la giurisdizione di detto giudice con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore sia del Comune di Senigallia che di S.M.U.E., in proprio e nella qualità, che appare giusto liquidare a favore di ciascuna delle parti in complessivi Euro 3.700,00 (tremilasettecento), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

La corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore del Comune di Senigallia e a favore di S.M.U.E., in proprio e nella qualità, liquidate a favore di ciascuna parte in complessivi Euro 3.700,00 (tremilasettecento), di cui euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010

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